FLC CGIL
Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

https://www.flcgil.it/@3966307
Home » Scuola » Personale comandato/utilizzato ex art. 86: la FLC CGIL non sottoscrive l’Ipotesi di CCNI per l’a.s. 2019/2020

Personale comandato/utilizzato ex art. 86: la FLC CGIL non sottoscrive l’Ipotesi di CCNI per l’a.s. 2019/2020

Per la FLC CGIL la clausola, richiesta dal Dipartimento della Funzione pubblica, sulla valutazione della performance, non è accettabile. L’Amministrazione procederà con l’atto unilaterale.

11/11/2022
Decrease text size Increase  text size

Il 10 novembre 2022, alle ore 12:00, si è tenuto l’incontro, in videoconferenza, con il Ministero, dell’Istruzione e del Merito per la sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di CCNI relativa ai compensi accessori del personale della scuola comandato/utilizzato presso gli Uffici del Ministero dell’Istruzione (ex art. 86 CCNL/2007) e ai docenti tutor del tirocinio presso l’università per l’anno scolastico 2019/2020.

Il 12 aprile 2022 era già stata sottoscritta tra le parti un’Ipotesi di CCNI che però ha suscitato i rilievi del Dipartimento della Funzione Pubblica a seguito dei quali è stato chiesto di esplicitare nel testo definitivo dell’accordo che il compenso previsto per il personale comandato/utilizzato presso gli uffici ministeriali, ancorché proveniente dalla scuola, avvenisse secondo i principi della meritocrazia.

La FLC CGIL, insieme alle altre Organizzazioni sindacali, non ritenendo accettabile tale clausola, non ha sottoscritto il CCNI, poiché trattasi di un contratto di mera distribuzione delle risorse tra il personale comandato/utilizzato e il personale docente collocato in esonero o semiesonero presso le Università per l’attività di tutor. Lo stesso CCNI prevede poi il rinvio agli accordi di sede per la definizione dei criteri per l’attribuzione dei compensi individuali ai comandati/utilizzati, mentre per i docenti tutor i compensi sono già definiti opportunamente nel CCNI. La FLC CGIL, essendosi già dichiarata indisponibile in passato a sottoscrivere gli accordi di sede che prevedessero la valutazione della performance, a maggior ragione non può condividere un contratto integrativo che dovrebbe limitarsi alla mera distribuzione delle risorse senza ulteriori clausole.

In particolare abbiamo evidenziato come lo stesso D.Lgs. 150/2009, che ha introdotto la valutazione della performance nella PA, non abbia previsto l’estensione tout court di questa disciplina ai dipendenti del settore scuola.

L’Amministrazione procederà, quindi, con il verbale di mancato accordo e, con ogni probabilità, all’atto unilaterale.

Infine, abbiamo, ancora una volta, reiterato la richiesta per un resoconto dettagliato dei CIR regionali al fine di verificare la situazione generale dei pagamenti dei compensi per gli anni precedenti, dal momento che continuano ad esserci dei forti ritardi nella loro liquidazione.

Servizi e comunicazioni

Articolo 33, Edizioni Conoscenza
Rivista Articolo 33
Filo diretto sul contratto
Filo diretto rinnovo contratto di lavoro
Ora e sempre esperienza!
Scuola: principali approfondimenti
Mobilità scuola 2018/2019
Testo Unico su salute e sicurezza integrato e aggiornato
Filo diretto sul contratto
Le funzioni nel consiglio di classe
Ricostruzione di carriera
Come si convocano i supplenti
Link utili
Logo MIUR
Logo MEF
Logo NOIPA
Logo INPS
Logo Fondo ESPERO
Logo EBINFOP
Seguici su facebook