FLC CGIL
Iscriviti alla FLC CGIL

https://www.flcgil.it/@3813577
Home » Scuola » Siglato il CCDN sulle utilizzazioni dei dirigenti scolastici

Siglato il CCDN sulle utilizzazioni dei dirigenti scolastici

Pubblichiamo il testo del Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 25 luglio 2000, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2000/2001.

26/07/2000
Decrease text size Increase  text size

SIGLATO IL CCDN SULLE UTILIZZAZIONI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Pubblichiamo il testo del Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 25 luglio 2000, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2000/2001.

GABINETTO

Prot. n 2631/DM

Roma,26 luglio 2000

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza delle SS.LL., nelle more del suo perfezionamento, il Contratto Collettivo Decentrato Nazionale in oggetto, siglato in data 25 luglio 2000.

Le domande di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e le eventuali domande di rinuncia alla proroga d’ufficio del trasferimento annuale debbono essere presentate entro il 25 agosto 2000.

Nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia interessate al dimensionamento tardivo i termini saranno eventualmente prorogati non oltre il decimo giorno dall’avvenuto dimensionamento.

Si trasmette, altresì, la disposizione contrattuale, siglata in pari data, relativa all’utilizzazione del personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo parziale.

d’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
Battini

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE dirigente scolastico.

L'anno 2000, il giorno 25 il mese di luglio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale

E

i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti dall'allegato al presente contratto

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

il presente contratto concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, si applica al personale dirigente scolastico per l’a.s.2000/2001.

Art. 1 - Dimensionamenti tardivi

1. Come previsto nell’art.8 comma 2 del C.C.I.N. del 27/01/2000, i piani provinciali di dimensionamento delle regioni Campania, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia definiti tardivamente (dopo il 10/02/2000), sono acquisiti al sistema informativo dopo le operazioni di mobilità di diritto e quindi producono i conseguenti effetti sulla mobilità dell’organico di diritto del personale dirigente scolastico per l’anno scolastico 2001/02. Tuttavia, al fine di garantire alle scuole delle predette regioni l’autonomia scolastica si rende necessario regolare, in sede di organico di fatto dell’anno scolastico 2000/01, le conseguenze dei piani di dimensionamento tardivi, procedendo alla utilizzazione a domanda e d’ufficio su qualsiasi presidenza delle istituzioni scolastiche della regione di titolarità.

2. L’individuazione dei dirigenti scolastici coinvolti nelle predette operazioni di dimensionamento, ai fini della loro utilizzazione, viene effettuata secondo le disposizioni contenute nell’art. 17 del C.C.I.N. del 27.01.2000 e nell’art. 3 del presente contratto.

Art. 2 - Personale dirigente avente titolo alla proroga del trasferimento annuale

1. Sono disposte, ai sensi del art. 7 del C.C.I.N del 27/01/2000, le proroghe d’ufficio dei trasferimenti annuali effettuati per l’anno scolastico 1999/00.

2. Il personale che non intende avvalersi della proroga d’ufficio del trasferimento annuale, deve presentare apposita domanda di rinuncia entro i termini fissati con apposita comunicazione di cui al comma 5.

3. In caso di concorrenza di più aventi diritto alla proroga del trasferimento annuale, prevale il personale che ha ottenuto il trasferimento medesimo da un maggior numero di anni scolastici. A parità di anni ha diritto a permanere sul posto colui che, a suo tempo, ha ottenuto il trasferimento annuale con la precedenza e/o il punteggio maggiore. In caso di ulteriore parità la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

4. I beneficiari delle precedenze previste per l’assistenza ai parenti handicappati che abbiano conseguito il trasferimento annuale, per ottenere la proroga di detto trasferimento debbono presentare annualmente la documentazione richiesta dall’art.11 del C.C.I.N. del 27/01/2000, attestante la permanenza dei requisiti che danno titolo alla relativa precedenza.

5. Al fine di assicurare omogeneità di adempimenti, per quanto possibile, su tutto il territorio nazionale, con apposita comunicazione verranno stabiliti i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande di rinuncia alla proroga del trasferimento annuale, di utilizzazione e di assegnazione provvisoria di cui ai successivi articoli 3 e 4. Nelle regioni interessate al dimensionamento tardivo (art. 1), i termini saranno eventualmente prorogati non oltre il decimo giorno dall’avvenuto dimensionamento.

