FLC CGIL
Contratto Istruzione e ricerca, filo diretto

https://www.flcgil.it/@3808683
Home » Scuola » Supplenze: valida la patente europea di informatica

Supplenze: valida la patente europea di informatica

Il MIUR in una risposta data ad un quesito al CSA di Taranto, chiarisce che il titolo “EDCL” (patente europea di informatica) rientra tra quelli valutabili ai fini delle graduatorie per le supplenze ATA.

15/04/2002
Decrease text size Increase  text size

A parere del MIUR, la patente informatica può essere considerata al pari degli attestati di addestramento professionale previsti al punto 5 della tabella A/1 allegata al DM 150/01. Riteniamo questo chiarimento doveroso anche se tardivo.

Roma, 15 aprile 2002

_________________

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell’amministrazione – Ufficio VI

Prot. 0985 del 25 marzo 2002

AL DIRIGENTE DEL CENTRO SERVIZI

AMMINISTRATIVI

TARANTO

OGGETTO: Graduatoria supplenze III fascia ATA - D.M. 150/2001 - Quesito

In riferimento alla nota n. 1953 del 14.3.2002, di pari oggetto, si ribadisce che i titoli di studio, ivi compresi gli attestati di qualifica professionale, sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento (art.31-tabella B -CCNL/99) per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo, titoli espressamente previsti anche dal D.M.150/01.

In particolare gli attestati di qualifica professionale, congiunti al diploma di scuola media e richiesti per l' accesso ad un profilo professionale, sono esclusivamente quelli la cui certificazione sia stata rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 845/78 e non quelli non previsti ne indicati nella citata tabella.

Da ciò scaturisce che il titolo “EDCL” (patente europea di informatica), proprio perché non contemplato dall'attuale normativa, non consente l'accesso a nessun profilo professionale fatto salvo il possesso da parte del candidato di ulteriori titoli di studio e/o professionali ivi previsti.

Pur tuttavia il titolo in questione non può non essere inteso come “attestato di addestramento professionale” e, come tale trovare collocazione, ai fini della valutazione, nel punto 5 della tabella A/1 allegata al D.M. 150/01 per il profilo di assistente amministrativo sempre che siano soddisfatte le condizioni previste al citato punto 5.

IL DIRETTORE GENERALE - Antonio Zucaro

Servizi e comunicazioni

Articolo 33, Edizioni Conoscenza
Rivista Articolo 33
Filo diretto sul contratto
Filo diretto rinnovo contratto di lavoro
Ora e sempre esperienza!
Scuola: principali approfondimenti
Mobilità scuola 2018/2019
Testo Unico su salute e sicurezza integrato e aggiornato
Filo diretto sul contratto
Le funzioni nel consiglio di classe
Ricostruzione di carriera
Come si convocano i supplenti
Link utili
Logo MIUR
Logo MEF
Logo NOIPA
Logo INPS
Logo Fondo ESPERO
Logo EBINFOP
Seguici su facebook