Pubblicato il Decreto che riconosce l’abilitazione ai maestri diplomati
Il Ministero recepisce il parere favorevole del Consiglio di Stato.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2014 il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 con il quale si recepisce il parere 4929/2012 del Consiglio di Stato (allegato al DPR) relativamente al valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale (e relative sperimentazioni) conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.
Il parere è stato espresso in conseguenza dell’istruttoria relativa ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il Consiglio di Stato, sul valore abilitante dei titoli in oggetto, si esprime in questi termini: “prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.”
In sostanza il Consiglio di Stato sancisce che:
- i maestri in possesso del diploma di scuola magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti) conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia.
- i maestri in possesso del diploma di istituto magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti) conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati sia per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia che per l’insegnamento nella scuola primaria.
Nel parere, che viene accolto nella sua interezza dal DPR, di conseguenza si riconosce il diritto dei maestri diplomati all’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto (per la scuola dell’infanzia e/o primaria a seconda del titolo conseguito) mentre si esclude, con ulteriori motivazioni, la possibilità di accogliere l’analoga richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento.
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