Art. 3 - Utilizzazioni

1. Nell’attuale fase transitoria in cui non si sono ancora conclusi i procedimenti per l’inquadramento della dirigenza scolastica del personale direttivo ai sensi dell’art. 21 della legge n. 59/97, il dirigente che nell’anno scolastico corrente è stato trasferito d’ufficio, o a domanda condizionata, nell’ambito della provincia di titolarità ovvero in un comune di una provincia diversa, può essere utilizzato a domanda prima delle operazioni di assegnazione provvisoria su qualsiasi presidenza disponibile per l’intero anno scolastico appartenente alla propria fascia di titolarità della provincia di provenienza o di altra provincia della Regione. Può, altresì, chiedere l’utilizzazione anche per istituti di fascia diversa come richiamato all’art. 14 del C.C.I.N. del 27.01.2000, purchè in possesso dei titoli richiesti nell’art. 3 comma 1 del predetto contratto. Nelle operazioni di utilizzazione hanno la precedenza i titolari della provincia.

2. Il Provveditore agli Studi destinatario della domanda di utilizzazione procede a formulare le relative graduatorie sulla base del punteggio attribuito all’interessato ai sensi della tabella (allegato A), relativamente ai punteggi dei trasferimenti d’ufficio, del C.C.I.N. del 27/01/2000. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

3. Il personale perdente posto che nelle operazioni di mobilità definitiva non ha trovato sistemazione né a domanda né d’ufficio sarà utilizzato a domanda e d’ufficio su qualsiasi presidenza della propria regione di titolarità.

4. Ai fini delle utilizzazioni d’ufficio fuori della provincia il Provveditore agli Studi di ex-titolarità, sentiti quelli della regione di appartenenza, individuerà la provincia, secondo le tabelle di viciniorità, ove il perdente posto dovrà essere sistemato e procederà alle relative comunicazioni.

5. Nell’eventualità che non sia stata possibile per i perdenti posto, anche per effetto dei dimensionamenti tardivi di cui al precedente art. 1, l’utilizzazione su sedi disponibili nella regione di titolarità si procederà ad una successiva contrattazione decentrata nazionale per l’individuazione dei criteri di utilizzazione di tale personale.

Art. 4 - Assegnazioni provvisorie

I. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, e per i seguenti motivi:

  • ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno;

  • ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;

  • per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.

2. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell’ambito del comune di titolarità. provvisorie nell’ambito Le assegnazioni della regione precedono quelle tra regioni diverse.

  • Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere disposte solo su posti la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico.

  • In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro, si prescinde dall’iscrizione anagrafica.

  • Il Provveditore agli Studi destinatario della domanda di assegnazione provvisoria procede a formulare le relative graduatorie sulla base del punteggio attribuito all’interessato ai sensi della tabella per assegnazioni provvisorie del personale dirigente scolastico (allegato C) del C.C.N.D. del 20/01/1999. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

  • Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria). A tal fine, il dirigente scolastico che aspiri all’assegnazione provvisoria per il ricongiungimento ai genitori anziani dovrà indicare il comune di ricongiungimento nell’apposita casella del modulo domanda.

  • Si applicano, per la documentazione e le certificazioni, le disposizioni di cui all’art. 11 del C.C.I.N. del 27/01/2000.

Il personale dirigente scolastico può chiedere l’assegnazione provvisoria anche per istituti di fascia diversa come richiamato all’art. 14 del C.C.I.N. del 27/01/2000 purchè in possesso dei titoli richiesti nell’art. 3 comma 1 del predetto contratto.

Art. 5 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

1. Nell’ambito delle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria si applicano ai dirigenti scolastici le precedenze riportate nell’art. 11 del C.C.D.N. siglato in data 11.7.2000, in sostanziale coerenza con il sistema delle precedenze delineato nell’art. 9 del C.C.I.N. del 27.01.2000.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI AI FINI DELLE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Anzianità di servizio.

A) Per ogni anno di servizio nel ruolo di appartenenza (1) (2)
Punti 6

A1) per ogni anno di servizio prestato come preside incaricato sui posti corrispondenti a quello di appartenenza negli anni scolastici ricoperti da retrodatazione giuridica della nomina nell’attuale ruolo(1) Punti 6

A2) per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di dirigente scolastico diverso da quello di attuale titolarità (2)
Punti 3

A3) per ogni anno di servizio effettivamente prestato nelle piccole isole, nel ruolo di attuale titolarità in aggiunta a quello previsto dalla precedente lettera A (3)
Punti 6

B) per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4) (in aggiunta a quello previsto dalla lettera A)

entro il quinquennio

oltre il quinquennio
Punti 2

Punti 3

C) per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (5) (in aggiunta a quello previsto dalla lettera A)
Punti 1

II Esigenze di famiglia :

A) Per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di presidi o direttori didattici senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (6)
Punti 6

B) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (7)
Punti 4

C) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (8) ovvero per ogni figlio di età superiore ai 18 anni affetto da infermità o difetto fisico o mentale che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro
Punti 3

D) Per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (8)
Punti 6

III Titoli:
A) per ogni inclusione nella graduatoria di merito (9) di pubblici concorsi ordinari per l’accesso ai ruoli della carriera direttiva della scuola, compresa l’inclusione nella graduatoria che ha dato luogo all’attuale nomina e, comunque, fino ad un massimo di.punti 12;
Punti 6

A1) per ogni inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi ordinari per l’accesso al ruolo della carriera ispettiva della scuola (9) e, comunque, fino ad un massimo di punti 8;
Punti 4

B) per ogni qualifica di ottimo nell’ultimo quinquennio, nel ruolo di appartenenza (10)
Punti 1

C) per ogni laurea oltre il titolo di studio utilizzato per l’accesso all’attuale ruolo (12)
Punti 3

D) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-universitari, ove la specializzazione sia prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione o nell’ambito delle scienze dell’amministrazione o dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche (11) (12)
Punti 3

E) per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12)
Punti 1,5

F) per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione o nell’ambito delle scienze dell’amministrazione o dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche (12)
(è valutabile solo un corso per ogni anno accademico)
Punti 0,5

G) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al d.p.r. 23.7.1998 n.323 in qualità di presidente di commissione
(fino ad un massimo di: punti 5)
Punti 1

NOTE ALLA TABELLA DELLE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge 127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla legge 191 del 16 giugno 1998, dalla c.m. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal ministero della pubblica istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15/05/97 n.127).

1.Per il personale dirigente scolastico viene valutata l’anzianità nel ruolo di appartenenza, riferito, rispettivamente, alla scuola materna ed elementare, alla scuola media, agli istituti secondari di secondo grado, agli istituti di istruzione artistica. Va considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Non sono valutabili le frazioni inferiori a 180 giorni e l’anno scolastico corrente. Analogamente é valutato il servizio prestato come preside incaricato negli anni scolastici ricoperti da retrodatazione giuridica della nomina in ruolo, purché l’incarico sia corrispondente al ruolo di attuale titolarità.

2. Al personale dirigente scolastico di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476, per la frequenza del dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio – a norma dell’art. 453 del d. l.vo 16.4.1994 n. 297 – da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, é riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d’ufficio. Detto periodo non va valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per la continuità del servizio prestato nella stessa scuola ovvero nella stessa sede (lettere B) e C)).

3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato per il periodo richiesto – salvo le assenze per gravidanza e puerperio e per il servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile – per la valutazione dell’anno scolastico. Per piccole isole s’intendono tutte le isole eccetto la Sicilia e la Sardegna.

4. Per l’attribuzione del punteggio previsto per la continuità del servizio prestato, sempre nel ruolo di dirigente scolastico, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel ruolo di attuale appartenenza e la prestazione del servizio, che deve perdurare nell’anno in corso al momento della presentazione della domanda, presso la stessa scuola di titolarità, con esclusione ovviamente sia del periodo di servizio da incaricati della istituzione scolastica sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva alla nomina, nonché del periodo di assegnazione provvisoria o di trasferimento annuale. Il punteggio in questione, invece, va attribuito in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità é riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. (a titolo meramente esemplificativo il punteggio per la continuità del servizio viene attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per mandato politico, esoneri sindacali etc.). Il punteggio spetta, altresì, al personale dirigente scolastico trasferito d’ufficio o a domanda per soppressione di posto a condizione che il medesimo per il quinquennio successivo richieda in ciascun anno scolastico il trasferimento anche nel comune da cui é stato trasferito per soppressione di posto.

5. Il punteggio va attribuito soltanto se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio di cui alla presente lettera C) non si cumula, per lo stesso anno scolastico considerato, con quello previsto dalla lettera B).

6) Il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di sottoscrizione del contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. Dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15 dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, con posti richiedibili secondo la tabella di viciniorità, purchè comprese tra le preferenze espresse. Tale punteggio sarà attribuito sempre per il solo predetto comune viciniore, anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza zonale che lo comprenda.

7) Ai fini della considerazione del figlio come inferiore a sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si terrà conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell’arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell’anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l’attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3. Si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.

8) La valutazione é attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell’istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, d.p.r. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato d.p.r. N. 309/1990.

Con dichiarazione personale, redatta ai sensi della legge 4/1/1968 N. 15, può essere comprovata l’esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. La mancata precisazione della decorrenza dell’iscrizione anagrafica sul certificato o l’omessa presentazione di cui sopra, esclude l’attribuzione del punteggio. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. Dalla certificazione si dovrà rilevare se l’assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura.

L’interessato dovrà, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.

9) E’ equiparata all’inclusione in graduatoria di merito l’inclusione in terne di concorsi a posti di personale dirigente scolastico negli istituti di istruzione artistica. Per l’attribuzione del punteggio occorre una dichiarazione dell’interessato da cui si evince la sua inclusione nella graduatoria di merito di pubblici concorsi ordinari per l’accesso ai ruoli della carriera direttiva e/o ispettiva.

10) L’attestazione della qualifica di ottimo riportata nell’ultimo quinquennio dovrà essere fatta dall’interessato con apposita dichiarazione personale sotto la propria responsabilità. Lo stesso punteggio é attribuito per il corrispondente periodo trascorso in posizioni giuridiche riconosciute come servizio d’istituto.

11) Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esami finale).

12. Per l’attribuzione dei punteggi delle lettere C), D), E) ed F), l’interessato, in luogo dell’attestazione rilasciata dalle competenti autorità, potrà produrre apposita dichiarazione personale sotto la propria responsabilità da cui si evince l’università degli studi presso la quale sono stati conseguiti i titoli, la facoltà e l’anno accademico del conseguimento. Per i diplomi post-universitari di perfezionamento e/o di qualificazione professionale, devono essere precisati inoltre la durata e l’indicazione che il diploma stesso é previsto dagli statuti universitari

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

A) PER RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE o al convivente (purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno) O PER RICONGIUNGIMENTO ALLA FAMIGLIA PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA AI FIGLI MINORI O INABILI ED AI GENITORI ANZIANI (DI ETA' SUPERIORE AI 65 ANNI) (1) (2) (3)

......................................................................................................................PUNTI 6

B) PER OGNI FIGLIO CHE NON ABBIA COMPIUTO SEI ANNI DI ETA' (4).......PUNTI 4

C) PER OGNI FIGLIO DI ETA' SUPERIORE A SEI ANNI, MA CHE NON ABBIA SUPERATO IL DICIOTTESIMO ANNO DI ETA' (4) OVVERO PER OGNI FIGLIO DI ETA' SUPERIORE AI 18 ANNI AFFETTO DA INFERMITA' O DIFETTO FISICO O MENTALE CHE SIA CAUSA DI INIDONEITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A PROFICUO LAVORO

...............................................................................................................PUNTI 3

D) PER LA CURA E L'ASSISTENZA DEI FIGLI MINORATI FISICI, PSICHICI O SENSORIALI, TOSSICODIPENDENTI OVVERO DEL CONIUGE O DEL GENITORE TOTALMENTE E PERMANENTEMENTE INABILI AL LAVORO, CHE POSSONO ESSERE ASSISTITI SOLTANTO NEL COMUNE RICHIESTO (5).................................................................PUNTI 6

NOTE TABELLA PER ASSEGNAZIONI PROVVISORIE.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge 127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla legge 191 del 16 giugno 1998, dalla c.m. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal ministero della pubblica istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15/05/97 n.127).

(1) IL PUNTEGGIO SPETTA SOLO PER IL COMUNE DI RESIDENZA DEI FAMILIARI A CONDIZIONE CHE ESSI, ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, VI RISIEDANO EFFETTIVAMENTE CON ISCRIZIONE ANAGRAFICA DA ALMENO TRE MESI. LA RESIDENZA DELLA PERSONA ALLA QUALE SI CHIEDE IL RICONGIUNGIMENTO DEVE ESSERE DOCUMENTATA CON CERTIFICATO ANAGRAFICO O CON DICHIARAZIONE PERSONALE REDATTA AI SENSI DELLA LEGGE 15/68 NEI QUALI DOVRA' ESSERE INDICATA LA DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE STESSA. DALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA SI PRESCINDE QUANDO SI TRATTI DI RICONGIUNGIMENTO AL FAMILIARE TRASFERITO PER SERVIZIO NEI TRE MESI ANTECEDENTI ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. IN TAL CASO PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, DOVRA' ESSERE PRESENTATA UNA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE ATTESTI TALE CIRCOSTANZA. I PUNTEGGI PER LE ESIGENZE DI FAMIGLIA DI CUI ALLE LETTERE A), B), C), D) SONO CUMULABILI TRA LORO.

IL PUNTEGGIO DI RICONGIUNGIMENTO SPETTA ANCHE NEL CASO IN CUI NEL COMUNE DI RESIDENZA DEL FAMILIARE NON VI SIANO ISTITUZIONI SCOLASTICHE RICHIEDIBILI. IN TAL CASO IL PUNTEGGIO SARA' ATTRIBUITO PER TUTTE LE SCUOLE DEL COMUNE PIU' VICINO, CON POSTI RICHIEDIBILI SECONDO LA TABELLA DI VICINIORITA', PURCHE' COMPRESO TRA LE PREFERENZE ESPRESSE. TALE PUNTEGGIO SARA' ATTRIBUITO SEMPRE PER IL SOLO PREDETTO COMUNE VICINIORE, ANCHE NEL CASO IN CUI VENGA INDICATA DALL'INTERESSATO UNA PREFERENZA ZONALE CHE LO COMPRENDA.

(2) L'INABILITA' DEVE ESSERE TOTALE E PERMANENTE.

(3) SI CONSIDERANO ANZIANI I GENITORI DI ETA' SUPERIORE AI 65 ANNI (VEDI NOTA 4); AD ESSI SONO ASSIMILATI I GENITORI CHE SI TROVINO NELLE CONDIZIONI DI CUI ALLA SUCCESSIVA NOTA 5).

(4) L'ETA' E' RIFERITA AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CUI SI EFFETTUA L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.SI CONSIDERANO ANCHE I FIGLI CHE COMPIONO I SEI ANNI O I DICIOTTO ANNI ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL’ANNO IN CUI SI EFFETTUA L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.

(5) LA VALUTAZIONE E' ATTRIBUITA NEI SEGUENTI CASI:

A) FIGLIO MINORATO, OVVERO CONIUGE O GENITORE, RICOVERATI PERMANENTEMENTE IN UN ISTITUTO DI CURA;

B) FIGLIO MINORATO, OVVERO CONIUGE O GENITORE, BISOGNOSI DI CURE CONTINUATIVE PRESSO UN ISTITUTO DI CURA TALI DA COMPORTARE DI NECESSITA' LA RESIDENZA NELLA SEDE DELLO ISTITUTO MEDESIMO.

C) FIGLIO TOSSICODIPENDENTE SOTTOPOSTO AD UN PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO DA ATTUARE PRESSO LE STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE, DI CUI AGLI ARTT. 114, 118 E 122, D.P.R. 9.10.1990 N. 309, PROGRAMMA CHE COMPORTI DI NECESSITA' IL DOMICILIO NELLA SEDE DELLA STRUTTURA STESSA, OVVERO,PRESSO LA RESIDENZA ABITUALE CON L'ASSISTENZA DEL MEDICO DI FIDUCIA COME PREVISTO DALL'ART. 122, COMMA 3, CITATO D.P.R. N. 309/1990.

Servizi e comunicazioni

Articolo 33, Edizioni Conoscenza
Rivista Articolo 33
Filo diretto sul contratto
Filo diretto rinnovo contratto di lavoro
Ora e sempre esperienza!
Scuola: principali approfondimenti
Mobilità scuola 2018/2019
Testo Unico su salute e sicurezza integrato e aggiornato
Filo diretto sul contratto
Le funzioni nel consiglio di classe
Ricostruzione di carriera
Come si convocano i supplenti
Link utili
Logo MIUR
Logo MEF
Logo NOIPA
Logo INPS
Logo Fondo ESPERO
Logo EBINFOP
Seguici su facebook