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Nuove modalità di comunicazione delle supplenze ai centri per l’impiego. L’iniziativa della FLC Cgil

Dall’11 gennaio 2008 si utilizza una nuova modulistica per la comunicazione delle supplenze. Dal 1 marzo comunicazione solo on line. La FLC Cgil contro le sanzioni amministrative che alcuni ispettorati continuano a irrogare.

14/01/2008
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Dall’11 gennaio 2008 è entrato in vigore il Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 del Ministro del Lavoro e della Funzione Pubblica che prevede l’uso di una nuova modulistica ai fini della comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ai Centri per l’impiego. Il modulo è quello denominato “Unificato LAV”. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica ha emanato una Circolare applicativa. Fino al 1 marzo è consentito utilizzare la comunicazione cartacea o la comunicazione on line, poi da quella data solo la comunicazione on line.

Abbiamo appreso nel frattempo che, su segnalazione di alcuni territori e di alcuni colleghi, gli Ispettori del Lavoro, interpretando scorrettamente la legge 176/2007 di conversione in legge del D.L. 147/2007, irrogano delle sanzioni amministrative (multe di 100 euro per ogni caso) ai Dirigenti Scolastici che nel periodo 1 gennaio/7 settembre 2007 hanno comunicato ai centri per l’impiego oltre 10 giorni le supplenze conferite.

Ricordiamo che la Finanziaria 2007 aveva addirittura omologato le scuole a qualsiasi altro posto di lavoro per cui occorreva comunicare le supplenze il giorno prima dell’assunzione e, in seguito alle prime nostre proteste per l’insostenibilità della misura, entro cinque giorni.
Ora noi sappiamo che, grazie anche alla nostra forte iniziativa, sviluppatasi come FLC e come Confederazione CGIL per tutto l’anno scolastico trascorso, è stata approvata la citata legge 176/2007 con cui si porta a 10 giorni il limite entro cui occorre comunicare le supplenze e si annullano le sanzioni per le comunicazioni avvenute nel periodo precedente al 7 settembre 2007.

Il termine dei 10 giorni non può che riferirsi a tutte le supplenze conferite dopo il 7 settembre 2007 per il semplice principio che una legge non è retroattiva se non è espressamente previsto (e la L. 176/2007 non prevede esplicitamente ciò).

Se gli Ispettori del lavoro hanno tardato a fare le ispezioni non possono far carico delle loro lentezze alle scuole e ai Dirigenti Scolastici.
Forti di queste argomentazioni, come FLC Cgil, fin dalle prime segnalazioni pervenuteci, abbiamo interessato il Ministero della Pubblica Istruzione, e precisamente la Direzione generale del personale, e la nostra Confederazione.

Abbiamo ottenuto che il Ministro della Pubblica Istruzione scrivesse al Ministro del Lavoro per venire a capo della questione.

A questo punto siamo impegnati a continuare la pressione, anche con il supporto della Confederazione CGIL, su entrambi i Ministeri.

Roma, 14 gennaio 2008

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