Valutazione del servizio militare nelle graduatorie di Circolo e di Istituto
Giungono numerosi quesiti circa la valutazione del servizio militare nelle graduatorie di circolo e di istituto.
Giungono numerosi quesiti circa la valutazione del servizio militare nelle graduatorie di circolo e di istituto. In particolare viene segnalata la mancata osservazione della cadenza dell'anno scolastico e quindi la valutazione del servizio limitata ad un solo anno scolastico, anche quando questo si estende su due anni. In proposito si ricorda che il Ministero ha sì emanato due disposizioni contraddittorie, una nel regolamento generale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2000 , la seconda nel regolamento particolare per le graduatorie di circolo e di istituto D.M. 103 del 4 giugno 2001, ma ha successivamente sciolto la contraddizione a favore della seconda .
Il testo dell'art. 8 comma 2 del D.M. 103 recita: "Il servizio militare valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici." Quindi il servizio va valutato in riferimento alle cadenze dell'anno scolastico. La cosa è stata ribadita in risposta ad un quesito del Provveditore di Pescara (prot. 3255 del 6 novembre 2001) che dice "In merito al quesito di cui alla nota sopracitata, si precisa che a chiarimento della contraddizione esistente tra la nota 10 alla tabella di valutazione dei titoli di cui al D.M. n. 201/2000, concernente il Regolamento sulle supplenze, e l'art. 8 del D.M. n. 103/2001, che disciplina l'inserimento nelle graduatorie di istituto, questo Ufficio ha diramato una FAQ, con cui si è precisato di valutare il servizio militare con riferimento alla cadenza dell'anno scolastico. - IL DIRIGENTE Giampaolo Pilo". La FAQ in questione diceva "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati, purchè prestati dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento, e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.".
Roma, 5 dicembre 2001
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