
Restituzione ai ruoli di provenienza e assegnazione della sede metropolitana del personale in servizio all’estero
Con Messaggio del 16 febbraio 2009 l’Ufficio IV della DGPCC inviato alle sedi estere, detta le modalità e le scadenze relative alla “restituzione ai ruoli metropolitani" del personale in servizio all’estero a domanda o a fine mandato per l’a/s 2008/2009.


Il personale docente e Ata di ruolo e in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, comprese le iniziative di cui all’art. 636 del D.Lvo 297/94 e i lettorati presso le Università straniere, che cessa il servizio all’estero per fine mandato o a “domanda” deve presentare richiesta per l’assegnazione della sede metropolitana nel rispetto della tempistica sotto riportata e richiamata nel Messaggio Mae del 16 febbario 2009.
Come è noto la materia è disciplinata dall’art. 5 del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 12 febbraio 2009 le cui procedure e scadenze per la presentazione delle domande sono disciplinate dall’art. 3 della O.M. n. 18 del 13 febbraio 2009 gennaio 2008.
Nel nostro sito è possibile rinvenire tutta la documentazione sulla Mobilità in territorio metropolitano.
Nel Messaggio viene precisato che la cessazione dal servizio all'estero del personale scolastico decorre, di norma, dal giorno in cui ha termine l'anno scolastico nell'ultima sede di servizio, secondo i relativi calendari, e precisamente:
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il 28 febbraio per i Paesi dell'Emisfero Australe;
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il 31 agosto, per tutti gli altri Paesi, compresi Germania e Svizzera per il personale che ha assunto servizio dal mese di settembre.
Mentre i lettori, indipendentemente dall'Emisfero nel quale prestano servizio,cessano alla data del 31 agosto 2008.
A) Restituzione ai ruoli metropolitani e assegnazione di sede per fine mandato
La domanda deve essere inoltrata,ai sensi dell’art. 3 dell’OM n. 18 del 13 febbraio 2008, direttamente dagli interessati al competente Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio Scolastico Provinciale della provincia scelta per il rientro ai fini dell’ assegnazione di sede di titolarità prima delle normali operazioni di mobilità. In tale ipotesi per la predisposizione della domanda di assegnazione della sede non devono essere utilizzati modelli riportati nell’O.M. citata.
Nell’impossibilità da parte dell’Ufficio Scolastico di assegnare le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono rimessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, il quale la acquisisce al Sistema Informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento. Ovviamente in questa ipotesi per la compilazione della domanda di mobilità o di passaggio vanno utilizzati i modelli acclusi all’ordinanza ministeriale ricordata.
B) Restituzioni ai ruoli metropolitani a domanda
Il personale docente e Ata di ruolo, in servizio all'estero, che aspiri a rientrare nei ruoli metropolitani prima del termine prescritto dal decreto di destinazione deve inviare la domanda a questo Ministero, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari, nei termini di seguito indicati:
18.02.2009 - presentazione delle domande di restituzione da parte degli interessati alle Rappresentanze diplomatiche e consolari.
23.02.2009 - trasmissione delle domande da parte delle Rappresentanze diplomatiche e consolari a questo Ministero (anticipando via fax ai seguenti numeri: 06/36916706, 06/36915264 Ufficio IV ed esclusivamente per i lettori al n. 06/36913589 Ufficio IV)
25.02.2009 - presentazione della domanda di assegnazione della sede di titolarità, prima delle operazioni di mobilità, direttamente all' Ufficio Scolastico Regionale - Centro Servizi Amministrativi della Provincia prescelta.
Il personale che ha presentato domanda di rientro anticipato, ai fini dell’assegnazione della sede in territorio metropolitano, dovrà attenersi alle indicazioni riportate al precedente punto.
Ovviamente si avvale dell'assegnazione di sede che precede il regolare movimento metropolitano il personale che, titolare di sede in Italia e collocato fuori ruolo per la destinazione all'estero, abbia perso la titolarità, avendo prestato un periodo di servizio all'estero superiore ad un triennio. Mentre chi non ha perso la titolarità perché all’estero per un periodo inferiore a tre anni rientra nella sede di titolarità di appartenenza di provenienza.
Roma, 16 febbraio 2009
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