Posizioni economiche ATA non ancora pagate: il MIUR chiede ancora dati agli USR
Il MEF necessita di ulteriori elementi conoscitivi sulle posizioni non liquidate. Per la FLC CGIL: occorre pagare subito per le prestazioni svolte.
Il MIUR ha inviato una nota agli USR circa la risposta del MEF sulle posizioni economiche non liquidate, chiedendo nel contempo la trasmissione, entro il 6 febbraio prossimo, dei seguenti dati: "gli eventuali decreti di attribuzione delle posizioni economiche adottati in favore dei soggetti riconosciuti destinatari a fini giuridici nel triennio 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 della posizione economica cui, dalla data di decorrenza giuridica, non è stato liquidato mensilmente il beneficio economico e, conseguentemente, l’emolumento una-tantum compensativo del recupero".
Gli USR dovranno anche indicare l'eventuale invio alle RTS dei provvedimenti e la loro registrazione.
Il Ministero dell’Economia aveva, infatti, evidenziato la necessità di acquisire ulteriore elementi conoscitivi, in ordine alle posizioni non liquidate.
Il MIUR precisa, altresì, la permanenza della sospensione dell'invio al MEF delle richieste di pagamento.
Per la FLC CGIL è grave e insostenibile la tesi del MEF, poiché a qualsiasi attività lavorativa deve corrispondere un compenso economico certo e questi lavoratori, da molto tempo, non ricevono quanto loro spettante, a fronte di prestazioni aggiuntive effettuate e che stanno ancora svolgendo.
Ed è altrettanto grave l'estrema cautela con cui si sta muovendo il nostro Ministero, dal momento che i numeri sull’entità delle posizioni non liquidate sono stati forniti da lui stesso all’Aran prima di fare l’Accordo, ai fini della quantificazione del fabbisogno e delle risorse necessarie.
Inoltre, già da settembre 2013, i lavoratori interessati dovevano essere informati a non svolgere più le funzioni, dal momento che non sarebbero state pagate.
Tutto questo è inammissibile e noi non staremo certo a guardare la palese violazione dei diritti di questi lavoratori ATA!
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Alla personale attenzione dei Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e,p.c Al Ministero dell’Economia e Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per gli ordinamenti del
Personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico
OGGETTO: CCNL Scuola 7 agosto 2014 sottoscritto ai sensi dell’art. 1-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n.3, convertito, con modificazioni , dalla legge 19 marzo 2014, n. 41, relativo al riconoscimento al personale ATA del Comparto Scuola dell’emolumento una-tantum avente carattere stipendiale.
Il Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. n. 3967 del 20/01/2015, ha riscontrato la nota di questa Direzione Generale prot. n. 14224 del 03/11/2014 relativamente all’accordo di cui in oggetto.
Il citato Dicastero ha ricordato che “la ratio della norma contrattuale si fonda sull’esigenza di superare la situazione determinatasi per il fatto che la prima e la seconda posizione economica, finalizzate alla valorizzazione professionale del personale, a seguito dell’assegnazione di particolari mansioni legate all’attuazione del piano per l’ offerta formativa, erano state attribuite e liquidate anche in vigenza dei vincoli posti dall’art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010”.
Pertanto, al fine di evitare il necessario recupero degli emolumenti indebitamente erogati, la legge n. 41/2014 (legge di conversione del D.L. n. 3/2014) ha individuato le risorse per una specifica sessione negoziale finalizzata all’erogazione di un emolumento una-tantum, di natura stipendiale riconosciuto per un periodo temporale limitato e con la finalità di compensazione degli importi, già attribuiti con le posizioni economiche e soggetti quindi a recupero” così come previsto nella relazione illustrativa all’accordo ARAN e confermato dal rapporto di certificazione della Corte dei Conti al citato accordo.
Con la stessa nota, la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che “Il personale richiedente in argomento non è stato destinatario dell’erogazione del beneficio economico mensile e pertanto non si è verificata per gli stessi la necessità di evitare il recupero degli emolumenti e di compensare quanto già percepito a titolo di posizione economica”. “Anche l’espressione del testo contrattuale “percepito o da percepire dall’attribuzione giuridica della posizione economica fino al 31 agosto 2014” era riferito al periodo dal 1 febbraio 2014 al 31 agosto 2014, durante il quale per effetto della disattivazione cautelativa della funzione di ordinazione della spesa per tutti i beneficiari, non si è comunque verificata l’indebita erogazione dei relativi emolumenti”.
In tal senso, ha, altresì, evidenziato che il riconoscimento in favore degli eventuali ulteriori beneficiari dell’emolumento una-tantum determinerebbe una scopertura finanziaria degli oneri contrattuali quantificati in sede di contrattazione collettiva, e che ai sensi dell’art. 17, comma 10, della Legge n. 196/2009, le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi.
Fermo restando tutto quanto precede, il Ministero dell’Economia e Finanze ha necessità di acquisire “elementi conoscitivi in ordine alla data di decorrenza del riconoscimento giuridico della posizione economica del personale richiedente, della posizione economica riconosciuta, dell’eventuale registrazione del decreto da parte delle ragionerie territoriali competenti e dell’effettivo svolgimento delle mansioni connesse alla posizione economica”.
Stante quanto sopra si invitano le SS.LL. a provvedere alla trasmissione alla Direzione Generale scrivente degli eventuali decreti di attribuzione delle posizioni economiche adottati in favore dei soggetti riconosciuti destinatari a fini giuridici nel triennio 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 della posizione economica cui, dalla data di decorrenza giuridica, non è stato liquidato mensilmente il beneficio economico e, conseguentemente, l’emolumento una-tantum compensativo del recupero.
Nella nota di trasmissione si avrà cura di indicare, per ciascun provvedimento, se lo stesso sia stato inviato, o meno, alle ragionerie territoriali per la registrazione e, in caso affermativo, indicare se il provvedimento sia stato, o meno, registrato riportando gli estremi della registrazione.
Si resta in attesa dell’invio di quanto sopra indicato entro e non oltre il 6 febbraio p.v. gli indirizzi di posta elettronica giovanna.lorido@istruzione.it ricordando, tuttavia, che restano ferme le indicazioni fornite dalla scrivente Direzione Generale con la nota prot. n. 14224 del 3 novembre 2014 con la quale le SS.LL. sono state invitate a sospendere ogni richiesta di pagamento al Ministero dell’Economia e Finanze e considerando che la presente richiesta riveste carattere puramente conoscitivo.
Il Direttore Generale
Maria Maddalena Novelli
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