Circolare sull’organico di fatto
Il MIUR ha emanato la CM n. 58 del 9 luglio 2003 con cui vengono impartite istruzioni alle Direzioni Scolastiche regionali per gli adempimenti sulla costituzione dell’organico di fatto, adempimenti che sono propedeutici alle operazioni disciplinate dal contratto sulle utilizzazioni sottoscritto il 20 giugno scorso
Il MIUR ha emanato la CM n. 58 del 9 luglio 2003 con cui vengono impartite istruzioni alle Direzioni Scolastiche regionali per gli adempimenti sulla costituzione dell’organico di fatto, adempimenti che sono propedeutici alle operazioni disciplinate dal contratto sulle utilizzazioni sottoscritto il 20 giugno scorso.
Nella circolare sono stati accolti molti dei punti sollevati dalla Cgil scuola, insieme alle altre Organizzazioni Sindacali, nella fase di discussione sull’accordo integrativo nazionale per le utilizzazioni del personale della scuola sottoscritto in data 20 giungo 2003.
Rimane insoddisfacente, in particolare, il contingente aggiuntivo di posti Ata assegnato alle scuole con personale inidonei restituito ai ruoli per effetto dell’art. 35 della legge finanziaria n. 289/2002, in caso di presenza di più unità di tale personale. Come Cgil avevamo chiesto, per garantire la qualità del servizio e al pari di molti Direttori Regionali, almeno 1 posto in più ogni 2 inidonei nella stessa scuola. Invitiamo le scuole e le Direzioni Regionali a continuare a rappresentare tutte le esigenze di funzionamento che non possono essere garantite nemmeno in presenza della dotazione aggiuntiva, chiedendo ulteriori deroghe.
Contenuti principali della circolare:
formazione delle classi.
- sarà possibile costituire nuove classi qualora il numero effettivo degli alunni fosse superiore ai parametri previsti nel DM 331/98 e dal DM 141/99 per quanto concerne la costituzione delle classi con alunni con handicap;
- ai sensi dell’art. 2 della legge n. 268/02 è fatto obbligo anche di accorpamento delle classi nel caso in cui il numero effettivo di alunni non giustifichi il numero attuale. In questo caso il personale rimane a disposizione nella scuola per le ore mancanti (art. 6 c. 8 del contratto utilizzazioni 20/06/03);
- sono fatte salve le prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione, anche sperimentali, se funzionanti con un solo corso nel caso il numero effettivo degli alunni dovesse essere inferiore a 20. Sono fatte salve anche le classi che dovessero registrare un numero inferiore di alunni per effetto dell’accordo quadro Stato – Regioni in merito alla sperimentazione di percorsi di istruzione e formazione professionale d’intesa tra scuole e centri di formazione professionale;
- tutti gli spezzoni residui in organico di diritto e non attribuibili fino a 18 ore, unitamente alle eventuali ore in più in organico di fatto, dovranno essere comunicati dalle scuole al CSA e concorrere alla formazione del quadro delle disponibilità per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;
- tutte le comunicazioni dovranno essere fatte entro il 10 luglio.
insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare
- le Direzioni Regionali sono invitate a fare la rilevazione provinciale del fabbisogno di ore e posti aggiuntivi al fine di generalizzare l’insegnamento dell’inglese (e solo di questa lingua!!!) in tutte le prime e seconde classi, tenendo conto di tutte le risorse già disponibili nelle varie scuole tra gli insegnanti con titolo già in servizio. Le risorse in più sono attivabili solo a condizione di avere “ottimizzato” l’utilizzo di tutto il personale della scuola. Tali ore e posti di specialista concorreranno a formare l’insieme delle disponibilità per le operazioni di utilizzazione e quindi sono da attivare entro luglio;
- la consistenza oraria dovrà essere fissata in 1 ora nelle prime e 2 ore nelle seconde classi evitando che si arrivi ad utilizzare un insegnante specialista su un numero eccessivo di classi;
- questi posti costituiranno un contingente aggiuntivo.
Tempo pieno e tempo prolungato
- dovrà essere assicurata la prosecuzione del tempo pieno nell’elementare e del tempo prolungato nella media quantomeno nella quota attuale.
costituzione delle cattedre
- al fine di garantire la continuità didattica nelle scuole dove la costituzione della cattedre a 18 ore ha avuto un impatto particolarmente pesante, è possibile operare la “riarticolazione delle cattedre. E’ ovvio che ciò potrà avvenire solo “implementando”, ove necessario, il numero delle ore di insegnamento in organico di fatto nella varie classi di concorso;
- sulla cattedre costituite ai soli fini della salvaguardia dei titolari, se occupate da titolari la scuola decide le forme di flessibilità utili ai sensi del DM n. 275/99. Se invece risultano vacanti a seguito delle operazioni di mobilità (perché qualche titolare della scuola si è trasferito altrove), non sono disponibili per alcuna operazione interna alla scuola, ma costituiscono una dotazione di posti utilizzabile a livello regionale per altre operazioni che si valutano necessarie, detratta l’aliquota di posti già autorizzata in eccedenza rispetto al decreto (tab. A).
posti di sostegno
- nelle more dell’emanazione del DPCM di cui all’art. 35 c. 7 della legge finanziaria, sono confermate le disposizioni vigenti nel corrente anno scolastico. Compete alle Direzioni Regionali autorizzare i posti in deroga chiesti dalle scuole.
esoneri e semiesoneri ai docenti collaboratori
- sono confermati i parametri di legge (art. 459 del d.lgs 297/94) ed i relativi provvedimenti vanno adottati in tempo utile per la definizione del quadro delle disponibilità per le operazioni di utilizzazione.
centri territoriali permanenti
- la dotazione organica prevista non potrà subire incrementi, se non in presenza di esubero.
progetti
- potranno essere assegnate le risorse orarie indispensabili per la prosecuzione dei progetti in atto entro il numero di posti autorizzati per l’anno 2002-2003.
conferimento supplenze
- per le assunzioni a tempo determinato fino al 31 agosto o al termine delle lezioni si invita a fare il massimo entro il 31 luglio, con priorità sul sostegno. Saranno impartite su questo specifiche istruzioni .
personale Ata
- sono possibili incrementi di posti solo in relazione a incrementi accertati di alunni;
- la circolare prevede inoltre un contingente di posti per fare fronte alla funzionalità del servizio in tutte le situazioni in cui più unità di personale inidoneo sia rientrato in ruolo nella stessa scuola per effetto del cessato collocamento fuori ruolo di cui all’art. 35 della legge finanziaria. In pratica ogni due posti coperti da personale inidoneo nella stessa scuola verrà autorizzato mezzo posto in più, e 1 intero a partire da 3 inidonei e multipli successivi.
quadro delle disponibilità ai fini della operazioni di utilizzazione e di assunzione del personale
- tutte le operazioni di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto dovranno essere fatte in modo da garantire tutte le operazioni disciplinate dal contratto delle utilizzazioni del personale e di assunzione del personale. Si ricorda che, ai sensi del contratto sulle utilizzazioni (art. 4 c. 4), il CSA deve informare le Organizzazione Sindacali in merito al quadro delle disponibilità, comprese le eventuali disponibilità successive e sulla motivazione delle stesse.
Roma, 10 luglio 2003
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