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Obbligo di vaccinazione: pubblicato il decreto legge

Sbagliato e inutile scaricare sulle scuole l’onere dei controlli. La competenza torni alle ASL.

09/06/2017
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017 è stato pubblicato il decreto legge n. 73 contenente disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

Il decreto prevede che alle vaccinazioni già obbligatorie e gratuite contro difterite, tetano, poliomielite ed epatite B si aggiungano quelle contro pertosse, heamophilus influenzae tipo B, meningococco B, meningococco C, morbillo, rosolia, parotite, varicella, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e garantire gli obblighi assunti a livello europeo per i minori di età compresa tra zero e sedici anni.

In caso di inosservanza dell’obbligo, i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale rischiano sanzioni da 500 a 7.500,00 euro se non provvedono alla vaccinazione nei termini indicati dalle autorità sanitarie che dovranno segnalare gli inadempienti al Tribunale dei Minori.

Oltre a una serie di iniziative di informazione istituzionale per promuovere la conoscenza delle nuove disposizioni sui vaccini, il decreto prevede, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, anche specifiche iniziative di formazione per i docenti, gli alunni e gli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e delle vaccinazioni per le quali viene stanziata per il 2017 la somma irrisoria di 200.00,00 euro, corrispondenti a poco meno di 24 euro per scuola (sic!).

I dirigenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale, i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie dovranno esercitare puntuali controlli sul rispetto dell’obbligo di vaccinazione attraverso:

  • la richiesta alle famiglie all’atto dell’iscrizione della documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, la motivazione di un eventuale esonero o la richiesta presentata alla ASL (ovvero l’autocertificazione da documentare entro il 10 luglio di ciascun anno) che per i servizi per l’infanzia e la scuola dell’infanzia costituisce requisito di accesso
  • la comunicazione entro il 31 ottobre di ciascun anno alla ASL competente delle classi in cui sono presenti più di due alunni non vaccinati.

La pubblicazione del decreto, di cui nei giorni scorsi si sono a lungo occupati gli organi di stampa, anche per presunti contrasti sulle modalità di applicazione tra le ministre della salute e dell’istruzione, apre una serie di problemi soprattutto per i compiti di controllo attribuiti alle scuole e ai dirigenti scolastici e per gli adempimenti connessi alla verifica della mancata vaccinazione.

Entro il prossimo 10 settembre 2017, quindi a ridosso del primo giorno lezione, le scuole dovranno infatti richiedere a tutti gli iscritti la documentazione o l’autocertificazione (da documentare entro il 10 marzo 2018) dell’avvenuta vaccinazione, non consentire la frequenza della scuola dell’infanzia a tutti i bambini i cui genitori non produrranno la documentazione richiesta, segnalando il mancato adempimento alle autorità sanitarie.

Un fatto è certo: una insopportabile mole di lavoro graverà sulle segreterie scolastiche già al collasso e un’ulteriore molestia burocratica si scaricherà sui dirigenti scolastici per gli oneri dei controlli e degli inevitabili contenziosi derivanti dalla comunicazione del divieto di frequenza della scuola dell’infanzia a tutti quei bambini i cui genitori decideranno di difendere anche davanti ai giudici la loro scelta di non vaccinarli.

Per tale motivo siamo convinti della necessità di riportare alla competenza degli uffici vaccinazioni presenti in tutte le ASL i compiti di controllo e segnalazione e di trovare le forme più opportune per far rispettare la legge senza ledere il diritto allo studio delle bambine e dei bambini.

La FLC CGIL produrrà pertanto le proposte di cambiamento in sede di conversione in legge del decreto.

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