Permanenza in servizio oltre il compimento dell’anzianità massima di servizio.
L’Amministrazione è intervenuta attraverso una sua nota del 19 marzo su un problema posto dall’ultimo CCNL dei Dirigenti scolastici.
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L’Amministrazione è intervenuta attraverso una sua nota del 19 marzo su un problema posto dall’ultimo CCNL dei Dirigenti scolastici. Riguarda la domanda di permanenza in servizio - da parte degli interessati - oltre i tempi previsti (il raggiungimento del 65° anno di età, indipendentemente dagli anni di servizio, o del 40° anno di servizio, anche oltre il 65° anno di età); domanda che, secondo il CCNL recentemente stipulato - art. 29 - va presentato almeno tre mesi prima del compimento dell’anzianità massima di servizio.
Il problema nasce dal fatto che gli interessati non potevano presentare domanda secondo la normativa di riferimento per il comparto scuola (Testo Unico per il contratto della scuola, art. 509), né potevano presentare tale domanda nei termini e nei tempi previsti dal primo CCNL dei Dirigenti scolastici, essendo questo stato stipulato solo il 1 marzo u.s.. Pertanto, in fase di prima applicazione del contratto, gli interessati potranno presentare domanda nel trimestre successivo all’entrata in vigore del CCNL.
In ogni caso, l’Amministrazione si preoccuperà di informare quanti hanno maturato l’anzianità massima prevista su questa possibilità. La domanda dovrà comunque essere presentata non oltre il 30 maggio.
Trattandosi di materia contrattuale, la nota ministeriale – riportata in allegato – è stata concordata con le OOSS firmatarie del Contratto nell’incontro del 19.3.02
Roma, 19 marzo 2002
Prot. n. 912
Roma, 19 marzo 2002
Oggetto: C.C.N.L. per il personale dell'area V della Dirigenza Scolastica relativo al periodo 1.9.2000 - 31.12.2001.
In data 1.3.2002 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dell'area V della Dirigenza Scolastica per il periodo 1.9.2000 -31.12.2001.
In particolare, l'art. 29 del C.C.N.L. prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga automaticamente oltre che al compimento del 65° anno di età anche al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento, salvo che l'interessato, in quest'ultima ipotesi, presenti, almeno tre mesi prima, domanda di permanenza in servizio oltre il predetto compimento.
Al riguardo, non si può non tener conto che gli interessati non hanno potuto avanzare domanda di permanenza in servizio prima dell'entrata in vigore del C.C.N.L. ed entro i termini previsti dal D.P.R. 28.4.1998, n. 351. Pertanto, d'intesa con le OO.SS. firmatarie si è convenuto che, in fase di prima applicazione del contratto, sia consentito agli interessati di poter presentare domanda di mantenimento in servizio nel trimestre successivo all'entrata in vigore del C.C.N.L..
A tal fine le SS.LL. avranno cura di portare a conoscenza degli interessati che hanno maturato il 40° anno di servizio utile al pensionamento, che possono presentare istanza di permanenza in servizio entro e non oltre il 30.5.2002.
IL DIRETTORE GENERALE (Antonio Zucaro)
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