Sui minimi in caso di sciopero il pretore ci dà ragione
Testo dell'ordinanza pronunciata dal tribunale di Piacenza in merito al comportamento antisindacale tenuto da una dirigente scolastica in occasione dello sciopero del 2 maggio 2000.


Pubblichiamo il testo dell'ordinanza pronunciata dal tribunale di Piacenza in merito al comportamento antisindacale tenuto dalla dirigente scolastica di un istituto statale comprensivo della provincia di Piacenza in occasione dello sciopero del 2.5.2000. Il testo ci è stato fornito dalla CGIL Scuola di Piacenza che, unitamente a Cisl e Uil ha assunto, tramite un legale, la difesa di alcuni lavoratori dell'istituto.
In occasione dello sciopero del 2.5.2000 questi, erano stati ingiustamente precettati dalla dirigente scolastica per assicurare l'apertura dei locali scolastici. Il giudice ha riconosciuto, come da noi sostenuto relativamente ai minimi da assicurare in caso di sciopero, che l'apertura dei locali scolastici, non rientra in nessuna delle ipotesi previste dalla legge n. 146. Non trattandosi perciò di servizio minimo è stato illegittimo l'impedimento posto dalla dirigente scolastica ai lavoratori di aderire allo sciopero indetto dalle OO.SS.
Roma 12 giugno 2000
__________________
TRIBUNALE DI PIACENZA
COMUNICAZIONE DI ORDINANZA
pronunciata fuori dall’udienza nella causa civile promossa da B.P. +3
CONTRO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ..................
il Collaboratore di cancelleria del suddetto Ufficio comunica
ai Sigg.
2) AVV.TO ..... proc. di B. P. +3
3) AVV.TO ..... proc. di ISTITUTO COMPRENSIVO ............... che il Giudice Dott. Marina MARCHETTI in data 12.06.2000 ha pronunciato, nel procedimento civile fra le parti sopra indicate, la seguente
ORDINANZA
IL GIUDICE
sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, letti gli atti, sentite le parti;
rilevato che la precettazione dei lavoratori indicati nel provvedimento 29.4.2000 (docc. 3 e 4 ricorrente) è stata svolta "per assicurare l’apertura degli edifici scolastici, ritenendosi ciò attività diretta alla realizzazione dei servizi minimi essenziali, vale a dire delle attività didattiche di orario";
ritenuto che queste ultime attività non rientrano in nessuna delle ipotesi eccezionali e tassative previste dall’art.2 della norma attuativa della legge 146/90 per il comparto scuola, ai fini di legittimamente impedire il diritto di sciopero;
ritenuto che tale provvedimento in quanto adottato fuori dai casi di legge, configuri attività antisindacale, avendo di fatto impedito ai lavoratori precettati di aderire allo sciopero indetto dalle OO.SS.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che l’ordine di precettazione 1721/B3 prot. 29 aprile 2000 ai collaboratori ATA in esso individuati dato dal Capo dell’Istituto Comprensivo Statale di ................., nonchè il previo provvedimento di definizione delle prestazioni necessarie prot.1720/B3 prot.29 aprile 2000 assunto dal predetto Capo d’Istituto, sono stati assunti in violazione di legge e di contratto, e come tale costituisce comportamento impeditivi del diritto di sciopero e della libertà ed attività sindacale a sensi dell’art.28 legge n. 300/70;
Ordina a Istituto Comprensivo Statale di ................. in persona del Capo di istituto in carica, con sede in ................., la cessazione dell’illegittimo comportamento sopra descritto anche per il futuro, nei limiti in atti indicati;
Ordina al predetto istituto la rimozione di ogni effetto dell’accertata illegittima condotta, in particolare condanna l’Istituto Comprensivo Statale di ................. ut supra a dare immediatamente alle competenti sedi la dovuta pubblicità ai dati relativi all’adesione allo sciopero del 2 maggio 2000, così conteggiando tra gli aderenti anche il personale illegittimamente precettato come indicato nel ricorso introduttivo;
Ordina al predetto istituto ut supra di provvedere, a sue cura a spese, all’affissione dell’emanando decreto per giorni 15 presso tutte le sedi delle scuole materne, elementari e medie dei comuni di ................., ................., ................., ................. , nonché presso la sede dell’Istituto Comprensivo Statale di ..................
Condanna l’Istituto ut supra al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Lire 2.000.000 di cui Lire 1.000.000 oltre accessori di legge.
Servizi e comunicazioni
I più letti
-
Emergenza Coronavirus COVID-19 e PNRR: notizie e provvedimenti
-
Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: settore scuola, emanata l’integrazione all’Atto di indirizzo
-
Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021, personale ATA: ad ogni professionalità spetterà una parte delle risorse
-
Importante risultato della FLC CGIL: il MUR scrive agli Atenei per prevedere una sessione di laurea per Scienze della Formazione Primaria a giugno
-
Arretrati scuola CCNL 2019-2021: in pagamento il 28 marzo ai supplenti brevi e saltuari
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 3632 del 22 marzo 2023 – Indicazioni utilizzo risorse 2023 formazione professionale Afam
- Note ministeriali Nota 3456 del 20 marzo 2023 - Relazione annuale 2022 Nucleo di valutazione - Indicazioni operative sulle attività e sul funzionamento delle istituzioni AFAM
- Note ministeriali Nota 9260 del 16 marzo 2023 - Allegati
- Note ministeriali Nota 9260 del 16 marzo 2023 - Formazione commissioni esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici