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CREA: chiediamo piena applicazione dei Protocolli di sicurezza COVID19, monitoraggio dei contagi e massima diffusione dello smartworking

La FLC CGIL ha inviato al CREA una nota tecnica per sollecitare la piena applicazione dei Protocolli di sicurezza, il monitoraggio dei contagi COVID19 nelle Sedi istituzionali nonché la massima diffusione dello smartworking a tutela dei dipendenti dell’Ente.

20/01/2022
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In continuità con quanto prospettato con la nota 13 gennaio 2022 n. 02 FLC CGIL ha rinnovato la richiesta di sospensione dei criteri della “rotazione” nello smart-working e della “prevalenza” della prestazione in presenza nelle Sedi di assegnazione quale misura di tutela della salute dei dipendenti.

Inoltre, la nota sindacale invita l’Amministrazione a esonerare dal rispetto del criterio della prevalenza del servizio nella Sede di assegnazione i dipendenti collocati in quarantena COVID19 anche di natura cautelativa (che intendano assicurare la prestazione lavorativa in smart-working) per l’intero periodo di isolamento. Si tratta di una misura impellente, considerato il parallelo, forte, incremento di contagi in età pediatrica.

Le decisioni descritte si pongono quali misure di prevenzione e tutela della salute dei dipendenti e non come misure organizzative. In ordine alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, inoltre, l’Ente costituisce un unico centro di imputazione giuridica dei rapporti di lavoro, indipendentemente da eventuali deleghe conferite ai responsabili delle Strutture.

Infine, FLC CGIL ha chiesto di attivare e rendere noto uno specifico “indicatore di rischio COVID19”, costituito dalla incidenza per ciascuna Sede di lavoro dei casi di dipendenti positivi COVID19 in rapporto al totale dei dipendenti assegnati.

Per quanto riguarda specificamente le Sedi dell’area metropolitana di Roma, è stato chiesto l’aggiornamento al Documento di valutazione dei rischi (DVR) in conseguenza della recente riorganizzazione delle Strutture dell’Ente. Tale adempimento è imposto dalla modifica della consistenza quantitativa dei lavoratori assegnati alle diverse Sedi, che determina differenti necessità organizzative, logistiche e di sicurezza nelle varie Sedi.

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Roma, 20 gennaio 2022

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
Via della Navicella, 2/4
00184 Roma

Direzione generale

Ufficio Patrimonio e valorizzazione immobiliare (USC4)

Ufficio Gestione del personale (USC3)

p.c. Ufficio Reclutamento e Relazioni sindacali (USC1)

Oggetto: Gestione delle Sedi istituzionali

Sedi CREA sull’intero territorio nazionale

Smart-working (Lavoro agile) in caso di quarantena COVID19

In continuità con quanto prospettato con la nota FLC CGIL CREA prot. 13 gennaio 2022 n. 02, la base normativa per i principi della “rotazione” nello smart-working e della “prevalenza” della prestazione in presenza nelle Sedi di assegnazione è costituita da fonti di natura regolamentare o secondaria (DPCM 23 settembre 2021; DM 8 ottobre 2021; DPCM 12 ottobre 2021) e dalla circolare 5 gennaio 2022 (che non costituisce fonte giuridica, ma parere orientativo non vincolante). Tali atti non possono in alcun modo modificare o porsi in opposizione con le fonti legislative o fonti normative primarie (leggi, decreti-legge e decreti legislativi), in particolare quando si tratta di tutela di diritti di rilevanza costituzionale come la salute.

Pertanto, si invita l’Amministrazione a sospendere i principi della “rotazione” e della “prevalenza” del servizio nella Sede di assegnazione per la durata della emergenza pandemica, con riferimento allo smart-working dei dipendenti.

In ogni caso, i dipendenti collocati in quarantena COVID19, anche di natura cautelativa (che intendano assicurare la prestazione lavorativa in smart-working) debbono essere esonerati dal rispetto del criterio della prevalenza del servizio nella Sede di assegnazione per l’intero periodo di isolamento.

Le decisioni descritte si pongono quali misure di prevenzione e tutela della salute dei dipendenti e non come misure organizzative. In ordine alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, inoltre, l’Ente costituisce un unico centro di imputazione giuridica dei rapporti di lavoro, indipendentemente da eventuali deleghe conferite ai responsabili delle Strutture.

Infine, si chiede di attivare e rendere noto uno specifico “indicatore di rischio COVID19”, costituito dalla incidenza per ciascuna Sede di lavoro dei casi di dipendenti positivi COVID19 in rapporto al totale dei dipendenti assegnati.

Sedi dell’area metropolitana di Roma

Documento di valutazione dei rischi (DVR) – Aggiornamento

Le disposizioni relative alla valutazione dei rischi sono contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (artt. 17, 28, 29 e 30).

In particolare, l’art. 29, comma 3, prescrive che la valutazione dei rischi «[…] deve essere immediatamente rielaborata […] in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, […] o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.»

Alla data attuale, è assente o comunque non reso disponibile o pubblico un aggiornamento al Documento di valutazione dei rischi (DVR) in conseguenza del trasferimento dei dipendenti nelle Sedi di Via Archimede, Via Ardeatina, Via Barberini, Via Bertero e Via della Navicella.

Tale adempimento è imposto dalla modifica della consistenza quantitativa dei lavoratori assegnati alle diverse Sedi elencate, che determina differenti necessità organizzative, logistiche e di sicurezza nelle varie Sedi.

Sede di Via Archimede, 59 – 00197 Roma

Decreto CREA prot. 29 ottobre 2021 n. 101068

Il decreto CREA di “Assegnazione del personale di ruolo dell’Amministrazione centrale alle nuove sedi di lavoro” (prot. 29 ottobre 2021 n. 101068) ha disposto l’assegnazione di una parte degli Uffici e dei dipendenti dell’Amministrazione centrale all’immobile di Via Archimede 59 in Roma, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

L’art. 2 del decreto specificava che l’effettiva assegnazione del personale sarebbe avvenuta a conclusione di «[…] tutte le attività prodromiche al trasferimento […]», eventualmente in una data anche antecedente a quella formalmente prevista.

È inevitabile riscontrare che «[…] le attività prodromiche al trasferimento […]» non sono state concluse.

Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Nella Sede di Via Archimede 59 sono installate alcune telecamere di videosorveglianza, rivolte verso i locali e le postazioni di lavoro.

Il controllo mediante videosorveglianza sulle postazioni di lavoro e nel corso dell’attività lavorativa è radicalmente vietato. Tale circostanza comporta una diretta responsabilità del datore di lavoro, per contrarietà con la norma dello Statuto dei Lavoratori e per ogni profilo di violazione della riservatezza e della dignità personale. Si tratta di una fattispecie di illiceità permanente.

Qualora si intenda attivare la sorveglianza a tutela dei beni e della sicurezza sul luogo di lavoro, l’Ente dovrà procedere secondo la disciplina legislativa vigente. In particolare, gli impianti «[…] possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. […] In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti […] possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro […].» (art. 4 legge 20 maggio 1970 n. 300 “Statuto dei lavoratori”).

La norma è chiara: l’installazione degli impianti è subordinata al “previo accordo collettivo” o alla “previa autorizzazione”. Nel caso concreto, gli impianti sono stati installati in pieno contrasto con la disposizione legislativa.

Servizio di igienizzazione dei locali

L’Ente deve assicurare un adeguato rapporto tra il numero complessivo di addetti assegnati alla Sede e il numero di servizi igienici disponibili, che debbono ricevere adeguata illuminazione e aerazione. I servizi igienici non devono comunicare direttamente con i locali dove è svolta l’attività lavorativa.

Alla data attuale, risulta assegnata alla Sede di Via Archimede una sola unità addetta alla igienizzazione, con orario di termine della prestazione stabilito alle ore 10:00. Tale prestazione è insufficiente rispetto alle necessità di igienizzazione dei locali, anche quale misura di contrasto COVID19.

Pertanto, si chiede di adottare i provvedimenti descritti di seguito:

  • consegna delle chiavi di accesso e della scheda di sblocco della porta di ingresso alla addetta alla igienizzazione dei locali
  • estensione dell’orario di presidio dell’addetta, in modo da garantire un efficace incremento della igienizzazione dei locali, delle superfici e dei servizi igienici
  • installazione di totem per autocontrollo del green-pass e della temperatura corporea
  • installazione diffusa di dispenser per la disinfezione, consegna regolare di dispositivi di protezione individuale (FFP2), allestimento di un punto di deposito per lo smaltimento delle mascherine protettive utilizzate
  • installazione, all’interno dei servizi, dei contenitori per lo smaltimento di dispositivi per l’igiene femminile

Temporizzazione degli apparati non informatici

Si chiede la temporizzazione degli apparati non informatici (tra i quali, i climatizzatori), con durata di funzionamento consentita nella fascia oraria 07:00/19:30, in modo da evitare che gli impianti possano proseguire in funzione o comunque rimangano in tensione nonostante la chiusura della Sede.

Custodia e sicurezza della Sede

L’apertura e chiusura della Sede non può essere affidata ai dipendenti né congegnata secondo il metodo FILO (“First-In Last-Out”). La Sede è un bene di proprietà istituzionale che il datore di lavoro deve organizzare e custodire con risorse proprie, senza manipolare le mansioni contrattuali dei dipendenti, generando aree di potenziale rischio per responsabilità disciplinare e patrimoniale in caso di furti, danneggiamenti, ingresso di persone non autorizzate, malfunzionamento degli impianti.

In senso analogo al capoverso precedente, l’attivazione del sistema di allarme non può essere rimessa ai singoli dipendenti, secondo l’ordine di ingresso/uscita dalla Sede di servizio.

La tecnologia attualmente disponibile consente l’attivazione e disattivazione dell’allarme a distanza secondo l’orario di attività (07:00 – 19:30), ad opera della Sede centrale di Via della Navicella 2/4, in cui è presente un servizio di guardiania.

Le misure indicate nei paragrafi precedenti hanno carattere di urgenza e sono realizzabili con spesa assai contenuta per l’Ente.

FLC CGIL CREA

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