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Bambini immigrati figli di un Dio minore

Respinto il ricorso di un genitore immigrato senza permesso di soggiorno che chiedeva di poter rimanere in Italia per favorire il sano sviluppo psico-fisico dei suoi figli minori, regolari, frequentanti le scuole del nostro paese.

12/03/2010
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La I sezione civile della Corte di Cassazione, respinge il ricorso di un genitore, immigrato senza permesso di soggiorno, che chiedeva di rimanere vicino ai due figli minori, regolari, frequentanti le scuole del nostro paese.

Il genitore chiedeva, in sostanza, di poter rimanere in Italia per favorire il sano sviluppo psico-fisico dei suoi figli.

La Corte di Cassazione respinge la richiesta adducendo la motivazione che i due minori non si trovano in una situazione di emergenza e quindi il loro sviluppo psico-fisico non corre rischi.

Questa sentenza contraddice quella che, sempre la I sezione civile della Corte di Cassazione, aveva emesso nel mese di gennaio accogliendo una analoga istanza di un immigrato irregolare che vive a Roma.

Non vogliamo entrare nel merito della contraddittorietà lampante delle due sentenze che pure rappresentano un caso assai singolare, ma ci preme sottolinea solo alcune cose:

  1. la nostra splendida ministra dell’istruzione ancora una volta non ha perso l’occasione per dispensarci le famose pillole della sua cultura di “alto profilo”: “ritengo giusta la sentenza dei giudici. Il nostro sistema ha sempre incluso e mai escluso e le colpe dei genitori non possono ricadere sui figli” ha detto e quindi è evidente che per lei la condizione di immigrato è una colpa, un delitto; “non si debbono strumentalizzare i minori” ha aggiunto, come se la richiesta più che sensata di un genitore di accompagnare la crescita dei propri figli rappresentasse una provocazione tesa a scardinare le istituzioni e a sovvertire le leggi che prevedono il reato di clandestinità e la sua persecuzione;

  2. Ci pare che questa ultima sentenza presenti elementi di incostituzionalità che ledono i diritti dei minori sia per quanto riguarda la possibilità di un corretto e sano sviluppo psico-fisico, sia per quanto riguarda il diritto all’istruzione;

  3. E se il genitore ricorrente fosse stato l’unico genitore? Con quale umanità e secondo quali regole sarebbe stata emessa la sentenza? Sarebbe stata identica?

Riteniamo che ricorrere nei luoghi più opportuni, dalla Corte Europea alla Corte Costituzionale, sia necessario per ristabilire uno stato di diritto che la nostra Costituzione e le convenzioni internazionali tutelano.

Roma, 12 marzo 2010

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