Supplenze annuali. Marcia indietro del Ministro. Parziale, ma insufficiente
"I capi di istituto, in piena collaborazione con le strutture territoriali dell’amministrazione scolastica e nel rispetto dell’ordine di graduatoria, coordineranno la loro azione tramite conferenze di servizio provinciali e attraverso "reti locali", cioè accordi tra scuole dello stesso bacino di utenza." Recita così un passo dell’ultimo comunicato stampa del Ministero sulla questione delle nomine dei supplenti annuali da parte dei dirigenti scolastici.
"I capi di istituto, in piena collaborazione con le strutture territoriali dell’amministrazione scolastica e nel rispetto dell’ordine di graduatoria, coordineranno la loro azione tramite conferenze di servizio provinciali e attraverso "reti locali", cioè accordi tra scuole dello stesso bacino di utenza." Recita così un passo dell’ultimo comunicato stampa del Ministero sulla questione delle nomine dei supplenti annuali da parte dei dirigenti scolastici.
Il Ministero fa marcia indietro sullo scorrimento delle graduatorie che in un primo momento aveva detto di non compiere? Sembra di sì.
Quindi la protesta sindacale, che Cgil, Cisl, Uil e Snals hanno portato l’altro giorno nell’incontro con i vertici del Ministero, un primo effetto l’ha sortito. E con esso si ammette implicitamente che l’affermazione contenuta nelle note tecniche, che al limite avrebbe consentito di saltare, magari in via provvisoria, qualcuno, andava fuori del seminato costituito dalla normativa primaria che regola le assunzioni pubbliche, sia a tempo indeterminato che determinato.
Nello stesso tempo rimane però difficile capire come concretamente il Ministero desideri che i dirigenti scolastici operino. In caso contrario sarebbe pleonastico l’ultima frase del testo: "Con l’ovvio impegno di fondo di garantire la nomina per tutti gli aventi diritto". E’ evidente infatti che se si scorrono regolarmente le graduatorie difficilmente un avente diritto potrebbe essere saltato.
In realtà il diritto di graduatoria per essere tale è connesso con un altro diritto, quello di scelta del posto. Che non è, come sembra pensare il Ministro, una prassi, bensì una regola sancita dall’art. 3 del Regolamento sul conferimento delle supplenze ( G.U. del 20 luglio 2000), il quale prevede che siano gli aspiranti e non i dirigenti scolastici a scegliere se dare la priorità alla durata della nomina, alla sede o alla classe di concorso. Ci aspettiamo di conseguenza che il Ministro ritiri le indicazioni sulle fasi contenute nella nota tecnica, che contrastano con l’art.3 e che il riferimento alle reti locali non significhi una priorità alla vicinanza della sede, anch’essa arbitraria e in contrasto con l’art.3. L’unica soluzione praticabile resta quella da noi avanzata di scuole, tra loro coordinate, che, una per ogni classe di concorso procedano a convocare i supplenti e a farli scegliere. Noi le abbiamo chiamate, come usualmente si fa, scuole polo. Ma se il Ministero vuole usare altri nomi, non facciamo questioni di nominalismo.
Roma, 31 agosto 2001
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