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Supplenze ata: prosegue il confronto

ripreso il confronto tra sindacati scuola e Miur sugli aspetti di gestione dell'attuale regolamento delle supplenze del personale ata

03/11/2004
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Come era stato preannunciato, nella notizia del 27.10, ieri è ripreso il confronto tra sindacati scuola e Miur sugli aspetti di gestione dell'attuale regolamento delle supplenze del personale ata.

La discussione, ha riguardato soprattutto la bozza di una nota del Miur sull'applicazione dell'art. 4 del DM 430/2000 (regolamento supplenze ata) che tratta del "completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico" il cui testo ci era stato consegnato in occasione dell'incontro del 27.10.

Il Miur, dopo una lunga discussione ha accolto in proposito, le osservazione fatte dalla FLC insieme alla Cisl Scuola e alla Uil Scuola.

Di conseguenza il testo iniziale dovrebbe essere modificato in termini positivi e con maggiori garanzie per il personale ata precario.

Questi i punti che saranno chiariti:

Per il conferimento di contratti a tempo determinato (fino al 30.6) su posti part time si utilizzano le graduatorie provinciali. La stessa regola vale anche nel caso di posti lasciati liberi dal personale di ruolo che accetta un incarico a tempo determinato in altro profilo ai sensi dell'art. 58 del Ccnl. Ferma restando la possibilità per i dirigenti scolastici di prolungare i contratti anche oltre la durata del 30.6 (art. 1 comma 7 del regolamento) per garantire il funzionamento dei servizi scolastici.

L'accettazione di posti part time da parte di chi non ha avuto la possibilità di stipulare un contratto a tempo pieno non preclude il diritto al completamento d'orario. Tale diritto si esercita per le disponibilità successive anche su posti interi che, pertanto potranno essere frazionati. La stessa regola si applica anche nel caso di disponibilità per supplenze temporanee.
Se il Miur manterrà gli impegni assunti durante l'incontro di ieri, possiamo senz'altro affermare che la nota di prossima emanazione, oltre a fare chiarezza su alcuni aspetti controversi di gestione del regolamento, darà maggiori garanzie e diritti al personale precario spesso impossibilitato a completare l'orario per le troppe rigidità e per le interpretazioni "burocratiche" fatte ad opera di alcuni Csa e dirigenti scolastici.

Per quanto riguarda infine, la possibilità di cambiare provincia per il personale Ata che ha maturato i 24 mesi di servizio, il Miur ha escluso che questa novità si possa introdurre già a partire dal prossimo aggiornamento delle graduatorie permanenti.

Si è comunque detto disponibile, anche sulla base delle richieste fatte dalla FLC, ad individuare una soluzione del problema all'interno delle regole del sistema di assunzione. Secondo il Miur per cambiare l'attuale provincia di inserimento nelle graduatorie permanenti (24 mesi) è necessaria una fase intermedia legata all' inclusione nelle graduatorie d'istituto.

Di quest'ultimo punto si discuterà in maniera più approfondita in occasione del prossimo incontro fissato per il 9/11.

Roma, 3 novembre 2004

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