Supplenze all'estero
Per il conferimento di supplenze di insegnamento presso le nostre istituzioni scolastiche all’estero sono state emanate recenti specifiche disposizioni da parte del Ministero degli Affari Esteri


Brevi istruzioni per l'uso
Per il conferimento di supplenze di insegnamento presso le nostre istituzioni scolastiche all’estero sono state emanate recenti specifiche disposizioni da parte del Ministero degli Affari Esteri.
Esse sono state affisse, a partire dal 26 maggio c.a., all’albo delle Circoscrizioni Consolari delle istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale.
Saranno pubblicate il 25 agosto p.v. all’albo delle C.C. delle istituzioni scolastiche che seguono il calendario australe.
Le domande di inclusione in graduatoria da parte degli aspiranti supplenti dovranno pervenire, direttamente alla competente autorità all’estero, dal 26 maggio al 25 giugno 2000 per l’emisfero boreale e dal 25 agosto al 24 settembre 2000 per l’emisfero australe.
Nella ipotesi che le disposizioni vengano affisse all’albo consolare in data successiva
a quelle indicate sarà garantito il periodo di 30 giorni per la presentazione delle domande.
L’autorità consolare disporrà anche la pubblicazione dell’elenco delle scuole statali e non statali ( materne, elementari, secondarie di primo e secondo grado ) nonchè dei corsi di lingua e cultura italiane ( livello elementare e livello medio) ove siano attivati posti di contingente statale e ove, conseguentemente, è possibile avanzare domanda.
L’elenco aggiornato delle scuole e dei corsi è pubblicato dal MAE - DGPCC Uff. IV. Esso è anche consultabile presso il Centro Nazionale della CGIL Scuola.
Le domande di supplenza redatte secondo il modello (allegato 1) e corredate dagli "allegati" vanno presentata direttamente ai capi di istituto di non più di due circoscrizioni consolari all’estero per l’inclusione in una o più graduatorie di scuole o corsi in relazione al titolo posseduto.
Nel caso in cui il Capo di istituto non sia di nomina ministeriale le domande vanno rivolte direttamente al capo dell’ufficio consolare di competenza.
Per l’inclusione in graduatorie di diversi gradi di scuola della medesima circoscrizione consolare deve essere prodotta domanda con allegata documentazione per ogni singolo grado di scuola.
Con un recente accordo sindacale, ancora da perfezionare e da formalizzare, le modalità per la costituzione delle graduatorie e per il conferimento delle supplenze per l’estero vengono raccordate con le disposizioni generali di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione.
A decorrere dal 1-9-2000, infatti, dette graduatorie si articoleranno in modo tale da avere a riferimento principale il possesso dell’abilitazione e non quello della residenza. Il requisito della residenza stessa è "ridefinito".
Saranno inoltre individuati i necessari raccordi con le disposizioni emanate dal M.P.I. in attuazione delle regole che assicurano il rispetto di specifiche precedenze nel conferimento delle supplenze .Si tratta delle precedenze derivanti dalla applicazione della recente legge sul reclutamento e sul "precariato" n.124/99.
Sarà "superata" la norma che faceva riferimento, per effettuare le sostituzioni, al periodo di assenza previsto per la scuola secondaria non prendendo in considerazione le specificità dei corsi, della scuola materna e della scuola elementare.
Sulla materia della durata dei rapporti di lavoro, e delle garanzie contrattuali ( ferie, permessi, assenze) sarà possibile la costituzione di un " pieno rapporto" con la conseguente piena certificazione anche in presenza di sospensione delle attività che si collochi all’interno del periodo di impegno previsto dal contratto di lavoro a tempo determinato ( nuova definizione della supplenza).
Le questioni attinenti al trattamento economico del personale con contratto a t. d. saranno oggetto di "relazioni sindacali" anche periferiche.
Per il personale non residente il trattamento complessivo sarà costituito da una retribuzione base e da un assegno di sede aggiuntivo di notevole entità.
Sono rivendicate la possibilità di far valere il titolo di abilitazione eventualmente conseguito nel corso delle sessioni specifiche e la possibilità di usufruire dell’istituto dell’autocertificazione.
In merito il MAE ha emanato uno specifico telegramma.
Roma 16 giugno 2000
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