Ricorso ex LSU per la stabilizzazione degli addetti alle pulizie: sentenza favorevole del TAR
Il TAR Lazio conferma che la tipologia di contratto, a tempo determinato o indeterminato, non può influire sul riconoscimento dell’esperienza maturata.
A cura della FLC CGIL Roma e Lazio.
Il TAR Lazio conferma che la tipologia di contratto, a tempo determinato o indeterminato, non può influire sul riconoscimento dell’esperienza maturata. Nel febbraio 2020, alcuni nostri iscritti avevano presentato, attraverso l’Ufficio Legale della FLC CGIL di Roma e Lazio e assistiti dall’avvocato Gianluca Magnani, ricorso al TAR contestando il D.M. Miur n. 1074/2019 e il DM Miur n. 2200/2019, con cui era stata bandita la prima procedura selettiva per l’internalizzazione degli ex LSU, mediante assunzione a tempo indeterminato del personale che aveva svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le scuole statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratto per lo svolgimento di tali servizi.
I motivi della contestazione risiedevano nella rilevata erroneità dell’interpretazione data alla normativa di riferimento, costituita dall’art. 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 – convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 – con particolare riferimento al comma 5 ter del suddetto articolo. Si era infatti dedotto in ricorso che il suddetto bando, aveva inspiegabilmente deciso di tagliare fuori dalla procedura stessa tutti coloro che il requisito dei 10 anni di servizio nella scuola statale lo avevano maturato anche in esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Le ricorrenti, in sostanza contestavano il fatto che, pur essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (valido titolo di studio, anzianità superiore a 10 anni di servizi ausiliari e di pulizie nelle scuole statali dopo il 2000 – compresi gli anni 2018 e 2019 – con identiche mansioni) e nonostante ciascuna di loro, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso fosse dipendente a tempo indeterminato di ditte titolari di contratti per lo svolgimento dei suddetti servizi, non erano state comunque ritenute in possesso dei requisiti richiesti dal bando, e questo per il solo fatto di aver raggiunto i 10 anni di anzianità di servizio avvalendosi anche di contratti di lavoro a tempo determinato, come tali non computabili a parere del Miur.
L’Amministrazione si era quindi costituita in giudizio eccependo l’infondatezza del ricorso ed evidenziando a tal fine che la posizione dei ricorrenti doveva invece considerarsi pienamente riconducibile alla diversa categoria di lavoratori cui il legislatore aveva dedicato la successiva tornata concorsuale di cui all’art. 58, comma 5 sexies, d.l. n. 69 del 2013, quella appunto destinata ai soggetti con contratti a tempo determinato e con soli cinque anni di esperienza pratica alle spalle.
Dopo aver passato in rassegna i motivi per i quali riteneva dovessero considerarsi infondati i diversi ricorsi che altre sigle sindacali e studi legali avevano sollevato avverso la medesima procedura di internalizzazione, il TAR Lazio – Sez. Terza Bis, con la sentenza n. 3504 del 22.03.2021, ha accolto le ragioni dei ricorrenti, stabilendo che la citata disposizione di cui all’art. 58 comma 5 ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “… deve essere interpretata nel senso che la conclusione di un contratto a tempo indeterminato debba esistere solo al momento in cui è proposta la domanda per partecipare al concorso in esame, mentre non è necessario che anche i dieci anni di esperienza siano relativi ad attività svolta mediante contratto a tempo indeterminato.”.
Per la Sezione Terza Bis del TAR Lazio, dunque, l’interpretazione che della legge fa l’Amministrazione scolastica appare non logicamente supportata né ragionevole, ponendosi oltretutto in contrasto con una vera e propria costante dei pubblici concorsi: quella secondo la quale i requisiti per partecipare al concorso devono essere posseduti dal concorrente solo al momento della scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
Questa sentenza si traduce ora nella possibilità per i lavoratori e le lavoratrici che abbiamo rappresentato di essere reinseriti nella prima procedura di stabilizzazione conclusasi il 1 marzo 2020 e quindi di anticipare di oltre un anno la loro stabilizzazione (su posti, che avendo i requisiti richiesti, fin dall’inizio erano disponibili anche per loro) a fronte del gravissimo ritardo con cui l’Amministrazione sta procedendo alla pubblicazione del secondo bando.
In conclusione, questi lavoratori non tolgono nulla a nessuno (perché andranno ad occupare posti destinati anche a loro) ma hanno contribuito ad affermare il principio estremamente importante che il riconoscimento dell’esperienza maturata sul lavoro, non può variare se questa viene conseguita con un contratto a tempo indeterminato o determinato.
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