
Precedenza nelle graduatorie per i collaboratori già inseriti con 30 gg di servizio
Il Miur in risposta ad un quesito fatto dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo chiarisce che la precedenza prevista al punto 4.2 del DM 75/2001 vale solo per le supplenze conferite dal dirigente scolastico.


Il Miur in risposta ad un quesito fatto dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo chiarisce che la precedenza prevista al punto 4.2 del DM 75/2001 vale solo per le supplenze conferite dal dirigente scolastico. I beneficiari sono i collaboratori scolastici, con il requisito minimo di trenta giorni di servizio, già inseriti nelle precedenti graduatorie provinciali.
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione Generale del personale della Scuola e dell'Amministrazione
Prot. Uff. I n. 430
Roma, 13 settembre 2001
Al Direttore Generale Regionale per la SICILIA
Oggetto: Protesta collaboratori scolastici neo inseriti nelle graduatorie ad esaurimento aggiornate ai sensi del D.L. 28/8/2000. (D.M.75/200l).
In merito alla situazione determinatasi a causa della protesta dei collaboratori scolastici neo inseriti nella graduatorie ad esaurimento di cui al D.M. 75/2001, si conferma che l'art. 4 comma 2 del D.M, 75/2001 prevede, nell'ambito della seconda fascia della graduatoria di circolo o di istituto, che i collaboratori scolastici già inseriti nelle graduatorie proyinciali ad esaurimento e che abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuola statali, hanno diritto di precedenza sugli aspiranti che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni così come disposto dal D.M. 13 dicembre 2000, n.430 art.5 lettera B.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Zucaro
Roma, 18 ottobre 2001
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