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Elezioni RSU 2018: risposte alle domande più frequenti (FAQ)

Online un repertorio dei quesiti più ricorrenti sulle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Ultimo aggiornamento 25 marzo 2018.

25/03/2018
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Le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie in tutti i comparti pubblici e del comparto “Istruzione e Ricerca” si terranno il 17, 18 e 19 aprile 2018. Leggi la notizia.
Con l’annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali ha inizio la procedura elettorale. Leggi il calendario.

Il seguente elenco di FAQ (Frequently Asked Questions) sarà aggiornato costantemente con tutti i quesiti di carattere generale che ci saranno sottoposti.

Ultimo aggiornamento 25 marzo 2018.
Le risposte più recenti sono pubblicate in coda ad ogni singola sezione.

Indice

  1. Presentazione liste commissione elettorale e questioni connesse
  2. Seggio elettorale e operazioni di voto
  3. Scrutinio e calcolo dei seggi e degli eletti

1. Presentazione liste commissione elettorale e questioni connesse

1.1 È possibile per il personale a tempo determinato candidarsi ed essere eletto?

Con il CCNQ del 9 febbraio 2015 per le modifiche all’ ACNQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nei comparti pubblici, è stata prevista l’eleggibilità del personale a tempo determinato con i seguenti vincoli:

  • Nelle sezioni scuola e AFAM del comparto “Istruzione e Ricerca” i dipendenti in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018), con contratto di lavoro a tempo determinato annuale (fino al termine dell’anno scolastico/accademico) o fino al termine delle attività didattiche
  • Nelle sezioni Università e Ricerca i dipendenti in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018), con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza almeno 12 mesi dopo la data di costituzione della RSU (14 febbraio 2018)

1.2 Quanti sono i componenti la RSU da eleggere nei luoghi di lavoro?

Per definire il numero dei componenti da eleggere occorre fare riferimento al numero degli aventi diritto al voto alla data di indizione delle elezioni (13 febbraio 2018). Nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti la RSU sarà costituita da 3 componenti. Nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000, sarà composta di ulteriori 3 componenti, ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200. Nelle amministrazioni di dimensioni superiori ai 3.000 dipendenti, la RSU è formata - in aggiunta - di ulteriori tre componenti, ogni 500 o frazione di 500 dipendenti, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000. (14 gennaio 2015).
Nella scuola il numero di dipendenti al 13 febbraio 2018 deve essere calcolato considerando i supplenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), non i supplenti temporanei.

1.3 Quanti candidati si possono presentare per ogni lista elettorale?

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. Pertanto, laddove la RSU sarà composta di 3 componenti i candidati potranno essere al massimo 4, laddove la RSU sarà di 6 componenti i candidati potranno essere al massimo 8, e così via. 

1.4 Chi può sottoscrivere la lista elettorale?

Tutti coloro che sono presenti nell’elenco degli elettori della sede in cui si vota, quindi anche i candidati (vedi FAQ 1.6)

1.5 Cosa succede se un lavoratore firma su più liste?

La firma su più liste è nulla. “Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta”. (Comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 4 della “Parte seconda. Regolamento elettorale” del ACNQ del 7 agosto 1998).

1.6 Possono candidarsi i sottoscrittori della lista elettorale?

Sì, perché tale posizione non è prevista nell’elenco delle esclusioni indicate nell’ ACNQ del 7 agosto 1998, salvo il presentatore della lista (vedi FAQ 1.8).

1.7 Chi presenta la lista?

Il presentatore della lista può essere un dirigente sindacale dell’organizzazione sindacale interessata o un elettore in servizio nella sede, delegato dalla stessa organizzazione (la delega deve essere allegata alla lista).

1.8 Il presentatore della lista per le elezioni delle RSU può essere anche candidato?

No, non sono titolari dell’elettorato passivo i presentatori di lista e i membri della Commissione elettorale (lo stabilisce il comma 4 dell’articolo 4 della “Parte seconda. Regolamento elettorale” dell’ACNQ del 7 agosto 1998: “Non possono essere candidati chi ha presentato la lista né i membri della Commissione elettorale”).

1.9 Le firme di sottoscrizione della lista vanno autenticate?

No, va autenticata solo la firma del presentatore della lista che garantisce sull’autenticità delle firme dei sottoscrittori della lista.

1.10 Come si autentica la firma del presentatore della lista?

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata secondo le modalità previste dalla legge. Può essere autenticata dal dirigente o da un suo delegato.

1.11 Per candidarsi bisogna essere iscritto ad un sindacato?

No, non c’è alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste si presenta. 

1.12 C’è incompatibilità tra la candidatura e l’elezione a RSU ed essere componente del Consiglio di Istituto o responsabile di un servizio?

Nelle scuole non c’è sovrapposizione tra competenze del Consiglio di Istituto e le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica pertanto non sussiste incompatibilità tra le due cariche.
Negli atenei e negli enti di ricerca, ai sensi della normativa vigente, non esiste alcuna incompatibilità sul piano formale fra l’incarico di responsabile di un servizio e quello di RSU.

1.13 L’incarico di collaboratore del dirigente scolastico o di collaboratore del direttore delle istituzioni AFAM è compatibile con la candidatura e la carica di RSU?

Non esiste alcuna incompatibilità sul piano formale fra questi incarichi e il ruolo di RSU.

1.14 Il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) della scuola è candidabile nelle liste RSU?

Sì, il DSGA può essere candidato, non esiste alcuna incompatibilità sul piano formale fra questi incarichi e il ruolo di RSU, può sussistere solo una valutazione di opportunità.

1.15 Se è stata presentata una lista con un numero di candidati superiore a quello massimo cosa si fa?

Il regolamento non affronta questo caso specifico. L’intervento della sigla sindacale per decidere chi togliere dalla lista sarebbe configurabile come una sorta di regolarizzazione, ma la fattispecie non è prevista nell’elenco delle regolarizzazioni. Dunque, dovendo intervenire esclusivamente la commissione elettorale, gli unici criteri sarebbero sorteggio o esclusione dal fondo. Considerando che chi ha sottoscritto la lista ha proposto le candidature in un determinato ordine, il criterio più corretto dovrebbe essere quello di cancellare i candidati dal fondo fino a raggiungimento del numero massimo consentito.

1.16 Se un componente della commissione elettorale è assente per malattia può continuare a essere componente di commissione?

Il regolamento non affronta questo caso specifico, ma è abbastanza anomalo che possa continuare ad esercitare quel ruolo essendo assente dal posto di lavoro. In caso di assenza prolungata è opportuno nominare un altro componente in sua sostituzione.

1.17 Il presentatore di lista può essere anche componente della commissione elettorale?

Solo in alcuni casi eccezionali, come è scritto nella circolare ARAN n. 1 del 26 gennaio 2018: “Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione. Se il presentatore di lista è un dipendente dell’amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici, benché sollecitate ad integrare la Commissione, abbia nominato il componente.” 

1.18 È possibile che sia candidato personale che non è “fisicamente” in servizio alla data di inizio della procedura elettorale [13 febbraio 2018] (aspettative, malattia, maternità, ecc.)?

Sì, è possibile perché tale personale deve comunque essere presente nell’elenco degli aventi diritto predisposto dall’Amministrazione e inviato alle organizzazioni sindacali entro il 14 febbraio 2018. L’espressione “in servizio” non va interpretata nel senso letterale di norma utilizzato nella scuola, ma come essere in carico (“in forza”) a quella amministrazione.

2. Seggio elettorale e operazioni di voto

2.1 Il personale assunto nel periodo compreso tra l’inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018) e la data di votazione ha diritto al voto?

Sì, purché in possesso dei relativi requisiti e senza alcuna conseguenza su tutte le altre procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

2.2 Hanno diritto al voto i dirigenti scolastici incaricati?

I dirigenti scolastici, anche incaricati, non votano e non partecipano alle operazioni elettorali.

2.3 Il dipendente che è titolare in una sede ma utilizzato in un’altra, dove vota?

Nella scuola, il dipendente in utilizzazione o in assegnazione provvisoria ha diritto a votare nella scuola presso cui presta servizio alla data delle elezioni. Allo stesso modo, nelle istituzioni AFAM, il dipendente (docente o tecnico amministrativo) in servizio per comando, assegnazione provvisoria, utilizzazione in un’istituzione accademica, esercita il diritto di voto, dove presta servizio.

2.4 Dove vota il personale che ha l’orario articolato su più sedi?

Nella scuola, il diritto di voto si esercita in una unica sede, pertanto il personale che ha l’orario articolato su più sedi vota solamente nell’istituzione scolastica che lo amministra (quella di titolarità, ovvero con più ore di servizio se è utilizzato o in assegnazione provvisoria). È compito della Commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse scuole in cui il suddetto personale opera.
Nelle istituzioni AFAM, il personale che ha l’orario articolato su più sedi vota nella sede in cui ha la titolarità formale e da cui è amministrato.

