Valutazione degli alunni
Intatte le prerogative collegiali e del Dirigente Scolastico
Poiché si leggono sui giornali e si sentono idee e indicazioni piuttosto “curiose”, da parte di taluni esponenti dell’Amministrazione a livello territoriale, a proposito di scrutini e valutazioni collegiali, che, se portate alle estreme conseguenze, potrebbero intaccare pericolosamente le prerogative collegiali e del dirigente scolastico, nonchè condurre all’abbassamento delle garanzie per gli alunni e all’abbassamento della qualità del servizio, il Coordinamento Nazionale Unitario dei Dirigenti Scolastici della FLC Cgil CISL Scuola e UIL Scuola esprime la sua netta posizione con la Nota che di seguito pubblichiamo.
I principi ribaditi sono semplici e chiari: la valutazione avviene in un organo collegiale; esso è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico; lo scrutinio viene verbalizzato dal segretario designato dal Dirigente Scolastico (secondo la normativa vigente); vige l’obbligatorietà della presenza dei Docenti e della loro espressione di voto; in caso di parità prevale il voto del presidente; il Dirigente Scolastico partecipa della dimensione pedagogico-didattica, tanto che esso è figura che l’ordinamento recluta fra la Docenza ed esclusivamente fra la Docenza; la valutazione è la conclusione di un processo che inizia con la programmazione del lavoro collegialmente definita (come anche la recente CM 85/2004 ricorda).
Di seguito la Nota Unitaria del Coordinamento FLC Cgil CISL Scuola e UIL Scuola
Roma 1 febbraio 2005
FLC Cgil CISL SCUOLA UIL SCUOLA
COORDINAMENTO NAZIONALE UNITARIO DIRIGENTI SCOLASTICI
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E’ OPERAZIONE COLLEGIALE DA SVOLGERE SECONDO LE LEGITTIME PROCEDURE VIGENTI
Il Coordinamento Unitario Nazionale dei Dirigenti Scolastici FLC Cgil CISL Scuola UIL Scuola registra con preoccupazione e allarme il pressappochismo, la leggerezza e la superficialità con cui vengono trattati alcuni argomenti - in questo caso la valutazione periodica e finale degli alunni – che riguardano da vicino il destino degli allievi, la qualità della scuola pubblica, la professionalità degli operatori scolastici, in primo luogo dei Dirigenti Scolastici.
Si lascia correre l’idea, peraltro corroborata da interventi di esponenti appartenenti a talune Direzioni Regionali, secondo cui ormai la valutazione degli alunni, in forza dei provvedimenti connessi alla Legge 53/2003 nel primo ciclo di istruzione, non avverrebbe più nell’ambito dei Consigli di classe, ma, non si sa bene come, ad opera dell’”èquipe pedagogica” che tuttavia, guarda caso, opererebbe “collegialmente”.
E’ quanto si dice ad esempio nella CM 85, parte C punto 1.
Riesce difficile immaginare una procedura agita collegialmente senza una convocazione dei componenti, la fissazione dell’ordine del giorno, un Presidente e un verbalizzatore di tale organismo. E riesce difficile immaginare l’adozione a maggioranza di una eventuale non ammissione alla classe successiva di un alunno – come recita la stessa CM 85/2004 nella parte D comma 5 – senza che il Dirigente Scolastico presieda la riunione, ne garantisca la correttezza formale e ne disponga la verbalizzazione come traccia ufficiale di una decisione legittimamente assunta.
E non basta parlare di Docenti responsabili delle attività educative e didattiche che operano collegialmente per dire che il Consiglio di classe, ad esempio nella scuola secondaria di primo grado, non agisce più in materia di valutazione. L’èquipe pedagogica composta dai Docenti responsabili altro non è che il Consiglio di classe (articolo 5 del D.L.vo 297/94) non abolito da nessuna norma.
Il Coordinamento Nazionale Unitario dei Dirigenti Scolastici FLC Cgil CISL Scuola e UIL Scuola ribadisce pertanto:
- gli scrutini (citati perfino nel nome nell’articolo 11 dello stesso D.L.vo 59/2004), come atto collegiale legato ai processi di programmazione peraltro confermati nella più volte citata Circolare, sono svolti nell’ambito dei Consigli di classe;
- i Consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato (articolo 5 del D.L.vo 297/94) per ogni decisione, e quindi anche per la decisione che riguarda la promozione e la non ammissione di un allievo;
- la presidenza del Consiglio di classe da parte del Dirigente Scolastico, anche nella fase della valutazione degli alunni, “assicura la gestione unitaria dell’istituzione”… “secondo criteri di efficienza ed efficacia formative” (D.L.vo 165/2001);
- le procedure formali della valutazione (presenza obbligatoria di tutti i Docenti responsabili dei processi educativi dell’alunno, obbligatorietà dell’espressione del giudizio di voto, criterio della maggioranza e minoranza con la prevalenza del voto del Dirigente Scolastico in caso di parità) possono essere assicurate solo in ambito collegiale e solo con la garanzia della Presidenza del Dirigente Scolastico;
- la tutela degli alunni (nei confronti di procedure scorrette), dei Docenti e della istituzione scolastica nei confronti delle impugnative di soggetti terzi passa attraverso il rispetto della normativa vigente in tema di Organi Collegiali (tuttora non modificati) e della salvaguardia delle prerogative degli operatori scolastici compreso quelle del Dirigente Scolastico.
Il Coordinamento Unitario Nazionale dei Dirigenti Scolastici FLC Cgil CISL Scuola UIL Scuola interpreta il ruolo e la funzione del Dirigente Scolastico come di un soggetto della scuola che partecipa della dimensione pedagogico-didattica da cui proviene e che non a caso conduce ad un reclutamento della Dirigenza Scolastica esclusivamente fra la Docenza.
Il Coordinamento ancora una volta ribadisce che il Dirigente Scolastico, quale Dirigente che esercita autonomi poteri di direzione e quale espressione oltre che della Repubblica anche della Comunità scolastica che elabora il suo Piano dell’Offerta Formativa, deve agire nel quadro della legalità e delle garanzie che le Leggi dello Stato offrono agli alunni ai genitori ai Docenti. Azione che non può non esercitarsi anche nella circostanza esaminata e a proposito delle procedure di valutazione degli alunni.
Roma 1 febbraio 2005
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