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Siglato l’Accordo sull’orario di lavoro

Pubblichiamo il comunicato unitario, l’Accordo sull’orario di lavoro e il Preambolo al CCNL 2001-2003, siglati nella giornata del 19 settembre 2001

20/09/2001
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Pubblichiamo il comunicato unitario, l’Accordo sull’orario di lavoro e il Preambolo al CCNL 2001-2003, siglati nella giornata del 19 settembre 2001.

Roma, 20 settembre 2001

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CGIL CISL UIL

CGIL Scuola CISL Scuola UIL Scuola

Il giorno 19 settembre 2001, presso la sede nazionale della CGIL, è stato siglato l’Accordo tra FORMA, CENFOP e le OO.SS. confederali e di categoria CGIL CISL UIL sull’orario di lavoro, che conclude la trattativa sulla prima fase del rinnovo del CCNL.

L’accordo rende subito esigibili anche i precedenti accordi sugli aumenti economici, legati al recupero dell’inflazione, e sui livelli di contrattazione.

Sull’orario di lavoro è stato sancito che, fermo restando l’attuale orario annuo di 1590 ore, l’orario di riferimento per la formazione diretta rimane di 800 ore, che non devono essere di norma superate.

La contrattazione regionale consente di stabilire se vi sono modalità applicative per il ricorso a un orario aggiuntivo e incentivato, fino a un massimo di 200 ore di formazione diretta.

Questo vuol dire che il ricorso alla deroga delle 800 ore non può essere unilaterale e deve essere motivato da parte degli Enti in sede di contrattazione con le OO.SS. di categoria.

Riteniamo questo un risultato positivo, a fronte dell’insistenza degli Enti circa un uso non flessibile e non negoziato dell’organizzazione dell’orario, nonché un importante contributo al recupero di competitività del settore.

In sede di contrattazione regionale saranno, inoltre, negoziate sia l’articolazione delle ore non impegnate in formazione diretta sia le ulteriori forme incentivanti.

E’ stato anche siglato il Protocollo di intesa politica sul contratto. In esso le parti affermano un impegno comune a salvaguardare la specificità e l’unicità del settore della Formazione professionale, a garantire le condizioni di lavoro degli operatori, la qualità dell’offerta formativa, la parità di condizioni di accesso e di gestione dei finanziamenti pubblici, destinati alle diverse tipologie formative.

CGIL CISL UIL
P.Inghilesi P. Gelardi M. Visconti

CGIL Scuola CISL Scuola UIL Scuola
C. Cirella V. Strazzullo L. Macro

Articolazione dell'orario nel CCNL 2001-2003

1. Premesse

L’orario di lavoro, nelle sue articolazioni quali-quantitative, diventa elemento strategico per la gestione dei processi evolutivi, che il “mercato della F.P.” deve affrontare nell’immediato con riferimento primario alle esigenze di flessibilità.

Tali esigenze di flessibilità diventano l'elemento imprescindibile per la partecipazione degli Enti al suddetto "nuovo mercato", nel quale la formazione professionale è sempre più attività svolta senza luogo fisso e la sua erogazione tende a spaziare dai luoghi naturali dell’aula attrezzata, al laboratorio, ai posti di lavoro, ecc. sino a configurarsi come attività personalizzata, nella quale il rapporto tra formatore e formando si realizza in luoghi diversi e anche in momenti diversi (es. attività FAD).

La formazione professionale si rivolge sempre più a soggetti con differenti esigenze: soggetti prima dell’ingresso al lavoro, soggetti in piena attività lavorativa o in transizione da un lavoro ad un altro. Inoltre vi sono forme di formazione in continua evoluzione.

Il Dirigente di una struttura formativa, in base alla sua responsabilità di dirigente di impresa sociale di servizi formativi alle persone, deve essere in grado, in situazione di opportunità, di accedere alle risorse finanziarie che gli consentano di erogare ulteriori servizi usufruendo di personale interno. Questa disponibilità di prestazione flessibile genera una utilizzazione variabile delle risorse umane, che, oltre a consentire un’incentivazione dei dipendenti, crea la possibilità di reinvestire eventuali risorse finanziarie generate (in quanto ente “non profit”) in vista della qualità e competitività dell’offerta.

2. Esigenze di articolazione

Dalle premesse evidenziate ne consegue l'esigenza di rapportare l'articolazione dell'orario di lavoro alle situazioni reali del contesto attuale, sempre più differenziato a livello territoriale, ma dove le stesse richieste di funzioni e competenze cambiano velocemente collegandosi alle innovazioni tecnologiche e organizzative dei sistemi produttivi di beni e/o di servizi, siano essi rapportati al sistema economico che alla persona.

