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Docenza universitaria: i ricoveri ospedalieri non determinano trattenute stipendiali

Su un errata interpretazione della normativa all'Università La Sapienza e forse in altri atenei.

22/02/2024
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La decurtazione stipendiale per i primi dieci giorni di malattia stabilita dai cosiddetti decreti Brunetta del 2008 non si applica per i ricoveri ospedalieri in strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in relazione all’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), anche per la docenza universitaria, nonostante non sia contrattualizzata, in seguito all’approvazione del DL 18/2020 che modifica la norma originaria. Qualunque decurtazione operata per casi simili dopo il 2020 è quindi illegittimo e la FLC CGIL è intervenuta per correggere questa sbagliata interpretazione della normativa.

La cosiddetta “Brunetta” è un Decreto-Legge (il 112/2008), poi convertito in una legge (la 133/2008), che intervenne sul funzionamento della pubblica amministrazione, ispirati dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del governo Berlusconi IV. Al suo interno è contenuta la norma che prevede la decurtazione dalla retribuzione nei primi dieci giorni di assenza per la malattia. Nello specifico, l’articolo 71 [Assenze per malattia e congedo retribuito], comma 1, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 [Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria], convertito con modificazioni [ma non sul punto] con la Legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Per lungo tempo ci sono state interpretazioni diverse sulla sua applicazione alla docenza universitaria. Non vogliamo qui affrontare la discussione sull’esistenza o meno di trattamenti più favorevoli applicabili anche a Professori e Ricercatori, nonostante questo personale non sia inquadrato in un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Alcuni atenei hanno applicato la decurtazione nei loro confronti anche per ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, altri hanno considerato diversamente le specifiche normative di settore.

In ogni caso, l’articolo 87, comma 3-bis, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 [Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto l’introduzione nell’art. 71 del seguente periodo, da collocarsi al termine del primo capoverso del comma 1: ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

L’art 71 della legge agosto 2008, n. 133, nella formulazione attualmente vigente, è quindi così riformulato: Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),  ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

Di conseguenza, si configura come illegittima ogni decurtazione stipendiale operata da un ateneo con causale Riduzione assenza art.71 c. 1 L 133/2008 dopo il 17 marzo 2020 (data di pubblicazione del DL 18/2020) per ricoveri ospedalieri in strutture del SSN per erogare prestazioni LEA (o trattamenti sanitari a questi equiparati). In questi giorni siamo intervenuti presso l’università Sapienza di Roma per chiedere il reintegro della decurtazione effettuata sullo stipendio di una ricercatrice entro la prima busta paga utile; l’effettuazione da parte degli Uffici presenze dell’ateneo di un controllo su tutte le decurtazioni stipendiali operate nei confronti del personale docente con causale Riduzione assenza art.71 c. 1 L 133/2008 dopo il 17 marzo 2020, verificando l’esistenza o meno di eventuali ricoveri ospedalieri in strutture del SSN per erogare prestazioni LEA (o trattamenti sanitari a questi equiparati), prevendendo nel caso il reintegro delle decurtazioni illegittimamente effettuate; la modifica delle procedure con cui usualmente opera l’Ufficio, per evitare il ripetersi di casi simili.

È possibile che altri atenei applichino lo stesso errore interpretativo qui evidenziato, secondo quanto presente nelle pagine informative di alcuni loro siti e secondo informazioni informalmente raccolte da colleghi e colleghe. Invitiamo tutti/e i e le docenti che riscontrassero simili situazioni, a contattare la FLC nazionale o le strutture territoriali del nostro sindacato, per procedere ad una verifica della situazione ed eventualmente ad una richiesta di correzione delle procedure anche in quelle realtà.