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Assunzioni docenti e ATA: priorità per i beneficiari della legge 104/92

Le regole da seguire per avere diritto alla priorità nella scelta della sede.

16/06/2006
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In base alla legge Legge 104/92 i lavoratori che sono diversamente abili o che assistono parenti e affini entro un certo grado, hanno la priorità nella scelta della sede di lavoro. Nella scuola come e quando si esercita tale diritto è stabilito per il personale già a tempo indeterminato dal contratto integrativo nazionale sulla mobilità (trasferimenti e passaggi) mentre per il personale ancora da assumere (le assunzioni non sono materia di contrattazione) da disposizioni ministeriali.

Recentemente, il Ministero ha dato disposizioni su come si applica la priorità per la scelta della sede durante le assunzioni a tempo indeterminato (ruolo) e a tempo determinato (supplenze).

La priorità si applica nel seguente ordine:

  1. beneficiari art. 21 Legge 104 (persona diversamente abile con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950)

  2. beneficiari art. 33 comma 6 Legge 104 (persona diversamente abile maggiorenne in situazione di gravità)

  3. beneficiari art. 33 comma 5 Legge 104 (il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine..)

La precedenza prevista dall’art. 33 comma 5 è limitata all’assistenza nei confronti dei figli, dei genitori, del coniuge e dei fratelli-sorelle nel caso in cui i genitori siano a loro volta impossibilitati ad assistere i loro figli oppure siano scomparsi.

1) Per i docenti inclusi nelle graduatorie permanenti occorre compilare l’apposito modello allegato alla CM 40/06 da inviare/consegnare al CSA entro il 30 giugno 2006. Per il personale ATA incluso nelle graduatorie provinciali di prima e seconda fascia occorre compilare l'apposito modello allegato alla Nota prot. 723/06 da inviare/consegnare al CSA entro il 30 giugno 2006

Oltre l’indicazione di cui al punto 1 occorre presentare:

2) la certificazione medica rilasciata dall’Asl attestante la situazione di handicap grave del proprio parente con l’indicazione della percentuale di invalidità.

3) una dichiarazione personale da cui risulti il grado di parentela e la prestazione di assistenza continuativa

4) la dichiarazione degli altri fratelli/sorelle da cui risultino le condizioni oggettive per cui questi non possono a loro volta prestare assistenza continuativa nel caso di assistenza ai genitori se non si è figli unici.

Trattandosi di priorità nella scelta della sede e non di riserva di posti, questa agisce esclusivamente tra gli aventi diritto alla stessa tipologia di contratto (a T.I. o a T.D.) e, nel caso di contratti a tempo determinato, per posti annuali (fino al 31/8), per posti interi fino al termine delle attività didattiche (fino al 30/06) e per le varie tipologie di spezzoni. La priorità nella scelta della sede non può che riferirsi a posti della medesima durata contrattuale e consistenza economica. In pratica la priorità nella scelta della sede non può essere utilizzata per avere un contratto economicamente più favorevole.

A titolo di esempio se sono disponibili 10 posti annuali, 15 posti interi fino al termine delle attività didattiche, 4 spezzoni di 12 ore , 3 spezzoni di 9 ore e 5 spezzoni di 7 ore, all’inizio della convocazione la priorità nella scelta varrà nel seguente modo: se si è tra i primi 10 sui posti annuali, se si è tra l’11° e il 25° posto sui posti fino al termine delle attività didattiche, se si è tra il 26° e il 29° posto sugli spezzoni di 12 ore, se si è tra il 30° e il 32° posto sugli spezzoni di 9 ore, se si è tra il 33° e il 37° posto sugli spezzoni di 7 ore. Al termine dell’interpello di un numero di candidati pari al numero dei posti annuali disponibili occorre ricostruire il meccanismo dei contingenti per riapplicare la priorità e così via di seguito. Sempre restando all’esempio precedente se 3 dei primi 10 rinunciano o scelgono posti diversi da quelli annuali i nuovi contingenti diventano: da posizione 11 a 13 posti annuali, da 14 a 28 fino al termine delle attività didattiche, ecc.. La stessa operazione va effettuata man mano che si esaurisce il numero di candidati pari ai posti disponibili per ogni tipologia.

L’interpretazione del MIUR, che usa la legge sulla tutela dei dati personale ( privacy), per non evidenziare nelle graduatorie quei lavoratori che hanno il diritto di priorità, ci sembra molto restrittiva e rende le operazioni poco trasparenti e a rischio di contenzioso. Con la legge sulla tutela dei dati personali, infatti, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di rispettare la legge sulla trasparenza (vedi art. 59 del codice sulla privacy). Siamo del parere che i CSA (o chi per essi) nell’interesse di tutti i lavoratori debbano garantire la massima trasparenza durante le prossime operazioni di conferimento dei contratti a tempo determinato, individuando i beneficiari della L. 104 per ognuna delle tipologie di posti dando comunicazione della quantità per ogni tipologia in modo da garantire la più ampia informazione possibile. Come FLC chiederemo al Miur di regolare nel dettaglio la procedura da seguire nell’annuale circolare sulle supplenze prevista per il prossimo mese di giugno.

Roma, 16 giugno 2006

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