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Scuola, verifica Green pass: dal Ministero dell’Istruzione ulteriori chiarimenti sulle conseguenze per gli inadempienti

Continuano a permanere le difficoltà nell’applicazione delle disposizioni previste nel DL 111/2021. Necessario per la FLC CGIL modificare il decreto in sede di conversione.

18/09/2021
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Dopo la prima nota tecnica di chiarimenti sulle modalità di verifica del possesso del Green pass del 13 agosto, la successiva nota di suggerimenti del 30 agosto, le comunicazioni del Ministro e dei Capi Dipartimento Greco e Versari nella diretta YouTube del 31 agosto e le FAQ pubblicate sul sito del ministero, ancora altre precisazioni del capo dipartimento Stefano Versari sull’applicazione del DL 111/2021 che ha previsto l’obbligo di green pass al personale della scuola, poi esteso dal successivo DL 122/2021 a chiunque entri negli edifici scolastici.

Con la nota 1353 del 16 settembre 2021 viene infatti inviato ai dirigenti scolastici un ulteriore approfondimento sulla sospensione del rapporto di lavoro del personale scolastico in caso di mancato possesso del green pass o sospensione della sua validità e vengono forniti un fac simile di decreto di sospensione del rapporto di lavoro e un fac simile di comunicazione di esito negativo della verifica del QR/Code (scarica i modelli).

Già all’indomani della pubblicazione del decreto-legge, la FLC CGIL aveva evidenziato diverse problematicità connesse alla procedura e alle conseguenze in caso di verifica non positiva che il testo del decreto non chiarisce, tra cui:

  • rapporto con il preesistente art. 55-quater del DLgs 165/2001 che dopo 3 assenze ingiustificate nel biennio prevede il licenziamento disciplinare
  • possesso di tamponi negativi non registrati dalla piattaforma
  • durata supplenze attribuite per la sostituzione del personale sospeso
  • presenza di una doppia penalizzazione per il personale scolastico inadempiente con perdita della retribuzione e sanzione amministrativa fino a 1000 euro per la quale la legge non precisa modalità né casi in cui deve essere comminata.

Si tratta di aspetti sui quali nei giorni scorsi anche alcuni USR hanno fornito ulteriori suggerimenti. Note tecniche e suggerimenti non bastano però ad eliminare i dubbi interpretativi del decreto e la necessità di emendarne il testo in sede di conversione, restituendo alle scuole e ai dirigenti scolastici responsabili dell’applicazione della norma disposizioni certe e coerenti con le norme esistenti.

Occorre infine che il Ministero, rispetto all’interpretazione delle norme relative al rapporto di lavoro, metta fine alle note unilaterali e si confronti con il sindacato, come previsto dal Protocollo sulla Sicurezza sottoscritto il 14 agosto.

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