Raggiunta l'Ipotesi di accordo per il CCNL 1998-2001 con ANINSEI/ASSOSCUOLA
Siglata, il 5 maggio u.s., tra le OO.SS. ( Cgil-Cisl-Uil scuola e Snals) e le Associazioni dei gestori di Aninsei e Assoscuola l'ipotesi di accordo per il rinnovo del ccnl delle scuole private laiche 1998-2001
Dopo un trattativa lunga e è stata siglata, il 5 maggio u.s., tra le OO.SS. (Cgil-Cisl-Uil scuola e Snals) e le Associazioni dei gestori di Aninsei e Assoscuola l' ipotesi di accordo per il rinnovo del ccnl delle scuole private laiche 1998-2001.
Questo rinnovo di contratto interessa circa quarantamila lavoratori, tra personale docente non docente e direttivo, occupati nelle miriade di scuole private di ogni ordine, grado e tipologia, curriculari ed extracurriculari compresi gli asili nido. Le novità introdotte non sono di grande rilievo per quanto riguarda il testo contrattuale, mentre l'ipotesi recepisce le novità introdotte dal cosiddetto "pacchetto Treu", ossia la regolamentazione per via contrattuale di alcuni istituti della L. 196/97, e le altre norme introdotte in materia di legislazione del lavoro. Ma procediamo con ordine.
Viene confermata la struttura contrattuale scaturita dall'accordo interconfederale del 1993 e confermata dagli accordi interconfederali successivi: quadriennalità della parte normativa e biennalità della parte economica, nel rispetto delle rispettive scadenze (31/12/2001 e 31/12/1999).
Parte economica. Le retribuzioni hanno un incremento a regime pari al 3,9%, in coerenza con gli accordi interconfederali, mentre la distribuzione degli aumenti è suddivisa in tre tranches: novembre '98, gennaio '99 e settembre '99, con l’erogazione degli arretrati ovviamente a partire dalla data della prima tranche. In considerazione della pregiudiziale posta dalle associazioni padronali che comunque gli aumenti economici non avrebbero dovuto subire incrementi superiori al tetto programmato di inflazione, è stata effettuata la scelta di incrementare solo il tabellare, pertanto tutti gli altri istituti contrattuali di natura economica sono rimasti invariati, compresa l’anzianità che è rimasta congelata al 1994.
Parte normativa. Le novità introdotte afferiscono sia la parte riguardante il sistema delle relazioni sindacali, sia alcune modifiche e integrazioni di alcuni istituti contrattuali. Il testo contrattuale recepisce mediante accordi allegati le novità introdotte dalla legislazione del lavoro di recente emanazione. In particolare sono stati stipulati accordi allegati che disciplinano:
a) contratti di apprendistato e di formazione lavoro;
b) contratti di riallineamento;
c) contratti di solidarietà difensivi;
d) contratti di lavoro temporaneo o interinale;
g) costituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e sua formazione.
Sempre la prima parte, relativa al Sistema delle relazioni sindacali, contiene ulteriori novità. Viene rilanciato il ruolo delle commissioni paritetiche a livello nazionale e regionale, attribuendo alle stesse i compiti di organismi paritetici di cui al D.Lgs.626/94; viene introdotto l’Ente bilaterale che si occuperà di previdenza complementare, ammortizzatori sociali e formazione professionale; viene puntualizzato il secondo livello di contrattazione in coerenza con quanto prescrive l’accordo interconfederale del luglio 1993; viene recepito il D.Lgs 80/98 in materia di composizione delle controversie in sede sindacale; i diritti sindacali sono normati in maniera più specifica sia per quanto riguarda la gestione delle assemblee che la disciplina dei permessi ai dirigenti sindacali; infine è prevista la possibilità di stilare accordi relativamente agli stages e ai tirocini formativi.
Nella parte seconda del ccnl le novità più significative sono rappresentate da una modifica dell’istituto della classificazione (art. 5) con l’introduzione del VII livello per il personale docente impegnato nelle scuole per interpreti e traduttori, nelle scuole e nei corsi post-secondari, negli istituti para universitari, nelle scuole speciali per minori, per le accademie, con il conseguente inquadramento all’VIII A e B dei direttivi. Inoltre, alcune figure trovano un loro più coerente inquadramento, quali appunto le educatrici di asilo nido (III livello) e gli educatori di convitto (IV livello).
Nell’articolo 8 - Assunzione - vengono inserite le norme relative al D.Lgs. 152/97, che individua alcuni obblighi a carico del datore di lavoro. L’articolo 10 puntualizza che il ricorso a personale dello stato può avvenire solo nel caso in cui questi abbia effettuato la scelta del part-time. L’articolo 12 ha trovato una sua ulteriore modificazione e il ricorso a contratti a tempo determinato è consentito solo nei casi previsti dalla legge. L’articolo 28 sull’orario di lavoro è modificato solo nella parte relativa alle 110 ore che includono anche il collegio dei docenti. Mentre viene ampliato il regime della flessibilità nelle scuole legalmente riconosciute a seguito del recepimento delle norme sull’autonomia scolastica. La disciplina dei licenziamenti individuali (art. 51) e quella dei licenziamenti collettivi e plurimi per causa di forza maggiore ( art. 53 ), ovvero per riduzione di personale, sono stati rivisitati; soprattutto quest’ultimi, con l’introduzione delle graduatorie (art. 54), trovano una loro regolamentazione più puntuale e trasparente.
In definitiva, salvo il recepimento delle novità introdotte dalle recenti norme in materia di legislazione del lavoro, le novità contrattuali sono poche e non di grande rilievo. Di fatto viene confermata l’ossatura contrattuale precedente. Del resto lo stato della scuola non statale connotato da un profondo processo di crisi strutturale, non ha consentito un rinnovo di contratto più corposo sia sotto il profilo economico che normativo. Le difficoltà registrate durante il negoziato, confermano la fase di transizione che sta attraversando l’intero settore della formazione privata, curriculare ed extracurriculare. Sicuramente a conclusione dei processi di riforma introdotti (autonomia, cicli, parità ecc.) la dislocazione della scuola non statale, sia laica che religiosa, sarà più puntuale all’interno del sistema formativo complessivamente inteso; si tratterà allora di riprendere da parte delle OO.SS. confederali un ragionamento sul contratto più complesso che faccia fare un salto di qualità alle condizioni economiche e normative del personale. L’ipotesi di accordo siglata con le associazioni delle scuole private laiche (Aninsei/Assoscuola) sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori del settore per la firma definitiva. All’indomani della siglatura dell’ipotesi di accordo con l’Agidae, associazione dei gestori delle scuole religiose, prevista a breve, verranno comunicate le modalità di consultazione della categoria.
Roma, 7 maggio 1999
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