Fondo e Direttore
Da più parti vengono segnalate perplessità e dubbi sul se e sul come il direttore possa accedere al fondo. Vediamo di analizzare questo problema
Dall’ 1.9.2000 il profilo del responsabile amministrativo è stato soppresso con l’istituzione di quello del DSGA. Il contratto, nella parte che tratta l’attribuzione del salario accessorio, è rimasto invariato. Si rende perciò necessario analizzare come, il DSGA che fa parte dell’area contrattuale ATA, acceda al fondo fino al rinnovo del prossimo contratto.
In base al CCNL e al CCNI il personale ATA accede al fondo per i seguenti motivi:
1. le prestazioni oltre l'orario d'obbligo
2. l’intensificazione di prestazioni dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia.
Considerando che queste sono le premesse contrattuali riteniamo che sia aggiuntivo per il DSGA il lavoro straordinario oltre le 36 settimanali svolto per motivate esigenze di servizio entro i limiti fissati dal contratto integrativo di scuola.
Per quanto riguarda la prestazione intensiva del direttore riteniamo che questa possa essere prevista e compensata, come del resto avviene per docenti e ATA, solo se indicata come tale dal contratto di scuola.
Non è possibile dare indicazioni esaustive su ciò che si debba considerare o meno intensificazione della prestazione lavorativa del profilo del DSGA in ogni singola scuola.
Siamo convinti che il contratto di scuola sia lo strumento giusto per indicare la misura e le voci per le quali il DSGA accede al fondo dell’istituto.
Un orientamento diverso significherebbe interpretare in maniera "burocratica" l’autonomia delle scuole e il ruolo della contrattazione tra RSU e dirigente scolastico.
Per esperienza sappiamo come il lavoro scolastico possa cambiare in maniera significativa da scuola a scuola anche con condizioni quantitativamente simili come per esempio lo stesso numero di alunni e di personale.
Al tempo stesso va sottolineato che il DSGA non ha un potere d’arbitrio nel quantificare le proprie prestazioni eccedenti. Per questa valutazione dovrà alla fine attenersi, come del resto avviene per gli altri lavoratori, a quanto previsto dal contratto di scuola.
Roma, 11 novembre 2001
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