La consapevolezza che molte delle funzioni (un tempo centrali del riferimento contrattuale del sistema di Formazione Professionale) si articolano attualmente in attività organizzative - progettuali - di accompagnamento - di tutoraggio, ecc. evidenzia l’esigenza di una gestione più flessibile delle professionalità e competenze degli operatori dipendenti e dell’orario di lavoro, elementi indispensabili per la gestione delle strutture formative.

L’insieme di queste esigenze impone che l’applicazione di modalità di impiego orario trovi un quadro nazionale di riferimento comune, che dia valore di sistema alla Formazione Professionale, ma comporti anche il riferimento ad altri due elementi sostanziali:

· Il primo elemento è che il quadro nazionale (in questo caso il CCNL) crei le condizioni per assicurare un reale riferimento per tutto il sistema formazione professionale nazionale, che risulti però adeguato ad essere applicato anche alle strutture flessibili e accreditate, al fine di costituire uno dei collanti oggettivi e sostanziali per l'auspicabile contratto di comparto;

· Il secondo obiettivo da raggiungere è che, nella sua applicazione, trovi un forte ruolo l’adeguamento applicativo alle condizioni territoriali reali, già oggi fortemente differenziate tra loro.

Di conseguenza, un CCNL se pur di transizione (percorso intermedio dal CCNL della ex convenzionata al contratto di comparto) deve caratterizzarsi per la capacità di confrontarsi con questo processo e con questi percorsi, pena la sua inutilità di fronte alle impellenti e attuali esigenze del sistema.

3. Proposta

3.1 - Orario annuo
Escluse ferie e festività, l’orario annuo dei lavoratori dipendenti è di 1590 ore, di cui 100 ore di formazione/aggiornamento.

3.2 - Orario mensile - settimanale
L'orario medio mensile è di 156 ore e quello settimanale convenzionale è di 36 ore, distribuito su 6/5 giorni la settimana.

3.3 - Orario dei Formatori impegnati in formazione diretta
L’orario di formazione diretta non supera di norma 800 ore.Sulla base di motivate esigenze aziendali – previa contrattazione sulle modalità di attuazione con le OO.SS. a livello regionale e/o di ente – è possibile stabilire un impegno aggiuntivo e incentivato di formazione diretta (fino ad un massimo di 200 ore).
Gli incentivi sono quantificati nella misura oraria minima £ 10.000.

3.5 - Contrattazione regionale sull'organizzazione dell’orario di lavoro dei formatori
Fatto salvo un monte ore per la formazione e/o aggiornamento, l’articolazione quali – quantitativa delle ore di lavoro non impegnate in formazione diretta, le eventuali forme incentivanti, le attività in carcere ecc. - come previsto dall’accordo sui livelli contrattuali - vengono demandate alla contrattazione regionale, parte integrante del presente CCNL nazionale.

Roma, 19 settembre 2001

Gilardi, Inghilesi, Visconti, Cirella, Strazzullo, Macro
Colombo, Di FAbio

PROTOCOLLO di INTESA POLITICA
per il rinnovo del CCNL 2001 - 2003
degli OPERATORI della FORMAZIONE PROFESSIONAL E

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I Rappresentanti Confederali e di Categoria delle OO.SS. Scuola Cgil - Cisl - Uil e i Responsabili degli Enti di Formazione Professionale aderenti all'Associazione Nazionale "FORMA" e degli Enti aderenti al “CENFOP”, nell'intento di ricostruire un quadro di riferimento politico comune a cui ispirare le scelte in atto possibili ai fini del rinnovo del CCNL degli Operatori della Formazione Professionale 2001 - 2003,

PRENDENDO ATTO
- della mancata applicazione da parte del Coordinamento delle Regioni dell'apposito protocollo di intesa, firmato in data 8 marzo 2001 insieme con il Sottosegretario al Ministero del Lavoro in carica, con l'obiettivo di attivare strategie comuni per giungere a stipulare nell'anno 2003 un "CCNL per tutti gli Operatori del Comparto della Formazione Professionale";

- del disposto contenuto nel Decreto Ministeriale del 25 maggio in materia di "accreditamento" che, al comma 1 dell'articolo 11 del medesimo, limita alla sola macrotipologia dell'obbligo formativo l'applicazione "del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale", senza alcun riferimento al CCNL del Comparto della formazione professionale,

RICONFERMANDO

- il reciproco impegno culturale e politico, nel rispetto dei rispettivi ruoli, di riproporre con determinazione nelle Sedi competenti, a tutti i livelli, le argomentazioni a sostegno della necessità di assicurare a tutti gli Operatori del sistema di Formazione Professionale l'applicazione di un unico CCNL di Comparto, a garanzia della qualità dell’offerta formativa e della parità di condizioni di accesso e di gestione dei finanziamenti pubblici destinati alle diverse macrotipologie del sistema medesimo;

