Contrattazione d'istituto nelle Marche: sindacati uniti nella difesa del contratto di lavoro
L'art. 6 del CCNL 2006/2009 si applica integralmente nonostante il DLgs 150/09.
Le segreterie regionali FLC CGIL, CISL scuola, UIL scuola, SNALS delle Marche hanno inviato una diffida unitaria ai Dirigenti scolastici di tutte le istituzioni scolastiche della regione. In un contesto di babele di norme recenti, confuse e contraddittorie, il CCNL rimane l'unico punto di riferimento certo. Solo attraverso un patto di regole condivise e sottoscritte, il Dirigente scolastico può contare su un consenso ampio delle varie componenti scolastiche, concorrendo cosi al rispetto del principio costituzionale del "buon andamento dei pubblici uffici" (art. 97 della Costituzione).
I sindacati delle Marche si attiveranno nelle sedi opportune in presenza di comportamenti difformi che fossero assunti rispetto a quanto stabilito dal CCNL 2006/2009 ancora vigente.
Inoltre, si invitano e si diffidano i Dirigenti scolastici che non abbiano ancora avviato la contrattazione collettiva integrativa, di cui all'art. 6 comma 2 lettera h), i) ed m) CCNL scuola 2006/2009, a procedere subito. "In caso di mancata apertura delle trattative - denunciano i sindacati - si procederà a tutelare i diritti delle Organizzazioni Sindacali nonché del personale docente, educativo ed ATA nelle forme di legge ed in tutte le opportune sedi giudiziarie, nessuna esclusa".
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SEGRETERIE REGIONALI MARCHE
FLC CGIL - CISL Scuola - UIL Scuola - SNALS Confsal
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE MARCHE
ALLE RSU
E p.c.
AL DIRETTORE DELL'U.S.R. DELLE MARCHE
Dott. Michele Calascibetta
Oggetto: contrattazione integrativa a.s. 2011/2012
Le sottoscritte OO.SS. prendendo atto che in molte trattative per il rinnovo dei contratti integrativi d'istituto del comparto scuola si è posto un problema interpretativo sulle modifiche operate dal D.lgs 150/09 sul D.lgs 165/01 che avrebbe derubricato a sola materia di informazione preventiva le lettere h), i) ed m) dell'art.6 del CCNL 2006/09 ancora vigente in quanto attinenti, secondo questa tesi, alle "determinazioni per l'organizzazione degli uffici" e alla "gestione dei rapporti di lavoro" e, dunque, non più di pertinenza della contrattazione integrativa, fanno presente quanto segue.
Le modifiche di cui sopra, per essere pienamente operative, avrebbero dovuto essere recepite nel nuovo CCNL, in scadenza a dicembre 2009. Ma lo stesso Governo ha predisposto con la legge di stabilità 122/2010 il blocco dei contratti collettivi nazionali con il risultato che, ad oggi, il problema più grande per l'applicazione della 150/09 è la vigenza del contratto nazionale, che non potrà essere rinnovato almeno fino al 2014.
L'art. 54 del D.lgs 150 ribadisce che le materie attinenti ai diritti e agli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché alle materie relative alle relazioni sindacali sono di competenza della contrattazione. Nell'enumerare le materie che possono essere contrattate entro i limiti della legge (sanzioni disciplinari, valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, mobilità e progressioni economiche) si mantiene invece sul generico per quanto riguarda le materie escluse dalla contrattazione sia nell'art. 54 che nell'art. 34.
Anche la circolare n. 7/2010 per quanto riguarda la questione dell'identificazione delle materie escluse dalla contrattazione si limita a richiamare "la sfera della organizzazione e della micro organizzazione".
Appare evidente, dunque, che il legislatore, non elencando in maniera analitica le materie rientranti rispettivamente nella sfera dell'organizzazione e in quella del rapporto di lavoro, ha affidato alle più specifiche fonti regolative, e innanzitutto alla contrattazione collettiva di comparto, tale compito.
Se l'art .5 del D.lgs 165/2001 ricomprende nelle competenze ed attribuzioni del dirigente le misure inerenti l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale, è altrettanto vero che la legge n. 15 del 2009 e il medesimo decreto legislativo 165/2001, demanda alla competenza esclusiva della contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Il decreto correttivo n. 141/2011 pubblicato in GU nel mese di agosto nel tentativo di interpretare retroattivamente l'art. 65 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.lgs n. 150/09, non risolve il problema del blocco del CCNL e, dunque, della sua vigenza malgrado il D.lgs 150/09.
A conferma di ciò la sentenza di Velletri del 27 settembre 2011 afferma che: "anche alla luce di una interpretazione sistematica delle modifiche apportate dalla normativa in esame può ritenersi che le materie di cui al suddetto art.6 lettere h.i. ed m. non rientrino tra le materie demandate dall'art. 34 del D.lgs 150 al potere di definizione unilaterale degli organi di gestione….E' stato correttamente osservato che la lettera i) ("criteri riguardanti le assegnazioni del personale…. Alle sezioni distaccate e ai plessi…) non riguarda la organizzazione strettamente intesa (quanto personale per profili assegnare in relazione alle finalità poste), ma i criteri generali di scelta del personale da assegnare ai plessi.
Del pari le altre due lettere attengono ad aspetti che devono dirsi direttamente incidenti su diritti ed obblighi pertinenti al rapporto di lavoro, la cui definizione è rimessa ex art. 40 TU alla contrattazione collettiva (criteri per la individuazione del personale… da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto nonché criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro ed all'articolazione dell'orario; modalità di utilizzazione del personale docente)".
Inoltre sempre il decreto n. 141/2011 ribadisce che la differenziazione retributiva prevista dall'art. 19 (classifica dei dipendenti) si applica a partire dalla prossima tornata contrattuale (quindi dal 2015) eccetto che in caso di eventuali economie aggiuntive prodotte a livello nazionale.
Infine, il decreto Brunetta stesso stabilisce che la contrattazione integrativa si può svolgere solo nelle materie delegate dalla contrattazione nazionale, pena la nullità degli stessi contratti integrativi.
Quindi per le scriventi OO.SS. le materie (previste all'art. 6 del CCNL) oggetto di contrattazione integrativa, sia nazionale che di scuola, non invadono affatto le competenze né della dirigenza del MIUR, né quelle specifiche della Dirigenza Scolastica (ovvero le misure inerenti la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché la direzione e l'organizzazione degli uffici) perché queste prerogative dirigenziali non sono mai state oggetto di contrattazione.
Certamente, in un contesto di babele di norme recenti confuse e contraddittorie, il CCNL rimane l'unico punto di riferimento certo. Solo attraverso un patto di regole condivise e sottoscritte, il Dirigente Scolastico può contare su un consenso ampio delle varie componenti scolastiche, concorrendo cosi al rispetto del principio costituzionale del "buon andamento dei pubblici uffici" (art. 97 della Costituzione).
Pertanto in base a quanto esposto le scriventi OO.SS. si attiveranno nelle sedi opportune in presenza di comportamenti difformi che fossero assunti rispetto a quanto stabilito dal CCNL 2006/2009 ancora vigente.
Inoltre si invitano e diffidano i dirigenti scolastici che non abbiano ancora avviato la contrattazione collettiva integrativa, di cui all'art. 6 comma 2 lettera h), i) ed m) CCNL scuola 2006/2009, ad attivarsi subito dichiarando sin da ora che in caso di mancata apertura delle trattative si procederà a tutelare i diritti delle Organizzazioni Sindacali nonché del personale docente, educativo ed ata nelle forme di legge ed in tutte le opportune sedi giudiziarie nessuna esclusa.
Ancona, 17 novembre 2011
I Segretari Generali delle Marche
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