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CNR: un segnale dall’Europa per la stabilizzazione dei lavoratori precari

La Corte di Giustizia Europea rafforza la via della stabilizzazione, ma è necessario rilanciare l'iniziativa politica al fine di ottenere risposte legislative per la salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori TD, per la salvaguardia della ricerca pubblica.

30/01/2014
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Il fatto nuovo

La Corte di Giustizia Europea si è recentemente pronunciata con ordinanza su un caso italiano (Papalia vs Comune di Aosta) che rimette in discussione una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Quest'ultima ha spesso respinto il ricorso dei lavoratori pubblici contro l'abuso dei contratti a termine, negando sia la stabilizzazione come sanzione nei confronti del datore di lavoro che il risarcimento del danno in quanto graverebbe sul lavoratore stesso l'onere di provarne la sussistenza.

Nell'ordinanza Papalia il punto su cui insiste la Corte di Giustizia è quello della prova del danno il cui onere, secondo l'interpretazione della nostra Corte di Cassazione, graverebbe in capo al lavoratore pubblico: si dovrebbe in sostanza dimostrare che la successione di contratti a termine precluda migliori opportunità di lavoro.

La novità dell'ordinanza sta nel fatto di contestare proprio questa impostazione sostenendo che si tratta di una probatio diabolica che nessun lavoratore può in sostanza produrre o quasi. La Corte di Giustizia afferma, inoltre, che esiste un contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria nella parte in cui, sempre secondo la nostra Corte di Cassazione, la prima subordinerebbe il diritto alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato nei settori pubblici all'obbligo di fornire la prova di aver perso migliori opportunità di impiego.

Tuttavia la Corte di Giustizia Europea subito dopo questa affermazione, rinvia la decisione su questo eventuale contrasto alla giurisprudenza italiana.

Effetti pratici

Sul piano delle vertenze individuali, già da tempo avviate dalla FLC CGIL, l'ordinanza non comporta alcun effetto automatico rinviando comunque al giudice interno di sciogliere il nodo del tipo di sanzione ma avrà comunque rilevanza nelle cause pendenti proposte dai lavoratori che, contestando la illegittima reiterazione di contratti a termine, hanno richiesto la stabilizzazione del loro rapporto di lavoro ovvero il risarcimento del danno. Un punto importante emerge in questa vertenza su cui la CGIL sta rilanciando a livello confederale.

I termini

Per quanto riguarda eventuali termini per la tutela dei propri diritti, il legislatore nazionale è intervenuto con la legge 183/2010 ed in particolare con l'art. 32 comma 4 lett. b) stabilendo che:

  1. il lavoratore avrebbe dovuto impugnare i contratti già scaduti in via stragiudiziale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (23 gennaio 2011) ed un successivo termine di 270 giorni per intraprendere l’azione giudiziale. A seguito di alcune modifiche, pur in presenza di diverse interpretazioni, è stato prorogato il termine di 60 giorni portando la decorrenza dal 31 dicembre 2011.
  2. con riferimento ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della suddetta legge, bisognerà rispettare il termine sopra indicato (60 giorni) al fine di poter avanzare qualunque pretesa derivante dai contratti a termine.
  3. la recente giurisprudenza ha confermato che i termini previsti dalla legge Fornero trovano applicazione anche nei confronti del personale del pubblico impiego e, pertanto, salvo interventi successivi di rimessione della questione alla Corte Costituzionale ovvero interventi della Corte di Giustizia, la situazione attuale rende opportuno procedere nel senso indicato al punto 2.

L'iniziativa politica

Sulla base dei nuovi elementi di diritto si conferma definitivamente l'illegittimità della normativa italiana e si rafforza la via che la Commissione Europea sta intraprendendo di sanzionare il nostro governo. L'ordinanza sembra infatti favorire denunce già pendenti presso la Commissione Europea come quella dei precari scuola, sostenuti dalla FLC CGIL, di cui si attende tra pochi mesi (entro l'estate) una posizione definitiva che avrebbe effetti per tutto il pubblico impiego.

A nostro avviso il ricorso alla vertenza individuale è sempre una via praticabile ma gli esiti al momento risultano comunque incerti rispetto al profilo della stabilizzazione. Molto si chiarirà con l'orientamento della giurisprudenza di merito rispetto alle cause in corso, molte delle quali da noi seguite.

La FLC CGIL per trovare soluzioni al problema collettivo del precariato negli EPR, ritiene utile unire le forze e rilanciare l’azione collettiva. L'unica possibile risposta che lo Stato Italiano può dare per evitare le sanzioni comunitarie è la ripresa di vere stabilizzazioni.

La FLC CGIL, tutela tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori precari e strutturati attraverso i suoi delegati sui posti di lavoro, le camere del lavoro e gli uffici legali, come sempre avvenuto in questi anni per studiare assieme gli interventi più efficaci e, ove necessario, avviare vertenze per il riconoscimento di diritti violati.

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