2.5 Quando si vota per il rinnovo delle RSU?

Si vota nei giorni 17-18-19 aprile 2018.

2.6 Quali sono gli orari in cui si vota?

Gli orari di apertura del seggio vengono stabiliti dalla Commissione elettorale.
La Commissione, al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto, decide gli orari di apertura tenendo presente la durata del servizio e la distribuzione dei lavoratori nei vari turni e relativi orari di servizio. Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione. Gli orari dei seggi e la loro dislocazione sono portati a conoscenza degli elettori tramite avviso all’albo elettorale almeno 8 giorni prima della data prevista per il voto.

2.7 È possibile votare anche nelle sedi staccate?

La dislocazione dei seggi è decisa dalla Commissione elettorale; nel caso di sedi staccate la Commissione può decidere di istituire un apposito seggio nella sede staccata (in questo caso occorre preparare elenchi degli elettori suddivisi per seggio).

2.8 Da chi è composto il seggio elettorale?

La Commissione forma il seggio elettorale che è composto di un presidente e almeno due scrutatori.
Il presidente è designato dalla Commissione elettorale tra il personale in servizio anche con contratto a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, mentre gli scrutatori sono designati dai presentatori di lista entro il 14 aprile 2018 “Almeno 48 ore prima dell’inizio delle elezioni” (Comma 2 dell’articolo 7 della “Parte seconda. Regolamento elettorale” dell’ACNQ del 7 agosto 1998).

2.9 Uno scrutatore può essere anche candidato alle elezioni?

No, possono essere designati scrutatori solamente gli elettori non candidati.

2.10 Il presidente e gli scrutatori possono operare durante il proprio orario di lavoro?

Presidente e scrutatori durante lo svolgimento delle operazioni elettorali sono considerati in servizio e, quindi, sono esonerati dallo svolgimento delle proprie funzioni. “Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato” (Comma 3 dell’articolo 7 della “Parte Seconda. Regolamento elettorale” dell’ACNQ del 7 agosto 1998).

2.11 Come si vota?

Il voto è segreto e personale. Si esprime sulle schede predisposte dalla Commissione elettorale e firmate dai componenti del seggio. Le schede contengono le denominazioni delle organizzazioni sindacali secondo l’ordine con cui le relative liste sono state presentate. Il voto si esprime tracciando un segno (croce o simile) sul nome dell’organizzazione sindacale prescelta.

2.12 È possibile esprimere una o più preferenze per i candidati?

Si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista prescelta nelle sedi di elezione fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della medesima lista.

2.13 È possibile istituire seggi “volanti”?

Sì, se la commissione elettorale lo ritiene utile per garantire la massima partecipazione al voto.

2.14 Un componente della commissione elettorale può essere nominato anche come scrutatore?

Sì, non è esplicitamente escluso.

2.15 Chi ha diritto a votare (elettorato attivo)?

Hanno diritto al voto: 

  • tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza all’amministrazione alla data delle elezioni, titolari di posto nella stessa amministrazione
  • tutti i dipendenti in forza alla data delle elezioni presso l’amministrazione anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa (ad esempio: personale utilizzato, personale temporaneamente assegnato, personale in comando presso l’amministrazione, personale fuori ruolo da altre amministrazione pubbliche anche di diverso comparto)
  • tutti i dipendenti a tempo determinato (anche temporanei) in forza all’amministrazione alla data delle elezioni. 

3. Scrutinio e calcolo dei seggi e degli eletti

3.1 Quando si effettua lo scrutinio?

Lo scrutinio deve svolgersi per tutte le sedi di voto il 20 aprile 2018.

3.2 Come avviene l’assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti?

La Commissione elettorale acquisisce i risultati dello scrutinio e procede, con criterio proporzionale, alla ripartizione dei seggi alle varie liste (Regolamento articolo 17 comma 1).
Abbiamo già messo a disposizione sul nostro sito un semplice foglio elettronico (in formato .xls per Excel) per calcolare i seggi sulla base dei voti riportati. Scarica il foglio di calcolo.
Successivamente, la Commissione elettorale procede alla proclamazione degli eletti in base alle preferenze ricevute dai singoli candidati. Per saperne di più.