Precari scuola: ancora chiarimenti sulle graduatorie d'istituto e le procedure di nomina
Il MPI fornisce ulteriori chiarimenti sulle graduatorie d'istituto e sulle sanzioni previste dal regolamento delle supplenze.


Il Ministero della Pubblica Istruzione con la nota prot. 21992 del 19 novembre 2007 fornisce ulteriori chiarimenti sulle graduatorie d’istituto, sugli adempimenti dei neo-assunti e sulle sanzioni previste dal regolamento delle supplenze.
Nella nota si ribadisce che la semplificazione rispetto alla certificazione di idoneità all’impiego introdotta dal punto 1) della nota prot. 18329 del 25 settembre 2007, vale sia per i personale a tempo determinato che per quello a tempo indeterminato.
Viene anche chiarito che per le graduatorie d’istituto di III fascia della scuola primaria e dell’infanzia, poiché il titolo di accesso è il diploma di istituto/scuola magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, sono valutabili come titoli di livello pari o superiore anche ulteriori diplomi di maturità e la laurea triennale.
Rispetto alle sanzioni, si ribadiscono le esclusioni già previste nella nota prot. 18329 (nomine su sostegno di personale non specializzato e nomine dalle vecchie graduatorie) e si precisa che non sono applicabili le sanzioni per mancata accettazione della proposta di incarico a t.d. ai docenti individuati in graduatorie di scuole viciniori in quanto non avevano esplicitamente presentato la domanda per la scuola che li ha individuati.
Nella nota viene anche chiarito che nel caso di utilizzo delle specifiche sub-graduatorie per supplenze fino a 10 giorni nella scuola primaria e dell’infanzia si può procedere alle proroghe delle stesse quante volte necessario purché la nuova assenza non superi i 10 giorni: nel caso si superi tale limite si procede dalle normali graduatorie.
Vai allo speciale assunzioni e supplenze 2007/08
Roma, 19 novembre 2007
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