
Personale precario: graduatorie, modifiche all'Om. 208/98 per province - Nuova istituzione
A seguito di una sospensiva del TAR del Lazio, relativa ad un ricorso presentato a Biella contro l'art.5 della OM n. 208 del 30.4.98, il Ministero ci ha comunicato ieri l’orientamento a modificare il testo in questione accettando così l’obiezione del TAR


A seguito di una sospensiva del TAR del Lazio, relativa ad un ricorso presentato a Biella contro l’art.5 della OM n.208 del 30.4.98, il Ministero ci ha comunicato ieri l’orientamento a modificare il testo in questione accettando così l’obiezione del TAR. Si tratta sostanzialmente della norma che, nel caso delle province di nuova istituzione, consentiva ai docenti inseriti in graduatoria nella “provincia madre” di trasferire anche quest’anno la domanda nella nuova provincia con inserimento nelle graduatorie in base al punteggio e relativa riformulazione delle stesse. Il provvedimento, che era stato pensato in considerazione dei tempi ristretti in cui lo scorso anno l’analoga operazione era stata compiuta, aveva tuttavia suscitato l’ostilità di quanti avevano operato il passaggio lo scorso anno. Questi, rischiando di essere danneggiati dai nuovi arrivati, in numerose situazioni hanno prodotto ricorso, sostenuti anche dalle locali OO.SS. confederali della scuola, contro l’art.5, la cui legittimità nel contesto del blocco delle graduatorie in atto a livello nazionale è alquanto dubbia, in quanto solo le graduatorie delle province di nuova istituzione risulterebbero rinnovabili. A giorni dovrebbe perciò uscire una circolare (CM 386/98) che sospenderà l’art.5 offrendo agli interessati due possibilità: o il rientro nella provincia di provenienza nella posizione già occupata o la permanenza nella nuova provincia in coda alla graduatoria dei non abilitati come previsto dall’O.M. 371/94 in caso di trasferimento di domanda.
Roma, 6 settembre 1998
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