Personale ATA: la domanda di ricostruzione di carriera si presenta entro il 31 dicembre 2020
Tempi di presentazione delle domande, servizi valutabili, documenti da presentare, trattamento economico spettante.
La domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera può essere presentata, una volta superato il periodo di prova (per il personale ATA cambia a seconda dei profili: 4 mesi per il DSGA, 4 mesi per l’assistente amministrativo e l’assistente tecnico, 2 mesi per il collaboratore scolastico), dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico, tramite Istanze online.
Sempre su Istanze online è anche disponibile l’applicazione per la dichiarazione dei servizi utili alla ricostruzione di carriera, nella quale è possibile verificare i dati già noti a sistema (a seguito della dichiarazione generale dei servizi e dei titoli presentata all’atto dell’assunzione) e integrarli con quelli mancanti.
Una volta avuta la conferma in ruolo, il personale ATA dovrà presentare la domanda per la ricostruzione della carriera che consente nel far valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi svolti precedentemente all’assunzione. Per il personale della scuola il sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre.
Alla domanda, in carta semplice, indirizzata al Dirigente scolastico della scuola di titolarità (o di servizio, se diversa), si allega l'autocertificazione dei servizi valutabili per i quali si chiede il riconoscimento. La dichiarazione è sostitutiva delle relative certificazioni (ai sensi del DPR n. 445/00). Si tratta sostanzialmente di riportare, per i servizi validi ai fini della carriera, quanto già dichiarato nella dichiarazione dei servizi e dei titoli presentata all’atto dell’assunzione.
Non si allegano più i certificati di servizio in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, non possono più essere rilasciati dalle istituzioni scolastiche (e pubbliche in generale) ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 (Dematerializzazione). Se il dipendente è comunque in possesso di certificati (acquisiti prima del 2012) conviene consegnarli per la predisposizione corretta della pratica di ricostruzione.
La scuola, per poter emettere il provvedimento di riconoscimento dei servizi e benefici in carriera, ha bisogno dei seguenti documenti:
- istanza documentata del dipendente, nei termini della prescrizione decennale;
- registrazione del contratto individuale di lavoro da parte della Ragioneria territoriale dello Stato;
- adozione dell'atto di conferma da parte del dirigente scolastico.
Elenco dei principali servizi che sono valutabili per il personale ATA:
- i servizi prestati nelle scuole statali (educandati, convitti, accademie e conservatori);
- i servizi non di ruolo Ata in scuole statali italiane e negli istituti di cultura all’estero con nomina MAE;
- iservizi di ruolo prestato dal personale statale ATA in carriera inferiore
- i servizi non di ruolo prestati in qualità di docente ed educatore.
Restano esclusi i servizi prestati nelle scuole non statali, nelle università e alle dipendenze degli Enti locali.
I servizi del personale ATA vengono riconosciuti per i periodi effettivamente prestati e quindi, a differenza dei docenti, si considerano i periodi di servizio anche brevi. Il servizio prestato anteriormente all’assunzione in ruolo è valutabile dalla data di decorrenza economica dell’assunzione in ruolo.
Il trattamento economico base del personale ATA è stabilito dal CCN 2016-2018, che prevede una progressione stipendiale legata all’anzianità di servizio.
Vista la complessità della materia è opportuno rivolgersi alle sedi territoriali FLC CGIL per la consulenza.
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