Attività musicali a scuola e pandemia: il Ministero dell’Istruzione in confusione
Emanate indicazioni ministeriali opinabili. Vediamo perché...


Facciamo il punto della situazione sulle ricadute delle ultime disposizioni finalizzate a ridurre l’impatto della pandemia in corso da mesi, sulle attività musicali nell’ambito del settore scolastico.
Il Dpcm del 3 novembre 2020 prevede le seguenti disposizioni:
- è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratori nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private con esclusione dei
- soggetti che stanno svolgendo attività sportiva,
- bambini di età inferiore ai sei anni,
- soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
(art. 1 comma 1)
- nelle aree giallo e arancione
- l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono esentati da tale obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori.
- nell’area rossa
- l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, della scuola primaria, del primo anno grado della secondaria e dei servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono esentati da tale obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
- le attività scolastiche e didattiche delle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado e di tutte le classi della secondaria di II grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori.
- nell’allegato 25 “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” in tutti gli scenari che stiamo vivendo, peraltro nella situazione di maggiore gravità, è prevista espressamente la sospensione di alcune tipologie di insegnamenti che presentano condizioni di rischio più elevato (es. educazione fisica, lezioni di canto, strumenti a fiato, laboratori ad uso promiscuo, ecc.). Il documento in questione è, tra l’altro, il punto di riferimento per l’individuazione delle misure restrittive nelle varie aree di rischio (art. 30 comma 1 del Decreto Legge 149/20).
Dalla lettura combinata di queste disposizioni appare chiaro che:
- possono essere svolte in presenza le attività che prevedono l’uso dei laboratori e non genericamente gli insegnamenti laboratoriali o quelli che hanno nella denominazione la parola laboratorio (pensiamo al Laboratorio di Musica d’insieme)
- stante l’obbligo di utilizzo della mascherina, non sono possibili, in ogni caso, le lezioni di canto di strumenti a fiato.
A fronte di queste disposizioni di lettura semplice ed inequivocabile, il Ministero dell’Istruzione ha fornito con la nota 1994 del 9 novembre 2020 e con specifiche FAQ indicazioni incoerenti e infondate.
La nota recita testualmente “Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, operando in analogia a quanto previso dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”.
In primo luogo, si conferma una prassi di questo Ministero di utilizzare liberamente e arbitrariamente documenti allegati al dpcm secondo le necessità del momento.
In secondo luogo, il documento tecnico in questione (parte dell’allegato 9 “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate lo scorso 8 ottobre) fa riferimento ad un contesto ben diverso. Nelle scuole raramente si fanno lezioni in teatri o palcoscenici, ma in normali aule. Peraltro vi è una differenza inequivocabile tra l'esecuzione musicale tipica delle produzioni liriche e sinfoniche e la relazione di apprendimento insegnamento durante le lezioni individuali di strumento, in cui la correzione della postura, l’accordatura/intonazione degli strumenti, aggiustamenti della posizione delle mani, implicano una vicinanza tra docente e studente che, in questa fase in cui la distanza interpersonale è uno delle fondamentali misure di lotta alla pandemia, è totalmente sconsigliata.
In conclusione le indicazioni del ministero sono opinabili e vanno ben oltre il perimetro delle proprie competenze funzionali ed istituzionali.
Suggeriamo alle scuole, responsabilmente, di tenere conto esclusivamente delle disposizioni di carattere generale e specifiche del settore scolastico inserite nel dpcm del 3 novembre 2020.
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