Riforma formazione iniziale e reclutamento docenti: il decreto è in Gazzetta. Le nostre richieste di modifica
Si delinea un percorso a ostacoli con troppe prove e penalizzazioni per i precari. Grave la mancanza di confronto.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 36 del 30 aprile 2022, che interviene a ridefinire il sistema di formazione iniziale e reclutamento del personale docente della scuola secondaria.
I sistema di reclutamento sarà strutturato in 3 step:
- percorso abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA, concluso da prova scritta e prova orale con lezione simulata
- concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale con prova scritta, orale e valutazione del titoli
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Percorsi abilitanti con prova conclusiva scritta e orale
60 CFU/CFA: sono istituiti percorsi universitari/accademici abilitanti di formazione iniziale e prova finale che prevedono 60 CFU/CFA. Previsto un tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto per un impegno di almeno 20 CFU. I dettagli saranno definiti in un Decreto del Presidente del Consiglio da emanare entro il 31 luglio 2022.
Natura dei CFU/CFA del percorso: i CFU/CFA di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli della laurea triennale e magistrale.
Chi eroga i percorsi formativi: centri universitari e accademici di formazione iniziale
Quando si può accedere: anche durante i percorsi di laurea triennale o magistrale. Ovviamente si può accadere anche dopo la laurea.
Quanti posti saranno resi disponibili: grosso modo quelli stimati dal Ministero che rispondano al fabbisogno di docenti per classe di concorso del triennio successivo.
Prova finale percorso abilitante: comprende la prova scritta e la lezione simulata.
Oneri dei corsi: a carico dei partecipanti.
Accesso al ruolo mediante concorso
Concorso nazionale: indetto su base regionale successivo al conseguimento dell’abilitazione bandito con cadenza annuale.
Procedure dei concorsi:
quelli banditi prima del 1 maggio 2022: si svolgono secondo la disciplina vigente
quelli futuri: possono avere prova scritta con quiz, oppure una “prova strutturata” fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025 dovranno avere quesiti a risposta aperta. La prova, oltre ai contenuti disciplinari, verifica anche le metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare.
La prova orale: oltre a competenze disciplinari verifica anche competenze didattiche e l’attitudine all’insegnamento, anche attraverso un test specifico.
Requisiti di accesso docenti: laurea magistrale, oppure diploma di II livello AFAM e abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
Requisiti di accesso ITP: laurea o diploma AFAM di I livello e abilitazione.
Requisiti per i posti di sostegno: specializzazione nel sostegno didattico.
Docenti con 3 anni di servizio: coloro che hanno un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, nei cinque anni precedenti, possono accedere al concorso senza abilitazione. Superato il concorso, sottoscrivono un contratto a TD al 31 agosto con l’USR a cui afferisce la scuola scelta e acquisiscono 30 CFU/CFA del percorso di formazione iniziale con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso di formazione abilitante (esame scritto + lezione simulata) conseguono l’abilitazione e stipulano il contratto a TI. Sono quindi sottoposti al periodo di prova, con test finale e valutazione da parte del dirigente scolastico, il cui superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
Fase transitoria: sino al 31 dicembre 2024, sono ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti siano di tirocinio diretto.
I vincitori stipulano un contratto a TD con l’USR competente per la scuola assegnata e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di ulteriori 30 CFU con oneri a proprio carico.
Superata la prova finale abilitante (scritto + lezione simulata) i docenti ottengono il contratto a TI e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
Graduatoria specifica per chi non è abilitato (precari con 3 anni di servizio): Ferma restando la riserva di posti del 30% per chi ha 3 anni di servizio negli ultimi 10 (art. 59 c. 10-bis DL 73/2021), i vincitori del concorso che accedono con l’abilitazione sono assunti con precedenza rispetto ai non abilitati. Questi ultimi saranno assunti se, nel limite delle immissioni in ruolo autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.
Periodo di prova e test finale
Superato il concorso il docente sostiene un periodo di prova di durata annuale. Per superarlo occorre avere effettivamente prestato almeno 180 giorni di servizio, dei quali 120 di attività didattiche. È previsto un test finale e la valutazione del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione, sulla base dell’istruttoria del tutor. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa c’è un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.
Abilitazione per docenti specializzati nel sostegno o abilitati su altro grado/classe di concorso: possono conseguire l’abilitazione attraverso percorso di 30 CFU/CFA di cui 20 CFU/CFA di metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline e 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Oneri a carico dei partecipanti.
Tre forti criticità
- Nessun accesso all’abilitazione per i precari, né mediante esonero totale o parziale dalle prove, né mediante una quota percentuale di posti dedicata. Per l’acceso al ruolo rimane solo la quota del 30% riservata nei concorsi ordinari, prevista dal decreto “sostegni-bis” (DL 73/2021), peraltro in coda agli abilitati.
- Il sistema prevede troppe prove che si ripetono inutilmente: prove di accesso e uscita dei percorsi abilitanti, concorso, e test finale dell’anno di prova. Un percorso a ostacoli.
- L’accesso ai percorsi abilitanti durante la laurea triennale o magistrale spingerà gli studenti a iscriversi a università telematiche per conseguire i 60 CFU in maniera facile e veloce. Un nuovo mercato dei titoli, anche peggiore di quello dei 24 CFU.
Le nostre proposte
A differenza dell’impegno assunto con il Patto per la scuola al centro del Paese il Ministro Bianchi non ha aperto alcun tavolo di confronto con i sindacati in materia di reclutamento. Nell’unico incontro avuto il Ministro ha illustrato la riforma con 3 slide e non c’è stato alcun confronto nel merito. Riteniamo che data la rilevanza del tema sia indispensabile apportare delle modifiche al decreto.
Precari con 3 anni di servizio: prevede quote di accesso ai percorsi abilitanti riservate ai precari, ad esempio il 1 anno l’80% dei posti, poi il 60% e così via. Questo per garantire l’accesso all’abilitazione. Poi occorre prevedere una graduatoria per l’accesso al ruolo o al massimo una prova didattica.
Docenti già abilitati in altro grado/classe di concorso/specializzati nel sostegno: bene che si preveda un percorso abilitante semplificato da 30 CFU, ma l’accesso a questo percorso deve prevedere meccanismi semplificati, o una quota di posti dedicati.
Accesso ai percorsi abilitanti: deve avvenire dopo il conseguimento del titolo che dà accesso all’insegnamento (es. dopo la laurea magistrale). I 60 CFU del percorso formativo non devono essere erogati con modalità telematiche. I costi devono essere a carico dello stato con risorse specifiche, non sottratte da altri fondi già destinati ai docenti.
Semplificare l’accesso al ruolo: le prove previste sono troppe e ridondanti. Una volta istituiti percorsi abilitanti basta un concorso con prova didattica di simulazione di una lezione e poi l’assunzione.
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