Programma annuale 2010. Zero euro per il funzionamento didattico e amministrativo e pochi spiccioli per chiamare i supplenti
Discrezionalità e confusione. I genitori costretti a pagare di tasca propria le spese ordinarie. Un colpo mortale all'autonomia scolastica e alle innovazioni introdotte dal cosiddetto "capitolone". Inaccettabile il tono imperativo usato dal Miur nei confronti delle 10.450 scuole autonome. Una circolare che mette in discussione la gratuità della scuola pubblica garantita dalla Costituzione.
La situazione finanziaria delle scuole si deteriora ogni giorno di più. E’ questa l’amara constatazione alla quale siamo giunti dopo aver letto la circolare sul programma annuale 2010. Dopo la denuncia politica fatta dal segretario generale della FLC alcuni giorni fa, ritorniamo sull’argomento per commentare punto per punto la circolare in questione.
Si tratta di istruzioni che derogano dal regolamento di contabilità (D.I. 44/2001), dal cosiddetto “capitolone” (D.M. 21/2007), dai principi generali sulla trasparenza e dalla stessa Costituzione che vuole l’istruzione statale completamente gratuita.
Vediamo perché, analizzando punto per punto la nota ministeriale n. 0009537 del 14 dicembre 2009 pervenuta alle scuole soltanto il 22 dicembre.
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È stata inviata alle scuole oltre il termine del 15 dicembre 2009 di approvazione da parte del Consiglio di istituto del programma annuale 2010 e molto oltre il termine (31 ottobre) per la proposta al consiglio da parte della giunta esecutiva, del documento predisposto dal dirigente scolastico, termini fissati dall’art.2 del D.I. n.44/2001.
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Non utilizza il termine “dotazione finanziaria ordinaria di istituto”, previsto dall’art.1 del D.I. n.44/2001, che è sostituito da “risorsa finanziaria su cui codesta scuola può fare affidamento”. Infatti, il comma 7 dell’art. 2 del D.I. n.44/2001 stabilisce che “ Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l'ufficio scolastico regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione della legge di bilancio dello Stato.” Tale norma non trova alcun riscontro nella nota, né per i tempi né per i contenuti.
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Viola i parametri stabiliti dal DM n. 21 del 1 marzo 2007 (capitolone) che, lo ricordiamo, applica la legge finanziaria del 2007. Infatti, il suddetto D.M. prevede che “ a decorrere dal 2007” si stabiliscono parametri nazionali certi per la determinazione della dotazione finanziaria da assegnare alla scuola. Si tratta di un’operazione di trasparenza amministrativa in applicazione del regolamento sull’autonomia scolastica.
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Impossibile evincere, se non per differenza fra l’importo sul quale ogni scuola “…può fare affidamento” e gli 8/12 del contratto integrativo di istituto (sommato ai € 5.000,00 per gli esami di stato per ciascuna classe terminale e al 75% di quanto previsto nel 2009 per i contratti degli appalti storici), quale sia l’importo per le supplenze ed il finanziamento delle spese di funzionamento. Queste invece sono individuate distintamente dalle tabelle del DM 21/2007.
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Attribuisce un finanziamento indistinto per supplenze e funzionamento, costringendo le scuole a destinarne la maggior parte, se non tutta, alle supplenze; unica spesa per la quale, ove non sia sufficiente il finanziamento, è possibile richiedere ulteriori finanziamenti.
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Assume in maniera illegittima un indefinito “ tasso d’assenteismo medio nazionale per tipologia di scuola“ come riferimento per attribuire risorse aggiuntive per le supplenze. Questo previa verifica dell’effettiva inderogabilità dell’ulteriore fabbisogno, ma non è chiaro il motivo per il quale, il diritto alla copertura della spesa, si affida ad un parametro, esterno ed estraneo alle obiettive situazioni della scuola.
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Non indica, contrariamente a quanto prevede il D. M. 21/2007 (capitolone), alcun finanziamento per le istituzioni scolastiche, individuate come capofila per la corresponsione dei compensi spettanti ai revisori dei conti.
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Impedisce l’iscrizione di ulteriori entrate a carico del Miur “ se non dopo specifica comunicazione”. Più avanti la nota stabilisce che “ per gli accertamenti che comportano una variazione di entrata, tale variazione va preventivamente e tempestivamente deliberata, con l’ovvia, contestuale pari variazione della previsione di spesa”. Al contrario il Regolamento di Contabilità stabilisce (art.6) che “ Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto” non prevedendo, quindi, alcun obbligo di delibera.
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Richiama solo parzialmente l’utilizzo del finanziamento del contratto integrativo di istituto per gli insegnanti (il secondo capoverso del comma 1 dell’art.88 del CCNL vigente) riportandola fra virgolette, senza citare la fonte senza precisare che i fondi contrattuali sono giuridicamente vincolati al pagamento del salario accessorio del personale della scuola.
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Interviene sull’opportunità di “applicare” la parte consistente nel fondo di cassa ridotto dei residui passivi, dell’avanzo di amministrazione presunto, “ per far fronte ad eventuali deficienze di competenza”, utilizzando termini non previsti dal D.I. n.44/2001 e non comprensibili. Non è definito nelle norme di contabilità cosa possa essere una “ eventuale deficienza di competenza”; si può ipotizzare che si tratti di una entrata legittimamente prevista nel programma annuale che già si presuppone non sarà poi erogata. Tale vincolo non è previsto dal regolamento di contabilità che invece prevede che le istituzioni scolastiche utilizzino l’avanzo di amministrazione in completa autonomia, con il solo obbligo di impegnare gli stanziamenti derivanti dall’avanzo di amministrazione presunto solo dopo “ la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.” (art.3 comma 3 D.I. 44/2001). Va poi precisato che nell’avanzo di amministrazione confluiscono anche altri fondi provenienti dai contributi delle famiglie, degli EE.LL. e dei privati. Questi non possono essere utilizzati per coprire il mancato finanziamento dello Stato.
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Impone l’inserimento nell’aggregato “Z – disponibilità da programmare” dei residui attivi di competenza del Ministero. Questa disposizione è impossibile da applicare per ragioni sostanziali. Si tratta infatti per la quasi totalità di importi già liquidati (spese per supplenze di anni precedenti, per gli esami di stato o per spese comunque obbligatorie) dei quali le scuole aspettano il rimborso, quindi, di importi da rimborsare. Ove invece si tratta di importi non impegnati il regolamento di contabilità già vieta l’utilizzo senza “la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria...” (art.3 comma 3 D.I. 44/2001).
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Si precisa che “ i finanziamenti non vincolati dovranno essere impegnati al perfezionamento dell’obbligazione giuridica”. Ma tutte le casistiche richiamate riguardano, al contrario, finanziamenti vincolati. E’ il caso ad esempio del contratto di istituto. E’ bene ricordare che tali fondi servono a pagare il salario accessorio per le prestazioni del personale legate al miglioramento dell’offerta formativa. E cioè al valore aggiunto alla didattica. Si tratta di soldi dei lavoratori ed è impensabile utilizzarli per comprare il materiale di consumo, per pagare i revisori dei conti, per pagare gli stipendi. Queste spese sono tutte a carico del Miur.
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Riduce del 25% la spesa per gli appalti, costringendo le scuole a ridurre il servizio e ad aumentare i carichi di lavoro del personale dipendente dalle ditte di pulizia e degli stessi collaboratori scolastici. Tutto ciò a partire dalla previsione che nel 2010 occorrerà una diminuzione della prestazione. Ecco la conferma della volontà politica di ridurre drasticamente e con tutti i mezzi il servizio scolastico.
In conclusione, la nota n. 9537/09 contiene punti di elevata criticità, ma soprattutto è poco rispettosa della Costituzione che impone allo Stato di finanziare le scuole pubbliche.
Questa nostra prima analisi vuole lanciare un grido di allarme alle forze professionali della scuola, alle famiglie, alla collettività sociale e alla forze politiche a difesa della gratuità e dell’accessibilità a tutti del servizio pubblico di istruzione. Ad esse facciamo appello per contrastare le scelte in atto e per ottenere le modifiche necessarie alla piena funzionalità delle scuole ed all’efficacia dei servizi di educazione, istruzione e formazione.
Roma, 22 dicembre 2009
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