Sicurezza sul lavoro e formazione
Con proprio decreto del 16/1/1997, pubblicato nella G.U. serie generale del 3/2/1997 n. 27, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il ministero della sanità stabiliscono quali sono i contenuti minimi della formazione dei lavoratori


Con proprio decreto del 16/1/1997, pubblicato nella G.U. serie generale del 3/2/1997 n. 27, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il ministero della sanità stabiliscono quali sono i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del D.lgs 626/94
E' bene ricordare che il datore di lavoro può provvedere personalmente a svolgere compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione solo nei casi in cui l'azienda rientri fra quelle indicate nell'allegato i del D.lgs 626/94 ossia deve trattarsi di un' azienda artigiana o industriale con non pio di 30 dipendenti fatte salve le eccezioni espressamente indicate nel citato allegato, ovvero deve trattarsi di un'azienda agricola o zootecnica che occupa tino a 10 dipendenti assunti a tempo indeterminato, o di un'azienda ittica fino a 20 dipendenti o infine di un'azienda commerciale, turistica, di servizi ecc. Con personale occupato inferiore a 200 addetti.
In questi casi il datore di lavoro che intenda esercitare personalmente i compiti di servizio di prevenzione aziendale, oltre a darne preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, deve frequentare ai sensi dell'articolo io del D.lgs 626/94, un apposito corso di formazione i cui contenuti minimi sono indicati all'articolo 3 del presente decreto. Tali corsi. possono essere promossi dalle associazioni padronali di categoria e quindi il datore di lavoro deve trasmettere all'organizzazione di vigilanza competente per territorio la seguente documentazione
- dichiarazione attestante le sue capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione.'
- una copia del documento contenente la valutazione dei rischi nella propria azienda elaborato ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.lgs 626/94;
- relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali registrati nella propria azienda nell'ultimo triennio;
- l'attestazione di frequenza al corso di formazione di cui sopra.
La normativa appena ricordata non si applica per il settore del pubblico impiego. Infatti, premesso che tali enti rientrano nel novero dei soggetti destinatari delle norme dell'intera disciplina in materia di sicurezza il D.lgs 626/94, purtuttavia per essi è prevista, in considerazione delle specifiche peculiarità e dell'assetto organizzativo una regolamentazione particolare rinviando ad appositi decreti interministeriali, da emanare entro termini prestabiliti, l'indicazione di modalità applicative diverse, compatibili con le specifiche esigenze connesse ai servizi espletati.
Per quanto concerne la scuola statale detti decreti debbono essere emanati entro il 9 luglio 1992 ai sensi di quanto previsto dalla l. 649/96.
Per completezza espositiva va rilevato che, per la prima volta nella storia della nostra legislazione è stata adottata per tutte le pubbliche amministrazioni una definizione unica di datore di lavoro in coerenza con quanto sancito dall'articolo i del D.lgs 29/93. Sulla base di tale presupposto giuridico sono stati individuati con d.m. 21 giugno 1996, n.292 come "datori di lavoro" nell'ambito della scuola statale: i capi della istituzioni scolastiche ed educative statali, i presidenti dei consigli di amministrazione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Decreti interministeriali stabiliranno le modalità di formazione dei responsabili della sicurezza designati dal datore di lavoro. Per quanto concerne i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli stessi lavoratori della scuola, l'accordo intercompartimentale tra ARAN e CGIL - CISL - UIL del 10 luglio 1996, demanda alla contrattazione di comparto e agli organismi paritetici nazionali e territoriali lo svolgimento e le modalità della loro formazione che comunque non può essere inferiore, sia per contenuti che per durata, a quanto stabilito dallo stesso decreto del Ministero del lavoro e dal Ministero della sanità (qui di seguito pubblicato) ed è a totale carico del datore di lavoro ovvero dell'amministrazione.
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