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DdL C2360, Cascio, "Norme in materia di docenza universitaria"

Ruolo dei professori universitari, promozione e verifica della produzione scientifica, disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie

08/06/2001
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DdL C2360, Cascio, "Norme in materia di docenza universitaria"

Art. 1.
(Ruolo dei professori universitari).

1. Il ruolo dei professori universitari è unico ed è costituito dai professori reclutati secondo le disposizioni della presente legge.

2. L'accesso al ruolo unico dei professori universitari avviene mediante pubblici concorsi su base nazionale con cadenza triennale, regolati dalle disposizioni attualmente previste per l'accesso alla fascia dei professori ordinari.

3. Lo stato giuridico ed economico dei professori del ruolo unico è disciplinato dalle disposizioni attualmente previste per i professori universitari ordinari.

Art. 2.
(Promozione e verifica della produzione scientifica del professore di ruolo).

1. Il professore universitario del ruolo unico è tenuto a presentare ogni cinque anni al consiglio di facoltà a cui appartiene una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del quinquennio stesso, corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso il Dipartimento o l'Istituto di appartenenza e resi consultabili.

2. Il consiglio di facoltà procede alla verifica dell'attività scientifica del professore e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al Senato accademico, che ne terrà conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo per la ricerca.

Art. 3.
(Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli atenei inquadrano nel ruolo unico dei professori universitari i professori ordinari e straordinari in servizio.

2. I professori associati confermati in servizio con almeno nove anni di anzianità nel ruolo sono inquadrati, previa domanda da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico dei professori universitari presso la sede universitaria di appartenenza a seguito di positiva verifica dell'operosità scientifica e dell'attività didattica svolta da parte del consiglio di facoltà di appartenenza. La motivata deliberazione del consiglio di facoltà è adottata con la maggioranza assoluta dei professori ordinari e straordinari afferenti al consiglio medesimo. In caso di giudizio sfavorevole, la nuova verifica non può aver luogo prima di tre anni.

3. Le università dopo aver effettuato entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le operazioni di cui al comma 2, determinano entro i successivi cinque mesi l'organico dei professori del ruolo unico, globalmente e per ogni settore scientifico disciplinare, tenendo anche conto dei posti di ruolo ricoperti da professori associati.

4. I professori associati in servizio, che non abbiano alla data di entrata in vigore della presente legge i requisiti di cui al comma 2, conservano lo stato giuridico ed economico in godimento e maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo unico dei professori universitari secondo le modalità previste dal medesimo comma 2, all'atto del raggiungimento di nove anni di anzianità nel ruolo.

5. Nelle disposizioni vigenti in materia le parole: "professore universitario ordinario" e "professore universitario associato", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "professore di ruolo".

6. Sono abrogati gli articoli 6, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

7. Nella predisposizione del bilancio annuale le università determinano la quota da destinare per l'anno accademico successivo a spese per il personale, tenendo conto anche degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'inquadramento degli attuali professori universitari in servizio. In via eccezionale e per giustificati motivi, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'inquadramento dei professori di ruolo nel ruolo unico, accertati in sede di predisposizione del bilancio preventivo, possono essere, su richiesta, coperti utilizzando le quote di riequilibrio del fondo ordinario di funzionamento delle università.

8. Non si applicano al rapporto di impiego dei professori e ricercatori le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

9. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme in materia di stato giuridico ed economico del ruolo dei ricercatori universitari, che prevedano una carriera articolata, meccanismi di progressione ed uno stato economico consono alla figura professionale del ricercatore e collegato a quella dei professori del ruolo unico, in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi desumibili dalla presente legge.