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Preaccordo dirigenti scolastici all'estero

E' stato siglato , in data 17- 10 - 2001, il pre-accordo sulla dirigenza scolastica. Gli articoli 45, 46,47,48 e 49 riguardano l'estero

18/10/2001
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E' stato siglato , in data 17- 10 - 2001, il pre-accordo sulla dirigenza scolastica.
Gli articoli 45, 46,47,48 e 49 riguardano l'estero.
In particolare, il contenuto degli articoli dal 46 al 49 regolamentano la destinazione per l'anno scolastico 2001-2002 che avverrà secondo i principi del recente accordo per il personale docente e ATA.
Il MAE dovrà procedere infatti alla "riformulazione" e all'accorpamento per fasce delle attuali graduatorie ( codici funzione 004, 005 e 033 ) garantendo, nella fase dell'invio, la precedenza a coloro che sono rientrati in territorio metropolitano alla fine dell'anno sc.99/2000 e a coloro avrebbero potuto essere nominati per il 2000/2001.
Quindi provvederà alle ulteriori destinazioni, applicando i già noti criteri fissati con l'accordo 11-12-96 con riguardo alle percentuali prestabilite.
Le graduatorie " riformulate" saranno affisse all'albo del MAE e resteranno esposte per 5 giorni al fine di permettere agli interessati di avanzare reclami.
L'art. 45 riguarda, invece, l'impegno a concordare con l'A.RA.N. entro il 31-12-2001, tramite specifica sequenza contrattuale, le norme relative all'"invio" all'estero dei dirigenti, a partire dall'anno 2002-2003.
A breve pubblicheremo una nota specifica sul problema elaborata dai responsabili dell'area dei dirigenti scolastici.

TITOLO 3- DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

ART.45 - SEQUENZA CONTRATTUALE

Entro il 31-12-2001 verranno definite con sequenza contrattuale presso l'ARAN tutte le norme relative all'invio dei dirigenti scolastici all'estero dall'anno 2002-2003.

ART.46 - DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002.

l. La destinazione all'estero dei dirigenti scolastici limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 ha luogo sulla base delle graduatorie permanenti formulate ai sensi dell'O.M.16-5-1997 ridefinite in relazione alle due fasce di posti indicate nel comma successivo, nonché aggiornate escludendo coloro che abbiano già compiuto un periodo all'estero superiore a 14 anni o che non possano assicurare, per motivi di età, almeno un quinquennio di servizio all'estero e con l'esclusione del personale di cui all'art.5, comma 6, dell'Accordo 11-12-1996.
Le graduatorie permanenti del 1997 cesseranno di avere efficacia a conclusione dell'anno scolastico 2001/2002.
2. La destinazione all'estero viene effettuata in relazione ai posti istituiti in corrispondenza delle seguenti due fasce:
I fascia: direzioni didattiche delle scuole/uffici scolastici dei corsi di livello elementare ex art.636 del D.L.vo 297/94; scuole secondarie di I grado/uffici scolastici dei corsi di livello secondario di I grado ex art.636 del D.L.vo 297194; istituti comprensivi (Scuola elementare e secondaria di I grado);
II fascia: scuole secondarie di II grado; istituti comprensivi (scuola elementare. scuola secondaria di I e lI grado).
3. Le graduatorie, ridefinite e riformulate con le modalità e i criteri indicati nei commi precedenti. sono affisse all' Albo del Ministero degli Affari esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff. IV - e rimangono esposte per i successivi 5 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale. Uff. IV, che, esaminati i reclami, può rettificare anche d'ufficio, le graduatorie.
4. In relazione ai posti disponibili alla data del 1° settembre 2001, l'Amministrazione provvederà allo scorrimento delle graduatorie dando la precedenza alle due categorie di personale, che era rientrato in territorio metropolitano alla fine dell'a.s. 1999/2000, che era inserito nelle graduatorie permanenti del 1997 e che si trovava nelle condizioni di poter ottenere la destinazione all'estero ai sensi del disposto dell'art. 5, commi 6 e 7, dell'Accordo 11-12-1996, per l'anno scolastico 2000-2001.
Sulle destinazioni all'estero disposte in base alla graduatoria ridefinita si applica il disposto dell'art.5, commi 6 e 7, dell'Accordo 11-12-1996.
Si precisa che nel caso in cui la disponibilità relativa alle singole graduatorie risulti pari all'unità o ad un numero di posti dispari, il 50% di cui al citato comma 7 dell'art.5 è calcolato per difetto ed arrotondato all'unità inferiore. Il limite del 50% non è applicabile qualora, nell'anno di riferimento, il personale utilmente col1ocato in graduatoria risulti pari o inferiore ai posti disponibili.
5. A tal fine il Ministero degli Affari esteri trasmette al personale così individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili invitandolo ad indicare le proprie preferenze.

6. IL personale che non accetta la destinazione o che, dopo l' accettazione, non assume servizio, viene depennato da tutte le graduatorie.

ART.47 -ESAURIMENTO DI GRADUATORIA

l. Nei casi dì sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie, per esaurimento delle stesse, l'Amministrazione, consultate le OO.SS., nel rispetto delle norme contenute nel presente accordo, ha facoltà di attingere alle graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso dell'interessato. Similmente, in caso di esaurimento di graduatorie, sono considerati nominabili per l'anno scolastico 2001\2002 per i posti all'estero anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia erano stati esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.

ART. 48 - DURATA DEL SERVIZIO ALL'ESTERO

1. Il personale destinatario del presente contratto viene inviato a prestare servizio all'estero nell'anno scolastico 2001\2002 per un periodo di cinque anni.

ART. 49 - DISPOSIZIONI FINALI

l. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti già adottati dall'Amministrazione con riferimento al personale che si trovava in servizio all'estero al momento dell'entrata in vigore della legge n.147/2000, e a quello che, inserito sulle graduatorie permanenti del 1997, aspirava alla destinazione all'estero per l'anno scolastico 2000/200l.

Roma, 18 ottobre 2001

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