Una importante sentenza dal Tar Marche a tutela dell’autonomia professionale
Il Tar delle Marche con sentenza n. 981/03 ha accolto il ricorso proposto da 63 docenti dell’Istituto Comprensivo Chiaravalle-Camerata Picena
In data 29 agosto 2003 il Tar delle Marche con sentenza n. 981/03 ha accolto il ricorso proposto da 63 docenti dell’Istituto Comprensivo Chiaravalle-Camerata Picena, avverso, la delibera del Consiglio del predetto istituto con la quale era stata approvata l’istituzione di una classe di prima elementare ad indirizzo montessoriano per l’a.s. 2003/04.
I giudici amministrativi nella sentenza di accoglimento hanno affermato alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento;
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Al Collegio dei docenti competono le funzioni di amministrazione attiva in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. ”Tanto si evince chiaramente dal combinato disposto dell'art. 7 comma 2 lettera a) del D.lgs 297/94 (tuttora vigente, non essendo stato abrogato in maniera espressa od implicita per incompatibilità dalle successive disposizioni in materia di autonomia scolastica, a norma del quale il suddetto collegio ha potere deliberante (e non soltanto propositivo) in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto; dell'art. 3 comma 3 del DPR n. 275/1999, a norma del quale il piano dell'offerta formativa (cd. P.O.F.) è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalla associazione anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti; infine, dalla "norma di chiusura" contenuta nell'art. 16 comma 3, del DPR 275 del 1999, secondo la quale, pur nel nuovo assetto ordinamentale e conseguente all'autonomia delle istituzioni scolastiche, i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento. I giudici amministrativi affermano, quindi, che alla luce delle disposizioni normative, compete al Collegio dei Docenti e non al Consiglio d’istituto, la determinazione in merito alla istituzione di una nuova classe ad indirizzo didattico montessoriano.
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Gli stessi giudici affermano, inoltre, che la convenzione stipulata tra MPI e l’Ente Morale “Opera Montessori”, essendo norma pattizia, non può derogare il riparto delle competenze stabilito da disposizioni di rango primario e che comunque nella stessa convenzione all’art. 1 comma 2 si legge che il “Dirigente Scolastico autorizza il funzionamento di sezioni classi anche in presenza di una specifica richiesta da parte dell’utenza, sulla base di un progetto educativo Montessori da inserire nel POF della scuola elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di Circolo”, ribadendo, quindi, come anche un’opzione didattica come quella Montessori per essere legittimamente introdotta nel POF deve essere elaborata dal Collegio dei docenti e non può esservi inserita in dissenso con quanto deliberato da quest’ultimo organo.
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Infine, i giudici amministrativi, concludono affermando che se una determinata opzione didattica potesse essere introdotta in una scuola in difetto della partecipazione consensuale dei docenti, “risulterebbe vulnerata la libertà d’insegnamento, che è invece oggetto di specifica tutela anche di rango costituzionale (art. 33 Cost.) da parte dell’ordinamento”
Roma, 24 settembre 2003
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