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Adozione dei libri di testo per il 2011/12

Poche le novità e qualche omissione nella circolare ministeriale n. 18/2011

02/03/2011
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Il Miur ha pubblicato la Circolare Ministeriale n. 18 del 25 febbraio 2011sull’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2011/12. La circolare sostanzialmente richiama quanto già stabilito nella circolare 16 del 10 febbraio 2010  e nella circolare 23 del 4 marzo 2010.

Queste le principali novità
  • rinviato all’anno scolastico 2012-2013 il divieto di utilizzare testi esclusivamente a stampa
  • il vincolo quinquennale per la primaria e sessennale per la secondaria di I e II grado, non si applica per i testi in uso nell’anno scolastico 2008/2009 e che nei successivi anni non hanno subito cambiamenti
  • i testi adottati per l’a.s.2010/11 per le classi I della secondaria di II grado potranno essere modificati, tenuto conto dell’avvio del riordino di tale segmento del sistema di istruzione e dell’emanazione delle “Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per i licei” e delle “Linee Guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali”
  • nel primo ciclo di istruzione è possibile modificare i testi relativi all’insegnamento della religione cattolica in considerazione dei “Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione” (DPR 11 febbraio 2010).

Per tutti gli ordini e gradi di scuola le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti nella prima decade di maggio.

La circolare, a differenza degli scorsi anni, non da’ indicazioni rispetto alla tempistica per l’adozione dei libri di testo per i non vedenti che, in passato, prevedeva una procedura anticipata  con la delibera del collegio dei docenti entro il 31 marzo. Ciò può creare ritardi anche significativi nella consegna dei libri. La FLC interverrà per chiedere al Miur le precisazioni necessarie per evitare la penalizzazione degli alunni non vedenti.

Ricordiamo, inoltre, che fino all’obbligo di istruzione, i collegi docenti possono deliberare l’adozione alternativa di materiali didattici in sostituzione dei libri di testo, facendo riferimento al Regolamento sull’autonomia scolastica (art. 6 ), al T.U 297/94 ( art. 156) dell’art. 27 comma 4 della Legge 448/98 e del comma 622 della Legge 296/06.

Particolarmente grave è la previsione dell'emanazione di uno specifico "atto di indirizzo al collegio dei docenti" da parte di ciascun dirigente scolastico: in un solo colpo vengono violate l'autonomia professionale dei dirigenti, ridotti a meri esecutori delle volontà ministeriali, e l'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche.

Infine, sui vincoli imposti dal Ministro Gelmini all’adozione dei libri di testo confermiamo lo stesso giudizio negativo  dello scorso anno che sottolineava la lesione della libertà di insegnamento.

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