Ora alternativa all'insegnamento della religione cattolica
Una questione non nuova che torna di attualità in tutte le scuole per effetto dei tagli agli organici.
Sull’insegnamento della religione cattolica e, in particolare, sull’insegnamento dell’ora alternativa le disposizioni ministeriali risalgono tutte ad oltre 20 anni fa e cioè alla metà degli anni 80 (in particolare la CM n. 316 del 28 ottobre 1987). Per effetto dell'art. 5, punto 2, dell'accordo con la Santa Sede - ratificato con la Legge 25 marzo 1985, n. 121 - lo Stato deve assicurare l’insegnamento della religione cattolica "nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado" e "nel quadro delle finalità della scuola".
Si ricordano le ordinanze del Consiglio di Stato che hanno sospeso l'esecuzione delle decisioni del T.A.R. nelle parti in cui affermano: " che gli alunni i quali non intendano avvalersi dell'insegnamento religioso o di altro insegnamento alternativo hanno il diritto di allontanarsi dalla scuola con conseguente riduzione, per loro, del normale orario". Pertanto allo scopo di soddisfare nelle forme e nei modi più opportuni l'imprescindibile esigenza di garantire un idoneo servizio di assistenza nei confronti degli alunni di cui sopra, le singole scuole adotteranno le necessarie misure organizzative, sulla base delle proposte e dei pareri degli organi collegiati competenti (in particolare, collegio dei docenti e consiglio di istituto) (vedi CM 18 settembre 1987, n. 284). Quindi, gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica - previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore - hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici.
Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, i collegi dei docenti debbono formulare precisi programmi. Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, il Dirigente Scolastico deve sottoporre all'esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni quale preciso obbligo dell'istituzione scolastica. Non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola.
Si raccomanda anche che, nel quadro delle possibilità offerte dalla normativa vigente, lo svolgimento delle attività educative si debba realizzare avendo ogni cura affinché i bambini non avvertano alcuna forma di disagio psicologico e relazionale per le differenti scelte operate dai genitori.
Pertanto, in base a tali disposizioni (non ce ne sono state altre successive e pertanto del tutto in vigore) e dalla giurisprudenza in materia, tutte le scuole (al momento dell’iscrizione degli alunni) debbono garantire l’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica nell’ambito della gamma di proposte offerte alle famiglie al momento dell’iscrizione.
Di conseguenza è illegittimo che in tante scuole questo non venga fatto e che, magari, si “parcheggino” gli alunni in qualche modo o in altre classi, fenomeno molto diffuso in questo anno scolastico in cui non ci sono più ore di compresenza o a disposizione.
Nel caso in cui non si riesca più a garantire questa attività con l’utilizzo delle risorse interne, non ci si deve “arrangiare in un qualche modo”, ma si deve nominare un supplente. Infatti, sempre nelle suddetta CM n. 316 si dice che: “ Allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all'assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio.” Non c’è mancanza di risorse che tenga! Va garantito il diritto allo studio di tutti e pari opportunità formative. Che la scuola debba procedere in questo modo lo ha detto lo stesso ministero per ben due volte nell’ultimo anno. La prima volta con la nota del Direttore per le politiche finanziarie e di bilancio del Miur dott.ssa Maria Domenica Testa, la seconda, più recente, del Direttore del Personale dott. Luciano Chiappetta. Non ci sono le risorse? Si deve nominare il supplente ugualmente.
A tale proposito, segnaliamo che, con una nota, l'Ufficio Scolastico provinciale di Bologna ha autorizzato le ore richieste da una scuola media in organico di fatto per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica. Di conseguenza le stesse sono state assegnate a supplenza dalla scuola con nomina fino al 30 giugno, analogamente a tutte le altre ore disponibili in organici di fatto e non assegnate al personale in servizio come ore aggiuntive.
Sulla mancanza di risorse occorre chiedere il conto al ministro Gelmini e a Tremonti, cosi come sugli effetti e le conseguenze dei loro tagli.
Su tutti questi problemi abbiamo da tempo chiesto unitariamente l’incontro al MIUR, perché, come FLC Cgil, vogliamo che il Miur dica esplicitamente (come si è fatto in passato con la CM n. 316/87) che è obbligatorio prevedere tale attività da parte delle scuole, che in caso di necessità si deve nominare un supplente e che questo costo è a carico delle DPT e non delle scuole. Perché si tratta non di supplenza breve ma di supplenza per tutto l’anno, esattamente come si fa per le ore residue di religione cattolica e come si fa per tutti gli altri spezzoni in classe collaterale.
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