Scuola: tetti di spesa per i libri della scuola superiore
Fissati i tetti di spesa per tutti e cinque gli anni di corso.
Con la CM n. 9 del 15 gennaio 2008 il MPI aveva dettato le norme per l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado.
Con il DM n. 28 del 22 febbraio 2008 il MPI fissa i tetti massimi di spesa per i libri di testo della scuola superiore di tutti e cinque gli anni di corso, ponendo un limite dunque alle scelte dei docenti nell’adozione dei libri di testo non solo per il biennio obbligatorio ma per tutta la durata del corso.
Tale limite può essere superato solo fino al 10% massimo del prezzo di copertina e tale deroga deve essere autorizzata con delibera motivata del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto.
Le difficoltà economiche delle famiglie poste di fronte all’aumento costante dei prezzi proprio in quei settori a più forte consumo familiare, suggeriscono al ministro Fioroni di imporre un tetto di spesa all’acquisto dei libri di testo invocando il diritto allo studio che non può trasformarsi in un lusso per pochi.
Principio sacrosanto che meriterebbe di essere maggiormente sostanziato e non scaricato su scuole e famiglie, infatti:
-
intervenire a monte, nel momento in cui le case editrici determinano il costo dei libri di testo, avrebbe consentito un’azione meno casuale di quella che oggi si determina a prezzi già definiti;
-
di conseguenza le contraddizioni si scaricano sui docenti e la loro professionalità, su collegi docenti e consigli di classe che, per andare incontro ad un diritto legittimo delle famiglie, dovranno sciogliere il nodo qualità/prezzo;
-
a questo va aggiunto che mancano ancora politiche attive convincenti sul diritto allo studio, la gratuità parziale dei libri di testo, il comodato d’uso e il noleggio di libri scolastici previsti dalla legge finanziaria 2007 sono stati finanziati con un fondo di 76.900.000 euro massimo, ricavato dal finanziamento complessivo di 150 mln di euro destinati all’innalzamento dell’obbligo di istruzione. Dunque un finanziamento incerto e scarso, visto che può essere anche inferiore alla cifra prevista ed è riservato al biennio dell’obbligo.
Roma, 26 febbraio 2008
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Graduatorie d’istituto 2024/25 e interpello: convocazione della scuola, accettazione e rinuncia. Le procedure già note e le novità
- Terza fascia personale ATA, l'intervento della FLC CGIL
- Nota del Ministero: le nomine dei supplenti sui posti accantonati per i vincitori del concorso PNRR assunti entro dicembre vanno fatte da graduatoria d’istituto
- Scuola e contratto di lavoro: bugie (dalle gambe corte) e verità (che viene a galla)
- Incarichi di Elevate Qualificazioni DSGA: il 5 settembre incontro ministero-sindacati scuola
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 135779 del 4 settembre 2024 - Indicazioni contratti td copertura posti accantonati immissioni in ruolo concorsi PNRR 2023
- Note ministeriali Nota 131650 del 29 agosto 2024 - Conferimento incarichi elevata qualificazione e sostituzione DSGA Precisazioni
- Note ministeriali Nota 130813 del 28 agosto 2024 - Personale docente e ATA immesso in ruolo as 2024-25 - Istruzioni sottoscrizione contratto individuale di lavoro tempo indeterminato
- Note ministeriali Nota 129323 del 26 agosto 2024 - Conferimento incarichi elevata qualificazione e sostituzione DSGA - Allegati
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici