Trattamento economico supplenti temporanei della scuola
Importante chiarimento all’Aran sul diritto alla retribuzione nei periodi di sospensione delle lezioni per i supplenti nominati dal Dirigente scolastico


Il diritto o meno alla retribuzione durante i periodi di “sospensione delle lezioni” (ad es. Natale e Pasqua, ma non solo) per i supplenti nominati dai Dirigenti Scolastici sulla base delle graduatorie d’istituto (quindi supplenze brevi), è da tempo fonte di contenzioso nelle scuole. Ciò è dovuto anche al fatto che si danno diverse letture di quanto previsto all’art. 37 comma 3 del contratto nazionale 24 luglio 2003.
Si tratta di una norma che conferma, tra l’altro, quanto già previsto nei precedenti contratti nazionali del 1995 e del 1999. In merito, e su richiesta di un giudice del tribunale del lavoro di Messina, si è tenuto oggi all’Aran un incontro di “interpretazione autentica” dell’art. 37 c. 3 del contratto, con le Organizzazioni Sindacali FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Suola e Snals, firmatarie del Ccnl/03.
Le parti hanno convenuto di sottoscrivere il seguente testo di interpretazione autentica della norma:“ L’art. 37, comma 3, del CCNL del 24 luglio 2003 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l’assenza del titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi la ripresa delle medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.
Sulla base di tale interpretazione si chiarisce una volta per tutte che non trovano fondamento alcune condizioni poste da diverse scuole per riconoscere ai supplenti il diritto al trattamento economico dei periodi di sospensione delle lezioni, quale quella di essere in presenza di una unica certificazione medica (comprendente sia i 7 giorni precedenti la sospensione che i 7 successivi), oppure la condizione che l’assenza del titolare, ancorché riguardante più periodi consecutivi, fosse giustificata con la stessa motivazione.
Con l’interpretazione concordata si chiarisce che, in presenza di sostanziale continuità dell’assenza del titolare, il supplente ha sempre diritto al trattamento economico a prescindere dalle motivazioni e/o unicità o meno della giustificazione da parte del titolare assente. Tale interpretazione sarà sottoscritta in via definitiva a breve, dopo certificazione da parte della Corte dei Conti.
Roma, 30 marzo 2006
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