Riserva dei posti per le supplenze
L’aliquota dei posti di supplenza riservati alle categorie protette non va calcolata con riferimento alla classe di concorso ma separatamente nelle due graduatorie degli abilitati e dei non abilitati.


L’aliquota dei posti di supplenza riservati alle categorie protette non va calcolata con riferimento alla classe di concorso ma separatamente nelle due graduatorie degli abilitati e dei non abilitati.
Il Consiglio di Stato, sezione IV, con provvedimento n.2078 del 15- 12 -99 entra nel merito della attribuzione della riserva di posti ai sensi della legge 482/68.
Era stata impugnata da parte di un’aspirante inclusa in graduatoria provinciale degli abilitati la nomina conferita ad una riservataria inserita nella graduatoria dei non abilitati.
La Commissione Ricorsi e il TAR adito avevano respinto rispettivamente il ricorso amministrativo e quello giurisdizionale sostenendo che la riserva dei posti non opererebbe separatamente nelle due graduatorie degli abilitati e dei non abilitati ma andrebbe calcolata sui posti complessivamente disponibili per ciascuna classe di concorso.
Il Consiglio di Stato ribalta invece la sentenza sostenendo che "l’aliquota dei posti riservati alle categorie protette non vada collocata sui posti complessivamente disponibili per ciascuna classe di concorso, bensì separatamente nelle due graduatorie degli abilitati e dei non abilitati, per guisa che al riservatario può essere accordata preferenza, nel conferimento della supplenza, solo nell’ambito della graduatoria nella quale è inserito".
Viene inoltre ricordata l’affermazione dell’Adunanza generale del Consiglio di Stato
(Parere 124 del 7.12.89) con cui si chiarisce che presupposto di legittimità per l’assunzione di un non abilitato è l’oggettiva mancanza di candidati abilitati disponibili, dal momento che la normativa vigente dispone che vengano redatte due distinte graduatorie (per abilitati e per non abilitati) da utilizzare separatamente e configura il titolo abilitante come requisito indispensabile per l’instaurazione del rapporto di impiego, da cui si può prescindere solo in casi eccezionali.
In conclusione il "favor" accordato dall’ordinamento a chi abbia titolo alla riserva deve necessariamente contemperarsi con la normativa di settore che postula il possesso dell’abilitazione allo svolgimento della funzione docente e consente il ricorso a personale non abilitato solo a condizione che sia esaurita la graduatoria degli abilitati.
Ciò non toglie che l’aliquota dei posti riservati deve essere calcolata sul totale dei posti disponibili in modo che, passando alla utilizzazione della seconda graduatoria (non abilitati), i riservatari che vi sono inclusi possano fruire anche dei posti che sarebbero spettati ai riservatari abilitati (ove ve ne fossero stati).
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