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Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria

Approvato l'emendamento presentato dal relatore al disegno di legge collegato alla finanziaria, che permette agli aspiranti docenti, che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, di inserirsi direttamente nella graduatoria permanente

20/04/2000
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E' stato approvato in sede referente alla 7° commissione della Camera l'emendamento presentato dal relatore al disegno di legge collegato alla finanziaria, che permette agli aspiranti docenti, che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, di inserirsi direttamente nella graduatoria permanente.
E' stata così accolta la giusta rivendicazione degli studenti, che come CGIL Scuola abbiamo sostenuto, di poter accedere alla graduatoria permanente direttamente, senza la condizione di aver superato un concorso ordinario. A questo fine con l'emendamento si attribuisce valore di prova concorsuale all'esame di stato finale. Uno specifico decreto MPI-MURST stabilirà le prove di esame e i criteri di composizione delle commissioni, il punteggio da attribuire al titolo nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie di merito del concorso ordinario.
E' un buon risultato, che deve essere completato con le proposte che abbiamo formulato in merito ai punteggi per le graduatorie di istituto, volto a favorire l'ingresso nella scuola dei docenti che hanno acquisito una formazione iniziale specialistica. (Fa.Dc.)

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Art. 11-bis
(Scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria)
1. L’esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all’art. 4 della Legge 19 .11.1990, n. 341, ha valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’art. 401 del Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della Legge 3.05.1999, n. 124.
2. Con decreto da emanare di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono stabilite le prove d’esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l’avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell’esame finale sia ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell’esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 24.11.1998, n. 460.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione all’entrata in vigore della presente legge.

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