- il proprio apporto al potenziamento e alla qualificazione delle sperimentazioni in atto nel sistema della formazione professionale, anzitutto quelle riguardanti i percorsi formativi rivolti ai giovani e agli apprendisti in età di obbligo formativo, al fine di assicurare loro l'acquisizione di una qualifica professionale e/o di crediti formativi di qualità per accedere sia al mercato del lavoro sia a successivi percorsi nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale superiore;

- inoltre un impegno in direzione della qualificazione dell’offerta formativa dell’IFTS e della formazione continua per rispondere ai fabbisogni formativi delle imprese e dei lavoratori evidenziati dalle indagini sui fabbisogni promosse dalle parti sociali, che stanno attivando i fondi paritetici per i piani di formazione continua concordati a livello aziendale territoriale e settoriale;

CONSIDERANDO

- la "legge - quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione" n. 30 del 10 febbraio 2000;

- l'articolo 68 della Legge n.144 del 17 maggio 1999, che istituisce "l'obbligo di frequenza di attività formative";

- il D.P.R n. 257 del 12 luglio 2000 relativo al "Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età";

- l'Accordo Stato-Regioni del 2 marzo 2000 "per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di frequenza delle attività formative" (articolo 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144);

- l'Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, in particolare l'Allegato C (ristrutturazione degli Enti Formativi);

- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25 maggio 2001 in materia di accreditamento delle sedi formative e i relativi Allegati;

- L’articolo 118 della 388/2000 (Finanziaria) sulla costituzione dei fondi paritetici per la formazione continua;

- I recenti Decreti ministeriali sulla ristrutturazione degli Enti di formazione e sulla certificazione delle competenze.

CONDIVIDENDO

- l'obiettivo di qualificare ed innovare il sistema complessivo della Formazione Professionale Regionale a cominciare dal nuovo assetto istituzionale relativo al segmento della "formazione professionale iniziale" e di quella superiore e continua, anche con la promozione di progetti sperimentali di attuazione dell'obbligo formativo, tenendo conto del contesto di situazioni oggettive per l'avvio di urgenti e coerenti azioni concertate di ristrutturazione degli Enti di Formazione Professionale coinvolti;

- l'opportunità di concorrere, anche sulla base delle considerazioni esplicitate nel presente protocollo, a individuare elementi necessari e pregiudiziali all'interno di un quadro di riferimento istituzionale riformato del sistema di formazione professionale, cui rapportare scelte coerenti per la definizione di un nuovo CCNL degli Operatori della Formazione Professionale,

CONVENGONO CHE

1. Nella attuale situazione, le Parti si impegnano a condurre le trattative per la stipula di un CCNL di "transizione e di accompagnamento" che, con riferimento alle innovazioni in atto nei processi produttivi di beni e di servizi, concorra a creare le condizioni necessarie per giungere nell'anno 2003 alla auspicata sottoscrizione del "contratto unico di comparto" per gli operatori della formazione professionale, coinvolgendo anche il Ministero del Lavoro e le Regioni.

2. Nel rispetto delle specificità regionali, all’interno del rinnovo del CCNL 2001-2003, sia opportuno potenziare il ruolo della contrattazione regionale che, sulla base dei criteri definiti a livello nazionale, consenta all’autonoma e responsabile contrattazione fra le parti il coerente raccordo con le politiche formative delle Regioni di riferimento

3. In attuazione dell'Allegato C dell'Accordo Stato - Regioni del 18 febbraio 2000 e del relativo Decreto ministeriale, Enti e OO.SS. individuino criteri operativi omogenei, da concertare con le singole Regioni per la presentazione dei piani di "ristrutturazione degli Enti di formazione professionale", nonché strumenti e risorse per fronteggiare eventuali esuberi di personale.

4. Nelle sperimentazioni dei percorsi di formazione professionale a tempo pieno o nei moduli formativi di apprendistato, previsti per l'assolvimento dell'obbligo formativo, Enti e OO.SS. promuovano la sottoscrizione di apposite convenzioni nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti e sulla base dell'andamento storico delle specificità regionali degli Enti di formazione professionale.

Roma, 19/09/2001

Firmato: - le OO. SS. Confederali Cgil - Cisl - Uil: Inghilesi, Gelardi, Visconti

- le OO.SS. di Categoria Cgil - Cisl - Uil Scuola: Cirella, Strazzullo, Macro

- gli Enti di F.P. aderenti a "FORMA" : Colombo

- gli Enti di F.P. aderenti a "CENFOP" : Di Fabio

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