Pagamento supplenze per assenze di maternità. La nota di chiarimento del Ministero
Dopo numerose nostre sollecitazioni il Ministero ha emanato una nota relativa al pagamento delle supplenze per assenze di maternità da parte del Tesoro.
A seguito delle nostre sollecitazioni il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato le attese istruzioni relative al pagamento del personale supplente per congedi di maternità.
A partire dalle assunzioni con decorrenza 1 settembre, in attesa della predisposizione di una procedura informatica apposita, le scuole - al fine di retribuire il personale supplente che sostituisce il personale in congedo per maternità, il personale supplente collocato in astensione obbligatoria compresi i periodi di interdizione, in sostituzione di altro personale - dovranno seguire le modalità di pagamento già utilizzate per il personale supplente fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche. Una nota tecnica allegata fornisce le istruzioni di dettaglio.
Per quanto riguarda le retribuzioni spettanti al personale collocato in astensione obbligatoria, compresi i periodi di interdizione, con trattamento di indennità ai sensi dell’articolo 24 del D.L.vo 151/2001 la scuola dovrà seguire modalità che saranno comunicate al termine del completamento della richiamata procedura informatica.
Solo per il personale che ha fruito della indennità di cui sopra già ad agosto e a seguire a settembre e oltre, al fine di assicurare la continuità retributiva, le scuole sono tenute ad imputare il relativo onere finanziario a carico del proprio bilancio.
Seguiranno poi istruzioni più dettagliate a riguardo degli adempimenti fiscali e previdenziali.
La FLC ritiene che le scuole che continueranno a pagare le indennità in regime di “proroga” dovranno ottenere la reintegrazione delle spese sostenute.
Roma, 16 ottobre 2007
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