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Regolamento di ridefinizione dei CPIA e dei corsi serali: incontro al MIUR

Presentato alle organizzazioni sindacali confederali e di categoria il testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il giorno 12 giugno.

18/06/2009
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Durante l’incontro del giorno 16 giugno, il direttore generale dott.ssa Nardiello ha informato le organizzazioni sindacali confederali e di categoria, dell’avvenuta approvazione, in prima lettura , da parte del Consiglio di Ministri dello schema di regolamento recante “ Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei CPIA , ivi compresi i corsi serali ….”.

Dopo aver illustrato il percorso che attende il regolamento per l’approvazione definitiva è stato consegnato il testo approvato e contestualmente sono state sottolineate le modifiche apportate all’ultima stesura del documento.
Il regolamento concluso l’iter di approvazione dovrebbe vedere la prima applicazione a partire dell’anno scolastico 2010/11 per completarsi entro il 2011/12. Per il prossimo anno scolastico sono previste solo alcune sperimentazioni per l’aspetto organizzativo didattico.
L’assetto legislativo va completato con l’approvazione di provvedimenti non regolamentari e la definizione delle linee guida, in particolare per rendere sostenibili i carichi di lavoro e il riconoscimento delle competenze informali e non formali.

  1. La costituzione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti vedrà quindi l’avvio con la confluenza in questi dei CTP e dei corsi serali, saranno istituzioni di secondo grado, avranno piena autonomia didattica e amministrativa, saranno costituiti in rete e di norma provinciali. Si ipotizza a regime un numero massimo di 150 CPIA su tutto il territorio nazionale.

  2. Viene ribadito l’assetto didattico dei CPIA finalizzato esclusivamente al perseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di primo e secondo grado o all’acquisizione delle certificazioni relative alle competenze previste per la conclusione dell’obbligo scolastico.

  3. Si potranno iscrivere ai centri gli adulti, anche immigrati, che non hanno assolto l’obbligo scolastico o che non sono in possesso di titoli studio di scuola secondaria superiore,oppure coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso di titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto all’obbligo scolastico.

  4. L’offerta formativa è strutturata con percorsi d’istruzione di I e II livello; i percorsi di I livello sono articolati in due periodi didattici:I periodo finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione; secondo periodo didattico finalizzato all’acquisizione dei saperi e delle competenze relative al 9° e 10° anno dell’obbligo d’istruzione che si assolve nel biennio superiore degli istituti tecnici e professionali. Nell’ambito del primo livello, così come da noi sollecitato nel documento unitario inviato in precedenza al Miur, sono stati inseriti i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per gli stranieri (200 ore previste). L’orario complessivo del I livello è di 400 ore più 200 ore in assenza di certificazione conclusiva della scuola primaria. I percorsi di secondo livello in riferimento all’istruzione tecnica e professionale si articola in tre periodi corrispondenti a : primo biennio, secondo biennio, quinto anno. I percorsi di I livello, relativi al secondo periodo didattico e quelli del II livello prevedono un orario complessivo pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti.

  5. L’assetto organizzativo didattico dei CPIA prevede risultati d’apprendimento declinati in termini di conoscenza, abilità e competenza; sono previste unità d’apprendimento, la definizione del “Patto formativo individuale” previo riconoscimento dei saperi formali, informali e non formali.

  6. Si ribadisce, senza dare risposte concrete, l’importanza e la necessità della certificazione delle competenze acquisite in più contesti.

  7. Gli organi collegiali subiscono specifiche modifiche di ruolo, competenze e rappresentatività.

  8. La dotazione organica è definita con uno stretto rapporto numerico docenti allievi e non considera le specificità dell’insegnamento per adulti. Per il personale Ata s’individua un criterio differente secondo i profili professionali.

Ad una prima lettura pur rilevando alcune modifiche, scaturite dalle nostre osservazioni inviate al Miur precedentemente, non sembra che le variazioni apportate siano tali da modificare la nostra prima valutazione. Ribadiamo in particolare che:

  • questo provvedimento interviene in modo massiccio su un settore già fortemente condizionato dalla politica dei tagli previsti da questo governo. Infatti per garantire le riduzioni di spesa richieste dal MEF e definite nella legge 133/08, si limita e si irrigidisce l’offerta formativa impoverendo un settore già debole.

  • Non si assicura una maggiore qualità del servizio per innalzare i livelli d’apprendimento della popolazione adulta.

  • Non si favorisce l’inclusione sociale soprattutto per gli adulti immigrati che non avranno più la possibilità di frequentare i corsi per l’acquisizione delle capacità linguistiche fondamentali per vedere riconosciuti i diritti di cittadinanza.

  • Non si potenzia l’attività di recupero dei giovani che non hanno assolto all’obbligo di istruzione.

  • Non c’è nessun riferimento in merito alle risorse necessarie per finanziare un piano straordinario di formazione di tutto il personale interessato.

Infine come FLC ribadiamo la necessità, non più rinviabile, della definizione anche nel nostro Paese di un sistema nazionale di apprendimento permanente che risponda alle esigenze formative degli adulti che ad oggi non trovano nessuna risposta in questa nuova definizione di istruzione per gli adulti né in altri sistemi d’apprendimento.

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