Ripartizione permessi sindacali
Si trasmette un messaggio del MAE relativo alla ripartizione dei permessi sindacali per il periodo 1-1 Si chiarisce che i responsabili nazionali estero sono titolari della gestione delle ore attribuite
Si trasmette un messaggio del MAE relativo alla ripartizione dei permessi sindacali per il periodo 1-1
Si chiarisce che i responsabili nazionali estero sono titolari della gestione delle ore attribuite.
Roma, 23 maggio 2002
___________________________
Mittente: DGPCC uff.IV
Numero protocollo: 267/4435
Data: 15 maggio 2002
Posizione: L61015
Oggetto/Sommario: Ripartizione permessi sindacali tra le OO.SS. aventi titolo; periodo 1 gennaio 2002 - 31 agosto 2002
Testo: Si invia in allegato la circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 7501/MR del 29 aprile 2002, pervenuta a questo ufficio in data 30 aprile 2002, con le relative tabelle di ripartizione dei permessi sindacali retribuiti per il periodo 1 gennaio 2002 – 31 agosto 2002.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VCG
PROT.N.7501/MR Roma 29 aprile 2002
OGGETTO: Contratti Collettivi nazionali quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 – artt. 8-9-10 – (S.O. N. 150 alla G.U. n. 207 del 5 settembre 1998), del 27.1.1999 (G.U. n. 33 del 10.2.99) e CCNQ del 9 agosto 2000 – Comparto Scuola – Periodo 1.1.2002 – 31.8.2002
Permessi sindacali retribuiti
In attuazione dei contratti collettivi nazionali indicati in oggetto questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1° gennaio 2002 – 31 agosto 2002.
E’ stato individuato altresì il monte ore da attribuire a ciascuna delle OO.SS interessate e utilizzabile per il personale in servizio all’estero.
Nel trasmettere l’allegato prospetto contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1.1.2002 – 31.8.2002, occorre precisare quanto segue.
I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco sindacale, possono fruire, ai sensi dell’art.10 del citato Contratto stipulato il 7.8.98 nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:
-
l’espletamento del loro mandato;
-
partecipazione a trattative sindacali;
-
partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.
I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico.
Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.
Allo scopo di favorire il proficuo svolgimento delle relazioni sindacali è opportuno che venga concordato con le OO.SS. lo svolgimento degli incontri presso gli uffici scolastici all’estero, che dovranno tenersi, di norma, al di fuori dell’orario di lavoro. A tal proposito si richiama l’attenzione sul contenuto dell’art.10, con particolare riferimento al comma 7, del Contratto Collettivo Nazionale quadro del 7.8.98 indicato in oggetto.
Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. indicate nell’allegato prospetto, avessero già usufruito dall’1.1.2002 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2002.
Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale si richiama l’attenzione di codesto Ministero sul contenuto del comma 8 dell’art.7 dove è precisato che i citati dirigenti "non possono usufruire di permessi previsti dagli artt.8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese".
Cumuli di permessi sindacali retribuiti
Il contratto collettivo nazionale del 27.1.99, all’art.6, comma 1, prevede che i permessi sindacali, giornalieri ed orari, spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai capi di istituto. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.
Permessi sindacali non retribuiti
Nel richiamare l’attenzione di codesto Ministero sulle modalità e procedure previste dall’art.12 del citato Contratto del 7.8.98, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all’art.10 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.
Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel. 5849 3321 – 5849 2604 – fax n. 5849 2716 - 58493989).
IL VICE CAPO DI GABINETTO - Bruno Pagnani
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
Gabinetto – Ufficio Relazioni sindacali
Permessi sindacali retribuiti periodo 01.01.2002 – 31.08.2002 - ESTERO
CISL-SCUOLA ……………………….3290
CGIL-SNS…………………………..…1410
UIL-SCUOLA…………………………408
SNALS…………………………………2146
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS……86
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