Precari: licenziabilità. Sentenza della Corte costituzionale
Come si ricorderà da parte di alcuni settori del movimento dei precari e del sindacalismo "di base" si era avviata nei mesi scorsi una vertenza volta ad affermare l’incostituzionalità del Decreto legislativo 29/93 laddove stabilisce il principio della licenziabilità del personale precario del settore pubblico determinando una discriminazione con il personale del settore privato per il quale dopo due anni di lavoro è previsto il passaggio a tempo indeterminato.
Come si ricorderà da parte di alcuni settori del movimento dei precari e del sindacalismo "di base" si era avviata nei mesi scorsi una vertenza volta ad affermare l’incostituzionalità del Decreto legislativo 29/93 laddove stabilisce il principio della licenziabilità del personale precario del settore pubblico determinando una discriminazione con il personale del settore privato per il quale dopo due anni di lavoro è previsto il passaggio a tempo indeterminato. La scelta di aggredire il problema dell’assunzione in ruolo dei precari, va ricordato, prescindeva da altri elementi quali la determinazione per legge dell’organico e la confusione tra incarico a tempo indeterminato (formula che attiene al rapporto di lavoro) e inserimento in ruolo ( formula che attiene alla collocazione nell’Amministrazione pubblica).
Nondimeno la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 251 del 14 giugno ha ritenuto del tutto infondata l’eccezione di costituzionalità riguardante appunto il comma 8 dell’art. 36 del decreto legislativo 29/93, oggi art. 35 del decreto legislativo 165/2001.
In particolare per la Corte Costituzionale è decisiva l’articolata normativa relativa alle assunzioni derivante dal contenuto dell’articolo 4 della legge 124/99 che ha innovato rispetto alla normativa precedente contenuta negli articoli 520. 521 e 522 del testo unico.
Roma, 26 giugno 2002
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