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Conferimento supplenze al personale Ata per l’a.s. 2003-2004.

Il MIUR ha emanato oggi la CM prot. n. 2514 con cui, facendo seguito a quanto annunciato nella precedente prot. n. 2067 sulle supplenze dei docenti del 23 luglio, fornisce alcuni chiarimenti in merito al conferimento delle supplenze al personale Ata.

07/08/2003
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Il MIUR ha emanato oggi la CM prot. n. 2514 con cui, facendo seguito a quanto annunciato nella precedente prot. n. 2067 sulle supplenze dei docenti del 23 luglio, fornisce alcuni chiarimenti in merito al conferimento delle supplenze al personale Ata. La Cgil scuola ha denunciato questo grave e ingiustificato ritardo nella giornata di venerdì della scorsa settimana, inviando poi nella giornata di martedì di questa settimana una formale diffida con messa in mora del Ministro, per sbloccare la situazione. Il contenuto della circolare di oggi non giustifica questo ritardo che ha comportato nei fatti, e in molte province, il rinvio delle convocazioni già pubblicate e quindi il mancato conferimento delle nomine da parte di tanti CSA entro la scadenza di legge del 31 luglio. Il risultato è quello di scaricare nelle scuole, e per fine agosto, questo nuovo carico di lavoro, dopo quello già previsto sul versante supplenze docenti. La nostra azione ha consentito di sbloccare la situazione. Rimane la denuncia dell’azione di questa Amministrazione che non si preoccupa minimamente di tutelare la funzionalità del servizio nelle scuole aggravandone sempre di più i carichi di lavoro (e gratis!!). Bastava un decreto per prorogare la scadenza del 31 luglio al 31 agosto sulle competenze dei CSA, ma evidentemente questo Ministero pensa ad altro.
Nel merito la circolare conferma quanto già detto lo scorso anno nella CM n. 2332 del 25/7/2002: in caso di mancata pubblicazione delle nuove graduatorie del concorso per soli titoli (24 mesi) entro il 31 agosto, vanno utilizzate le precedenti graduatorie. Quelle nuove, dopo la loro pubblicazione, saranno utilizzate solo per successive nomine. L’unica novità è il richiamo a quanto prevede all’art. 55 (e non 47 come detto erroneamente nella circolare) il nuovo contratto nazionale in merito alla sostituzione del DSGA (direttore dei servizi generali e amministrativi). Ma questa novità non giustifica il ritardo di oggi perché il contenuto del contratto è noto da maggio, la firma definitiva del contratto è del 24 luglio e perché la novità comunque non riguarda il grosso delle nomine di supplenza da fare (migliaia e migliaia di collaboratori scolastici e assistenti amministrativi e tecnici) e che sono state bloccate, ma solo un esiguo numero (quelle riguardanti i DSGA appunto, che sono solo qualche centinaio in tutta Italia).

Roma, 7 agosto 2003

Roma, 7 agosto 2003
Prot. n. 2514

Oggetto: Anno scolastico 2003/2004 - conferimento supplenze al personale ATA

Si fa seguito alla nota n. 2067 del 23.7.2003 con la quale sono state fornite istruzioni e indicazioni in materia di conferimento di supplenze al personale docente ed ATA, e si forniscono talune precisazioni con specifico riguardo al personale ATA.
Come già indicato nella nota sopracitata, qualora le procedure per la definizione delle graduatorie del concorso per soli titoli (24 mesi) non si concludano in tempo utile per il conferimento delle nomine per l’anno scolastico 2003/2004, dovranno essere utilizzate le graduatorie relative alla precedente procedura concorsuale. Nel caso in cui le medesime dovessero essere esaurite, si dovrà far ricorso agli elenchi e alle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75.
Sono confermate le disposizioni contenute nella nota n. 3497 del 24.10.2002 riguardanti la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato nonché la non applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430) in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Per l’attribuzione dei posti part-time si richiamano le disposizioni vigenti in materia (D.M. 13.12.2000, n. 430 – art.4 ).
Per la sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, si precisa quanto segue:
- nel caso di posto vacante e disponibile, dovranno essere utilizzate, come già indicato con la nota 1771 del 27.6.2003, le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all’art. 7 del D.M. 146/2000;
- per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, si dovrà procedere ai sensi dell’art. 47 del nuovo CCNL.
Con apposita intesa, da assumere secondo l’impegno sottoscritto a margine del contratto collettivo decentrato nazionale concernente le utilizzazioni per l’anno scolastico 2003/2004, saranno individuati i criteri da seguire nel caso in cui, a conclusione delle operazioni di cui al comma precedente, non sia stato possibile coprire tutti i posti disponibili. Una volta raggiunta tale intesa, verrà partecipata tempestivamente alle SS.LL..
Per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo di addetto alle aziende agrarie, in attesa che sia definita la procedura di reclutamento in attuazione della nuova normativa contrattuale, si procederà, in via eccezionale, e limitatamente all’anno scolastico 2003/04, a domanda degli interessati, alle conferme sui posti dagli stessi occupati.

IL CAPO DIPARTIMENTO - F.to Pasquale Capo

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